La pandemia ha imposto l’assunzione di misure relative anche all’ordinamento del lavoro ed esse hanno riguardato, fondamentalmente, due aree: la tutela del reddito e l’allontanamento dal luogo di lavoro. La tecnica di regolazione adottata dalla legge n. 27/2020 (e confermata dal d.l. n. 34/2020) è consistita nell’inserimento di una nuova causale per l’intervento ordinario della cassa integrazione ovvero degli strumenti analoghi, senza modificare la struttura dell’istituto e i requisiti necessari ai fini applicativi, in ragione della disciplina del d.lgs. n. 148/2015. Le crescenti “falle” della rete di protezione sociale nel nostro Paese dunque, si è ritenuto di ripararle per l’emergenza pandemica con il ricorso alla cassa integrazione guadagni “in deroga”, prudenzialmente mai abrogata, talché i licenziamenti di massa da Covid-19, che avrebbero prodotto un “distanziamento sociale” draconiano tra datori e lavoratori, hanno subito un divieto per evidenti ragioni di solidarietà e di convivenza sociale. Uno dei profili applicativi più controversi è connesso all’incertezza interpretativa relativa alle modalità dell’accordo da raggiungersi con le organizzazioni sindacali e, in specie, se sia sufficiente un accordo-quadro in ambito regionale oppure per le singole aziende e, soprattutto, in materia di individuazione dei sindacati legittimati alla sottoscrizione degli accordi, con il rinvio alla formula del “sindacato comparativamente più rappresentativo”, non senza interpretazioni diverse tra le singole regioni circa l’individuazione delle OO.SS. e le polemiche conseguenti da parte dei soggetti esclusi. Appare maturo il tempo per una “legge sindacale”, in ragione del mutato scenario istituzionale, politico e delle relazioni industriali: in specie per quanto riguarda le modifiche dell’ordinamento sindacale in termini di autoregolazione, l’evoluzione del quadro giuridico-istituzionale, della giurisprudenza costituzionale e nuove elaborazioni teoriche sull’applicazione dell’art. 39 Cost, a testo costituzionale invariato.

Il diritto del lavoro della pandemia, la CIG in deroga, il problema del sindacato comparativamente più rappresentativo

Gandolfo Maurizio Ballistreri
2021-01-01

Abstract

La pandemia ha imposto l’assunzione di misure relative anche all’ordinamento del lavoro ed esse hanno riguardato, fondamentalmente, due aree: la tutela del reddito e l’allontanamento dal luogo di lavoro. La tecnica di regolazione adottata dalla legge n. 27/2020 (e confermata dal d.l. n. 34/2020) è consistita nell’inserimento di una nuova causale per l’intervento ordinario della cassa integrazione ovvero degli strumenti analoghi, senza modificare la struttura dell’istituto e i requisiti necessari ai fini applicativi, in ragione della disciplina del d.lgs. n. 148/2015. Le crescenti “falle” della rete di protezione sociale nel nostro Paese dunque, si è ritenuto di ripararle per l’emergenza pandemica con il ricorso alla cassa integrazione guadagni “in deroga”, prudenzialmente mai abrogata, talché i licenziamenti di massa da Covid-19, che avrebbero prodotto un “distanziamento sociale” draconiano tra datori e lavoratori, hanno subito un divieto per evidenti ragioni di solidarietà e di convivenza sociale. Uno dei profili applicativi più controversi è connesso all’incertezza interpretativa relativa alle modalità dell’accordo da raggiungersi con le organizzazioni sindacali e, in specie, se sia sufficiente un accordo-quadro in ambito regionale oppure per le singole aziende e, soprattutto, in materia di individuazione dei sindacati legittimati alla sottoscrizione degli accordi, con il rinvio alla formula del “sindacato comparativamente più rappresentativo”, non senza interpretazioni diverse tra le singole regioni circa l’individuazione delle OO.SS. e le polemiche conseguenti da parte dei soggetti esclusi. Appare maturo il tempo per una “legge sindacale”, in ragione del mutato scenario istituzionale, politico e delle relazioni industriali: in specie per quanto riguarda le modifiche dell’ordinamento sindacale in termini di autoregolazione, l’evoluzione del quadro giuridico-istituzionale, della giurisprudenza costituzionale e nuove elaborazioni teoriche sull’applicazione dell’art. 39 Cost, a testo costituzionale invariato.
2021
9788828831280
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