La pronuncia annotata che, in applicazione della Convenzione di Londra del 1989 sul soccorso, assegna ad una società di rimorchio un compenso di soccorso per l'opera prestata in favore di un'imbarcazione che versava in una condizione di distress, ha offerto l'occasione per rimeditare la nozione di pericolo accolta nello strumento pattizio, e la sua posizione all'interno o all'esterno della fattispecie "produttiva" del rapporto di soccorso. Il pericolo - ad avviso dell'A. - costituisce un presupposto di fatto necessario per la configurabilità di una fattispecie dii soccorso (consentendo di discriminare quest'ultima da quella contigua del rimorchio), integrando una circostanza che deve preesistere se ed in quanto la sua eliminazione è lo scopo stesso del soccorso. L'A. giunge quindi alla conclusione che lo stato di pericolo non entra a far parte della fattispecie costitutiva del rapporto di soccorso, non va ad integrare il nucleo fondamentale del fenomeno giuridico del soccorso e, quindi, non è (elemento del)l’oggetto cui si rivolge l’attività normativa di qualificazione, ma costituisce un presupposto della qualificazione medesima, come tale egualmente necessario per la stessa esistenza del fenomeno, in mancanza del quale il riconoscimento formale del fatto non si opera.

Presupposto del pericolo e compenso di soccorso (nota ad App. Genova 17 dicembre 2018)

Maria Piera Rizzo
2019-01-01

Abstract

La pronuncia annotata che, in applicazione della Convenzione di Londra del 1989 sul soccorso, assegna ad una società di rimorchio un compenso di soccorso per l'opera prestata in favore di un'imbarcazione che versava in una condizione di distress, ha offerto l'occasione per rimeditare la nozione di pericolo accolta nello strumento pattizio, e la sua posizione all'interno o all'esterno della fattispecie "produttiva" del rapporto di soccorso. Il pericolo - ad avviso dell'A. - costituisce un presupposto di fatto necessario per la configurabilità di una fattispecie dii soccorso (consentendo di discriminare quest'ultima da quella contigua del rimorchio), integrando una circostanza che deve preesistere se ed in quanto la sua eliminazione è lo scopo stesso del soccorso. L'A. giunge quindi alla conclusione che lo stato di pericolo non entra a far parte della fattispecie costitutiva del rapporto di soccorso, non va ad integrare il nucleo fondamentale del fenomeno giuridico del soccorso e, quindi, non è (elemento del)l’oggetto cui si rivolge l’attività normativa di qualificazione, ma costituisce un presupposto della qualificazione medesima, come tale egualmente necessario per la stessa esistenza del fenomeno, in mancanza del quale il riconoscimento formale del fatto non si opera.
2019
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