Il saggio si confronta con la complessa questione della ricostruzione del contenuto di una legge costantiniana «super concubinis ingenuis», malauguratamente andata dispersa e a noi nota grazie al ricordo che ne serba il principium di C. 5.27.5 di Zenone. Muovendo da un punto di vista divergente da quello comunemente aduso in dottrina, sulla cui scorta parrebbe che il primo Imperatore ‘cristiano’ non si sarebbe contentato di proporre la trasformazione del concubinatus cum mulieribus ingenuis in legitimum matrimonium, ma l’avrebbe probabilmente imposta, ci si sofferma, in particolare, sul problema, lungamente trattato ma variamente risolto dagli interpreti, della ratio ispiratrice del perduto provvedimento di Costantino. Il contributo che s’intende offrire al dibattito in atto consiste nella incorporazione alla discussione di talune testimonianze extragiuridiche ingiustamente trascurate, benché parecchio congruenti con l’originario iussum costantiniano (per come pensiamo che esso vada interpretato), le quali potrebbero ridare forza all’orientamento incline a riconoscervi una qualche incidenza cristiana sull’ideazione della legge.
Risonanze cristiane nella perduta lex Constantini ‘super ingenuis concubinis ducendis uxoribus’ (ex C. 5.27.5 pr.)?
Alessandro Cusmà Piccione
2020-01-01
Abstract
Il saggio si confronta con la complessa questione della ricostruzione del contenuto di una legge costantiniana «super concubinis ingenuis», malauguratamente andata dispersa e a noi nota grazie al ricordo che ne serba il principium di C. 5.27.5 di Zenone. Muovendo da un punto di vista divergente da quello comunemente aduso in dottrina, sulla cui scorta parrebbe che il primo Imperatore ‘cristiano’ non si sarebbe contentato di proporre la trasformazione del concubinatus cum mulieribus ingenuis in legitimum matrimonium, ma l’avrebbe probabilmente imposta, ci si sofferma, in particolare, sul problema, lungamente trattato ma variamente risolto dagli interpreti, della ratio ispiratrice del perduto provvedimento di Costantino. Il contributo che s’intende offrire al dibattito in atto consiste nella incorporazione alla discussione di talune testimonianze extragiuridiche ingiustamente trascurate, benché parecchio congruenti con l’originario iussum costantiniano (per come pensiamo che esso vada interpretato), le quali potrebbero ridare forza all’orientamento incline a riconoscervi una qualche incidenza cristiana sull’ideazione della legge.Pubblicazioni consigliate
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