Lungi dall’essere extrema ratio dell’ordinamento giuridico, il diritto penale degli ultimi decenni è stato affetto da una preoccupante forma di ipertrofia, sia in rapporto all’an che al quomodo dell’intervento legislativo. Tra i più importanti fattori che hanno determinato questo indesiderabile esito vanno ricordati l’obsolescenza della funzione critica del bene giuridico, la ritrovata funzione retributivo-placativa della pena detentiva e la sovrapposizione tra processi mediatici ed esigenze politico-criminali spesso distorte, se non apocrife.Per limitare i danni il legislatore, con cadenza periodica, ha puntato su strumenti di riduzione, nella consapevolezza della loro limitata efficacia. La deflazione è finora stata timida, oscillante e contraddittoria: basta un fatto di cronaca per disallineare un progetto di riforma, stravolgerlo o cestinarlo . In questo campo, è tuttavia possibile distinguere un prima e un dopo, un “vecchio” e un “nuovo”.Il prima coincide col sostanziale fallimento della depenalizzazione, il cui unico merito è quello di aver incentivato e cristallizzato la sistematica dell’illecito amministrativo punitivo grazie alla l. 689/1981. La depenalizzazione delle norme penali contenute in leggi speciali ha conosciuto ridottissima operatività, essendosi tradotta nella rimozione di disposizioni obsolescenti senza criteri o ispirazioni più coraggiose. Solo la depenalizzazione per campi di materia si è rivelata più efficace, ma ancora insufficiente. Il dopo attinge, invece, a un meccanismo di deflazione del sistema penale fondato, per un verso, sull’esclusione della punibilità per particolare esiguità del fatto e, per l’altro, sull’autoriduzione dei conflitti sociali attraverso il ricorso – non semplice e neanche organico – a strumenti sanzionatori non più repressivi ma compensativo-riparatori. Nell’ambito del modello compensativo, non senza tuttavia una congrua e ibrida funzione afflittivo-deterrente, s’inserisce l’istituto delle sanzioni civili pecuniarie da devolvere alla Cassa delle ammende, legate alla decriminalizzazione di un limitato numero di illeciti penali trasfigurati in torti civili: è l’evoluzione pubblicistica dei punitive damages, che conferisce definitiva legittimazione, con importanti distinguo, alla discussa fattispecie delle pene private. Meno chiaro è l’intento deflattivo sotteso alla modifica del regime di procedibilità a querela per taluni reati, che merita comunque in questa sede qualche cenno: legata funzionalmente alla categoria dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, la selezione delle nove ipotesi delittuose – poste a tutela della persona e del patrimonio – procedibili a querela realizza una vera e propria eterogenesi dei fini, eludendo proprio le finalità deflattive cui, sul punto, era ispirata la l. n. 103/2017. L’impressione generale è che in Italia non esista fiducia negli - né familiarità con gli - strumenti deflattivi: anche se animati da buone intenzioni, essi rischiano di dover fare i conti con una perniciosa ibridazione di categorie giuridiche sostanziali e processuali, o – peggio – con l’ennesimo sostanziale fallimento, conclamato dal nuovo regime di procedibilità a querela.

L’illecito civile punitivo tra intenti deflattivi incerti e ibridazione di categorie giuridiche eterogenee: un esperimento sostenibile?

Lucia Risicato
2020-01-01

Abstract

Lungi dall’essere extrema ratio dell’ordinamento giuridico, il diritto penale degli ultimi decenni è stato affetto da una preoccupante forma di ipertrofia, sia in rapporto all’an che al quomodo dell’intervento legislativo. Tra i più importanti fattori che hanno determinato questo indesiderabile esito vanno ricordati l’obsolescenza della funzione critica del bene giuridico, la ritrovata funzione retributivo-placativa della pena detentiva e la sovrapposizione tra processi mediatici ed esigenze politico-criminali spesso distorte, se non apocrife.Per limitare i danni il legislatore, con cadenza periodica, ha puntato su strumenti di riduzione, nella consapevolezza della loro limitata efficacia. La deflazione è finora stata timida, oscillante e contraddittoria: basta un fatto di cronaca per disallineare un progetto di riforma, stravolgerlo o cestinarlo . In questo campo, è tuttavia possibile distinguere un prima e un dopo, un “vecchio” e un “nuovo”.Il prima coincide col sostanziale fallimento della depenalizzazione, il cui unico merito è quello di aver incentivato e cristallizzato la sistematica dell’illecito amministrativo punitivo grazie alla l. 689/1981. La depenalizzazione delle norme penali contenute in leggi speciali ha conosciuto ridottissima operatività, essendosi tradotta nella rimozione di disposizioni obsolescenti senza criteri o ispirazioni più coraggiose. Solo la depenalizzazione per campi di materia si è rivelata più efficace, ma ancora insufficiente. Il dopo attinge, invece, a un meccanismo di deflazione del sistema penale fondato, per un verso, sull’esclusione della punibilità per particolare esiguità del fatto e, per l’altro, sull’autoriduzione dei conflitti sociali attraverso il ricorso – non semplice e neanche organico – a strumenti sanzionatori non più repressivi ma compensativo-riparatori. Nell’ambito del modello compensativo, non senza tuttavia una congrua e ibrida funzione afflittivo-deterrente, s’inserisce l’istituto delle sanzioni civili pecuniarie da devolvere alla Cassa delle ammende, legate alla decriminalizzazione di un limitato numero di illeciti penali trasfigurati in torti civili: è l’evoluzione pubblicistica dei punitive damages, che conferisce definitiva legittimazione, con importanti distinguo, alla discussa fattispecie delle pene private. Meno chiaro è l’intento deflattivo sotteso alla modifica del regime di procedibilità a querela per taluni reati, che merita comunque in questa sede qualche cenno: legata funzionalmente alla categoria dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, la selezione delle nove ipotesi delittuose – poste a tutela della persona e del patrimonio – procedibili a querela realizza una vera e propria eterogenesi dei fini, eludendo proprio le finalità deflattive cui, sul punto, era ispirata la l. n. 103/2017. L’impressione generale è che in Italia non esista fiducia negli - né familiarità con gli - strumenti deflattivi: anche se animati da buone intenzioni, essi rischiano di dover fare i conti con una perniciosa ibridazione di categorie giuridiche sostanziali e processuali, o – peggio – con l’ennesimo sostanziale fallimento, conclamato dal nuovo regime di procedibilità a querela.
2020
978-88-921-2147-8
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