L’estrazione di acqua pubblica non costituisce un comportamento di per sé neutro, indifferente all’ordinamento giuridico, tanto è vero che chi fruisce della stessa è tenuto a pagare un canone annuo. Più precisamente, l’art. 171 del d. legisl. n. 152/2006 ha aggiornato gli importi dovuti a titolo di canone, mutuando i commi 1° e 2° dell’art. 18 l. n. 36/94, con la relativa conversione delle somme in euro, ed eliminando i restanti commi da 3 a 7. La disposizione in commento indica, inoltre, i canoni da applicare retroattivamente, a decorrere dal 1-1-2002, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria ricadenti nella Regione Sicilia, in attesa del trasferimento a quest’ultima del demanio idrico. Il canone varia in ragione dell’uso cui è finalizzata la concessione stessa, nonché della quantità di acqua prelevata; gli obiettivi che si è posto il legislatore, infatti, sono sia quello di ottimizzare i servizi di adduzione e distribuzione delle acque sia di razionalizzare le singole metodologie di utilizzo, incrementando il rinnovo delle risorse. Una risorsa come l’acqua deve essere protetta con controlli capillari, continui e significativi nello spazio e nel tempo, così come la sua gestione deve essere finalizzata a garantire un giusto equilibrio tra il patrimonio idrico disponibile ed il fabbisogno per usi diversi. La l. 36/94 ha previsto il superamento della frammentazione sul territorio della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque, perseguendone l’accorpamento in un unico schema coordinato, indicato come servizio idrico integrato. Il compito di sovrintendere a questo servizio nel territorio di relativa competenza è stato demandato alla c.d. Autorità d’Ambito. L’art. 172 del d. legisl. n. 152/2006 provvede, in questa fase di transizione verso il regime del servizio idrico integrato, a disciplinare il trasferimento dei vari servizi pubblici dai soggetti gestori già esistenti ai nuovi. Nelle more, il legislatore consente il mantenimento in vita degli organismi esistenti, purchè caratterizzati da forme e capacità gestionali rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L’art. 175 indica, infine, quali siano le norme contrarie o incompatibili che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del d. legisl. 152/2006, sono o restano abrogate.
Commento agli artt. 171-172 e175 del D.legisl. 3 aprile 2006, n. 152, in Commentario breve al codice dell'ambiente a cura di Costato e Pellizzer
TOMMASINI, Alessandra
2007-01-01
Abstract
L’estrazione di acqua pubblica non costituisce un comportamento di per sé neutro, indifferente all’ordinamento giuridico, tanto è vero che chi fruisce della stessa è tenuto a pagare un canone annuo. Più precisamente, l’art. 171 del d. legisl. n. 152/2006 ha aggiornato gli importi dovuti a titolo di canone, mutuando i commi 1° e 2° dell’art. 18 l. n. 36/94, con la relativa conversione delle somme in euro, ed eliminando i restanti commi da 3 a 7. La disposizione in commento indica, inoltre, i canoni da applicare retroattivamente, a decorrere dal 1-1-2002, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria ricadenti nella Regione Sicilia, in attesa del trasferimento a quest’ultima del demanio idrico. Il canone varia in ragione dell’uso cui è finalizzata la concessione stessa, nonché della quantità di acqua prelevata; gli obiettivi che si è posto il legislatore, infatti, sono sia quello di ottimizzare i servizi di adduzione e distribuzione delle acque sia di razionalizzare le singole metodologie di utilizzo, incrementando il rinnovo delle risorse. Una risorsa come l’acqua deve essere protetta con controlli capillari, continui e significativi nello spazio e nel tempo, così come la sua gestione deve essere finalizzata a garantire un giusto equilibrio tra il patrimonio idrico disponibile ed il fabbisogno per usi diversi. La l. 36/94 ha previsto il superamento della frammentazione sul territorio della gestione dei vari comparti del ciclo delle acque, perseguendone l’accorpamento in un unico schema coordinato, indicato come servizio idrico integrato. Il compito di sovrintendere a questo servizio nel territorio di relativa competenza è stato demandato alla c.d. Autorità d’Ambito. L’art. 172 del d. legisl. n. 152/2006 provvede, in questa fase di transizione verso il regime del servizio idrico integrato, a disciplinare il trasferimento dei vari servizi pubblici dai soggetti gestori già esistenti ai nuovi. Nelle more, il legislatore consente il mantenimento in vita degli organismi esistenti, purchè caratterizzati da forme e capacità gestionali rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L’art. 175 indica, infine, quali siano le norme contrarie o incompatibili che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del d. legisl. 152/2006, sono o restano abrogate.Pubblicazioni consigliate
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