La sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 6.12.2016 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata focalizzando l'attenzione sulla diversa natura dell'evento protetto e del presupposto che lo determina. Nello specifico, rileva che il fondamento della pensione ai superstiti sia da rinvenire nella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo di coniugio e di parentela, e che, prescindendo dal principio di stretta proporzionalità tra contribuzione versata e prestazioni previdenziali, non implica come costituzionalmente necessitata l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti di età pensionabile in vigore.
La garanzia dell'adeguatezza del trattamento pensionistico ai superstiti. Rivista giuridica del Lavoro.
Giuseppa DamiriPrimo
2017-01-01
Abstract
La sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 6.12.2016 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata focalizzando l'attenzione sulla diversa natura dell'evento protetto e del presupposto che lo determina. Nello specifico, rileva che il fondamento della pensione ai superstiti sia da rinvenire nella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo di coniugio e di parentela, e che, prescindendo dal principio di stretta proporzionalità tra contribuzione versata e prestazioni previdenziali, non implica come costituzionalmente necessitata l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti di età pensionabile in vigore.Pubblicazioni consigliate
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