Gli autori commentano una sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria emessa su ricorso del Governo avverso un'ordinanza del Presidente di quella Regione. Nel testo si esaminano gli aspetti rilevanti sotto la prospettiva costituzionalistica , amministrativa e processualistica. L'articolo si concentra in particolare sulle relazioni intercorrenti tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella della Corte costituzionale, l'idoneità a sindacare la costituzionalità del D.L. n. 19/2020 in tema di emergenza sanitaria e la natura giuridica dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella parte conclusiva gli autori esaminano l'uso del principio di precauzione fatto dal giudice amministrativo.
Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare legge.
Antonio Saitta;Fabio Francesco Pagano
2020-01-01
Abstract
Gli autori commentano una sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria emessa su ricorso del Governo avverso un'ordinanza del Presidente di quella Regione. Nel testo si esaminano gli aspetti rilevanti sotto la prospettiva costituzionalistica , amministrativa e processualistica. L'articolo si concentra in particolare sulle relazioni intercorrenti tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella della Corte costituzionale, l'idoneità a sindacare la costituzionalità del D.L. n. 19/2020 in tema di emergenza sanitaria e la natura giuridica dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella parte conclusiva gli autori esaminano l'uso del principio di precauzione fatto dal giudice amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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