I gravi disastri ambientali provocati da sinistri marittimi occorsi nell’ultimo decennio in acque internazionali hanno indotto le organizzazioni internazionali competenti in materia e la stessa comunità internazionale ad interrogarsi sulla idoneità del quadro normativo esistente a fornire gli strumenti per prevenire e, ove se ne presenti la necessità, per fronteggiare incidenti marittimi suscettibili di devastare irrimediabilmente l’ecosistema marino. Il lavoro si propone, in primis di accertare quali poteri di intervento (e di ingerenza nelle eventuali operazioni di soccorso) spettino agli Stati costieri alla stregua del diritto internazionale generale e pattizio nei confronti di navi straniere incidentate che, trovandosi in alto mare, minacciano di provocare gravi danni da inquinamento alle loro coste ed interessi connessi. Dall’esame del quadro normativo si evince che, lungi dal rafforzare la tendenza ad ammettere la sussistenza in capo allo Stato costiero di poteri funzionali ai fini della protezione generale dell’ambiente marino, le norme esistenti in materia esprimono e tutelano esclusivamente gli interessi dello Stato costiero alla salvaguardia delle proprie coste dalla minaccia di inquinamento da idrocarburi o altre sostanze nocive. In secondo luogo, il lavoro mira ad acclarare se, alla stregua del diritto internazionale (e, per gli Stati membri dell’Unione europea, anche ai sensi del diritto comunitario) sussista o meno in capo allo Stato costiero un obbligo di consentire l’accesso nei luoghi di rifugio sotto la propria giurisdizione a navi incidentate che minacciano provocare gravi danni all’ambiente. Attraverso un’attenta disamina del diritto internazionale e della prassi in materia, l’A giunge a negare l’esistenza di un obbligo siffatto sia nei confronti dello Stato di cui la nave incidentata batte bandiera, sia nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme. Per quanto concerne il diritto comunitario (da ultimo la direttiva 2009/17/CE), a meno che gli Stati non inseriscano loro sponte precisi vincoli nei piani d’accoglienza delle navi in distress, le autorità nazionali competenti sembrano godere nell’esercizio del loro potere di ammissione di significativi margini di discrezionalità essendo la scelta di consentirne l’accesso condizionata (solo) al fine della protezione della vita umana e dell'ambiente da una complessiva esigenza di ragionevolezza della stessa

Poteri e obblighi degli Stati costieri e operazioni di soccorso in mare in favore di navi a rischio di inquinamento

RIZZO, Maria Piera
2010-01-01

Abstract

I gravi disastri ambientali provocati da sinistri marittimi occorsi nell’ultimo decennio in acque internazionali hanno indotto le organizzazioni internazionali competenti in materia e la stessa comunità internazionale ad interrogarsi sulla idoneità del quadro normativo esistente a fornire gli strumenti per prevenire e, ove se ne presenti la necessità, per fronteggiare incidenti marittimi suscettibili di devastare irrimediabilmente l’ecosistema marino. Il lavoro si propone, in primis di accertare quali poteri di intervento (e di ingerenza nelle eventuali operazioni di soccorso) spettino agli Stati costieri alla stregua del diritto internazionale generale e pattizio nei confronti di navi straniere incidentate che, trovandosi in alto mare, minacciano di provocare gravi danni da inquinamento alle loro coste ed interessi connessi. Dall’esame del quadro normativo si evince che, lungi dal rafforzare la tendenza ad ammettere la sussistenza in capo allo Stato costiero di poteri funzionali ai fini della protezione generale dell’ambiente marino, le norme esistenti in materia esprimono e tutelano esclusivamente gli interessi dello Stato costiero alla salvaguardia delle proprie coste dalla minaccia di inquinamento da idrocarburi o altre sostanze nocive. In secondo luogo, il lavoro mira ad acclarare se, alla stregua del diritto internazionale (e, per gli Stati membri dell’Unione europea, anche ai sensi del diritto comunitario) sussista o meno in capo allo Stato costiero un obbligo di consentire l’accesso nei luoghi di rifugio sotto la propria giurisdizione a navi incidentate che minacciano provocare gravi danni all’ambiente. Attraverso un’attenta disamina del diritto internazionale e della prassi in materia, l’A giunge a negare l’esistenza di un obbligo siffatto sia nei confronti dello Stato di cui la nave incidentata batte bandiera, sia nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme. Per quanto concerne il diritto comunitario (da ultimo la direttiva 2009/17/CE), a meno che gli Stati non inseriscano loro sponte precisi vincoli nei piani d’accoglienza delle navi in distress, le autorità nazionali competenti sembrano godere nell’esercizio del loro potere di ammissione di significativi margini di discrezionalità essendo la scelta di consentirne l’accesso condizionata (solo) al fine della protezione della vita umana e dell'ambiente da una complessiva esigenza di ragionevolezza della stessa
2010
9788814153679
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