La pandemia in atto ha imposto l’assunzione di misure relative anche all’ordinamento del lavoro ed esse hanno riguardato, fondamentalmente, due aree: la tutela del reddito e l’allontanamento dal luogo di lavoro e cioè, quelle di carattere più strettamente di diritto sociale. La tecnica di regolazione adottata dalla legge n. 27/2020 (e confermata dal d.l. n. 34/2020) è consistita nell’inserimento di una nuova causale per l’intervento ordinario della cassa integrazione ovvero degli strumenti analoghi, senza modificare la struttura dell’istituto e i requisiti necessari ai fini applicativi, in ragione della disciplina del d.lgs. n. 148/2015. La gestione dell’erogazione delle indennità della CIG in deroga ha dato luogo a notevoli problematiche organizzative, essenzialmente derivanti dalla gestione affidata da Regioni e Province autonome, in ragione del diverso riparto di competenze definito dalla riforma costituzionale derivante dalla legge n.3/2001, a cui il d.lgs. n. 34/2020 ha cercato, con un certo ritardo, di fare fronte Uno dei profili applicativi più controversi è connesso all’incertezza interpretativa relativa alle modalità dell’accordo da raggiungersi con le organizzazioni sindacali e, in specie, se sia sufficiente un accordo-quadro in ambito regionale oppure per le singole aziende e, soprattutto, in materia di individuazione dei sindacati legittimati alla sottoscrizione degli accordi, con il rinvio alla formula del “sindacato comparativamente più rappresentativo”, non senza interpretazioni diverse tra le singole regioni circa l’individuazione. Numerose sono le eccezioni alla formula del sindacato “comparativamente più rappresentativo” anche sul piano costituzionale. Appare maturo il tempo per una “legge sindacale”.

Il diritto del lavoro nella pandemia, la CIG in deroga, il problema del sindacato comparativamente più rappresentativo

Gandolfo Maurizio Ballistreri
Primo
2021-01-01

Abstract

La pandemia in atto ha imposto l’assunzione di misure relative anche all’ordinamento del lavoro ed esse hanno riguardato, fondamentalmente, due aree: la tutela del reddito e l’allontanamento dal luogo di lavoro e cioè, quelle di carattere più strettamente di diritto sociale. La tecnica di regolazione adottata dalla legge n. 27/2020 (e confermata dal d.l. n. 34/2020) è consistita nell’inserimento di una nuova causale per l’intervento ordinario della cassa integrazione ovvero degli strumenti analoghi, senza modificare la struttura dell’istituto e i requisiti necessari ai fini applicativi, in ragione della disciplina del d.lgs. n. 148/2015. La gestione dell’erogazione delle indennità della CIG in deroga ha dato luogo a notevoli problematiche organizzative, essenzialmente derivanti dalla gestione affidata da Regioni e Province autonome, in ragione del diverso riparto di competenze definito dalla riforma costituzionale derivante dalla legge n.3/2001, a cui il d.lgs. n. 34/2020 ha cercato, con un certo ritardo, di fare fronte Uno dei profili applicativi più controversi è connesso all’incertezza interpretativa relativa alle modalità dell’accordo da raggiungersi con le organizzazioni sindacali e, in specie, se sia sufficiente un accordo-quadro in ambito regionale oppure per le singole aziende e, soprattutto, in materia di individuazione dei sindacati legittimati alla sottoscrizione degli accordi, con il rinvio alla formula del “sindacato comparativamente più rappresentativo”, non senza interpretazioni diverse tra le singole regioni circa l’individuazione. Numerose sono le eccezioni alla formula del sindacato “comparativamente più rappresentativo” anche sul piano costituzionale. Appare maturo il tempo per una “legge sindacale”.
2021
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