La questione affrontata nel contributo in esame riguarda il problema dei rapporti esistenti in diritto classico tra condictio e azioni adiettizie. Si è a questo proposito evidenziato che si tratta in effetti di un falso problema. Dai casi esaminati, infatti, la condictio o non risulta applicata affatto, come in D. 17.2.84 di Giavoleno, o viene applicata in quanto non era possibile, tenuto conto della particolarità delle relative fattispecie, avvalersi tout court delle azioni quod iussu ed institoria, come nei testi estratti dal libro 4 ad Plautium di Paolo: D. 15.4.5 pr. e 12.1.29 (quest’ultimo, almeno, nella sua stesura originaria), che fanno riferimento semplicemente alla consegna del denaro a sostituti alieni iuris attuata in base ad un precedente contratto di mutuo concluso direttamente dal dominus negotii, o appare utilizzata (vedi D. 14.3.17.4-5 di Paolo) quale esclusivo strumento diretto, volto a far ottenere quanto guadagnato dal dominus negotii per l’errore commesso dal terzo il quale, avendo dato a mutuo del denaro al servo institor contro il divieto del capocasa, con poco profitto avrebbe esperito l’actio institoria, potendola il dominus bloccare con la relativa exceptio, alla quale il terzo avrebbe potuto se mai opporre una replicatio de dolo, sempre dopo aver dimostrato il vantaggio indiretto o diretto che il preponente aveva tratto dal credito ottenuto dal suo sottoposto. La condictio, quindi, anche qui non si presenta affatto come uno strumento concorrente con l’actio institoria, quanto piuttosto come l’unico mezzo di attacco diretto contro qui ex aliena iactura lucrum quaerat. Di concorso si parla solo nel testo delle Istituzioni 4.7.8, in cui è possibile ravvisare il nuovo orientamento giustinianeo, che ha determinato pure l’alterazione di D. 12.1.29.

Condictio e azioni adiettizie

COPPOLA, Giovanna
2008-01-01

Abstract

La questione affrontata nel contributo in esame riguarda il problema dei rapporti esistenti in diritto classico tra condictio e azioni adiettizie. Si è a questo proposito evidenziato che si tratta in effetti di un falso problema. Dai casi esaminati, infatti, la condictio o non risulta applicata affatto, come in D. 17.2.84 di Giavoleno, o viene applicata in quanto non era possibile, tenuto conto della particolarità delle relative fattispecie, avvalersi tout court delle azioni quod iussu ed institoria, come nei testi estratti dal libro 4 ad Plautium di Paolo: D. 15.4.5 pr. e 12.1.29 (quest’ultimo, almeno, nella sua stesura originaria), che fanno riferimento semplicemente alla consegna del denaro a sostituti alieni iuris attuata in base ad un precedente contratto di mutuo concluso direttamente dal dominus negotii, o appare utilizzata (vedi D. 14.3.17.4-5 di Paolo) quale esclusivo strumento diretto, volto a far ottenere quanto guadagnato dal dominus negotii per l’errore commesso dal terzo il quale, avendo dato a mutuo del denaro al servo institor contro il divieto del capocasa, con poco profitto avrebbe esperito l’actio institoria, potendola il dominus bloccare con la relativa exceptio, alla quale il terzo avrebbe potuto se mai opporre una replicatio de dolo, sempre dopo aver dimostrato il vantaggio indiretto o diretto che il preponente aveva tratto dal credito ottenuto dal suo sottoposto. La condictio, quindi, anche qui non si presenta affatto come uno strumento concorrente con l’actio institoria, quanto piuttosto come l’unico mezzo di attacco diretto contro qui ex aliena iactura lucrum quaerat. Di concorso si parla solo nel testo delle Istituzioni 4.7.8, in cui è possibile ravvisare il nuovo orientamento giustinianeo, che ha determinato pure l’alterazione di D. 12.1.29.
2008
9788876070501
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