L’evoluzione della disciplina giuridica della famiglia trova i parametri di riferimento nel confronto fra il modello previsto dal Codice civile ed il nuovo assetto dei rapporti familiari prospettato dalla Costituzione. La riforma del 1975 ha adeguato la materia ai valori costituzionali, ma oggi per molti versi la realtà della vita ha superato sia la portata - o almeno la comune interpretazione - dei precetti costituzionali, sia le regole dettate dal legislatore nella riforma. Il tema della famiglia è percorso da forti tensioni tra le diverse regole in gioco. Come è accaduto nel corso dei passaggi cruciali dell'evoluzione del diritto di famiglia, si assiste ad un incontro-scontro fra i principi del diritto naturale, le norme di diritto positivo e la realtà effettiva delle regole operanti nella società: al di là delle leggi e delle formule costituzionali, il concetto di famiglia ha perso quel carattere di unitarietà che lo contrassegnava nel passato; ogni comunità familiare (e/o di tipo familiare) si atteggia in modo diverso a seconda della concreta realtà in cui si inserisce; il contenuto dei valori fondamentali di fedeltà, convivenza, collaborazione, contribuzione ai bisogni non può costituire l’effetto di un giudizio uniforme che si livelli su standards riferibili a qualsiasi famiglia. La problematica di fondo riguarda sempre lo spazio della autonomia privata in sede di fissazione delle regole di comportamento dei coniugi ed il ruolo assunto dall’ordinamento. Così, il rispetto delle scelte autonome, pur nella prospettiva di unità familiare, la libertà dei singoli, l’intervento dell’ordinamento a sostegno o a difesa del soggetto più debole, costituiscono nuovi standards alla stregua dei quali reinterpretare formule pur consuete. Emblematico in tal senso è l’obbligo di fedeltà, le cui nuove estensioni ed applicazioni sono volte a tutelare, oltre che la posizione individuale del coniuge legata alla dignità della persona, anche un diverso e più maturo concetto di unità familiare. In quest’ottica, la mentalità moderna non consente di escludere la formazione di coppie c.d. “libere”, inclini cioè a derogare – ad esempio – all’obbligo di esclusiva sessuale, e tuttavia nella consapevole volontà di una stabile unione. Con il variare del costume, della morale, variano i meccanismi per ottemperare all’obbligo di fedeltà; anche i riferimenti giurisprudenziali evidenziano ormai un diritto vivente in cui l'obbligo di fedeltà non è più strettamente correlato al diritto di esclusiva sessuale, ma va assumendo sempre più la valenza espressa dai principi di lealtà e rispetto della personalità umana nell'ambito della comunità familiare. In questa logica, anche l’assistenza morale e materiale va inquadrata nella prospettiva unitaria, comunitaria e solidale della famiglia, rivolta alla cura comune degli interessi familiari ed individuali; l’obbligo della coabitazione indica, nella accezione attuale, più che una realtà fisica, una persistente e costante volontà ed una disposizione di spirito dei coniugi a ritrovarsi; l’obbligo espresso dalla formula «collaborazione nell’interesse della famiglia» rappresenta una innovazione di sicuro rilievo, espressione di sintesi della comunione e solidarietà dei rapporti familiari. Parole chiave: Rapporti personali; Eguaglianza; Fedeltà; Assistenza; Coabitazione; Collaborazione; Contribuzione; Autonomia privata; Indirizzo vita familiare.

I rapporti personali tra coniugi

TOMMASINI, Raffaele
1999-01-01

Abstract

L’evoluzione della disciplina giuridica della famiglia trova i parametri di riferimento nel confronto fra il modello previsto dal Codice civile ed il nuovo assetto dei rapporti familiari prospettato dalla Costituzione. La riforma del 1975 ha adeguato la materia ai valori costituzionali, ma oggi per molti versi la realtà della vita ha superato sia la portata - o almeno la comune interpretazione - dei precetti costituzionali, sia le regole dettate dal legislatore nella riforma. Il tema della famiglia è percorso da forti tensioni tra le diverse regole in gioco. Come è accaduto nel corso dei passaggi cruciali dell'evoluzione del diritto di famiglia, si assiste ad un incontro-scontro fra i principi del diritto naturale, le norme di diritto positivo e la realtà effettiva delle regole operanti nella società: al di là delle leggi e delle formule costituzionali, il concetto di famiglia ha perso quel carattere di unitarietà che lo contrassegnava nel passato; ogni comunità familiare (e/o di tipo familiare) si atteggia in modo diverso a seconda della concreta realtà in cui si inserisce; il contenuto dei valori fondamentali di fedeltà, convivenza, collaborazione, contribuzione ai bisogni non può costituire l’effetto di un giudizio uniforme che si livelli su standards riferibili a qualsiasi famiglia. La problematica di fondo riguarda sempre lo spazio della autonomia privata in sede di fissazione delle regole di comportamento dei coniugi ed il ruolo assunto dall’ordinamento. Così, il rispetto delle scelte autonome, pur nella prospettiva di unità familiare, la libertà dei singoli, l’intervento dell’ordinamento a sostegno o a difesa del soggetto più debole, costituiscono nuovi standards alla stregua dei quali reinterpretare formule pur consuete. Emblematico in tal senso è l’obbligo di fedeltà, le cui nuove estensioni ed applicazioni sono volte a tutelare, oltre che la posizione individuale del coniuge legata alla dignità della persona, anche un diverso e più maturo concetto di unità familiare. In quest’ottica, la mentalità moderna non consente di escludere la formazione di coppie c.d. “libere”, inclini cioè a derogare – ad esempio – all’obbligo di esclusiva sessuale, e tuttavia nella consapevole volontà di una stabile unione. Con il variare del costume, della morale, variano i meccanismi per ottemperare all’obbligo di fedeltà; anche i riferimenti giurisprudenziali evidenziano ormai un diritto vivente in cui l'obbligo di fedeltà non è più strettamente correlato al diritto di esclusiva sessuale, ma va assumendo sempre più la valenza espressa dai principi di lealtà e rispetto della personalità umana nell'ambito della comunità familiare. In questa logica, anche l’assistenza morale e materiale va inquadrata nella prospettiva unitaria, comunitaria e solidale della famiglia, rivolta alla cura comune degli interessi familiari ed individuali; l’obbligo della coabitazione indica, nella accezione attuale, più che una realtà fisica, una persistente e costante volontà ed una disposizione di spirito dei coniugi a ritrovarsi; l’obbligo espresso dalla formula «collaborazione nell’interesse della famiglia» rappresenta una innovazione di sicuro rilievo, espressione di sintesi della comunione e solidarietà dei rapporti familiari. Parole chiave: Rapporti personali; Eguaglianza; Fedeltà; Assistenza; Coabitazione; Collaborazione; Contribuzione; Autonomia privata; Indirizzo vita familiare.
1999
8834890868
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