Le difficoltà esistenti negli stati membri in tema di controllo sui contratti d'impresa hanno reso necessario un intervento del legislatore comunitario volto ad uniformare le diverse legislazioni. A questo fine è stata emanata la Direttiva n. 13/93 che il legislatore italiano ha recepito con la l. 52 del 1996 dettando la disciplina dei contratti del consumatore e collocandola nella normativa codicistica dei contratti in generale (artt. 1496 bis e ss c.c.). Il presente lavoro è volto ad analizzare l'ambito soggettivo ed oggettivo della normativa, e ad analizzare i profili connessi al problema della vessatorietà delle clausole. Un ultimo riferimento è all'azione inibitoria intesa a rimuovere le clausole abusive dai testi delle condizioni generali di contratto (articolo 1469 sexies c.c.). Questa azione si presenta come un rimedio a carattere collettivo in quanto non tutela il consumatore quale parte di un determinato contratto, ma tutela i destinatari delle condizioni generali di contratto, cioè la generalità dei soggetti i cui rapporti contrattuali sono destinati ad essere regolati dalle condizioni generali predisposte da un professionista. Essa conformemente al suo carattere collettivo è esperibile non dal singolo consumatore ma dalle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti nonché dalle camere di commercio.
I contratti del consumatore
TOMMASINI, Maria
2004-01-01
Abstract
Le difficoltà esistenti negli stati membri in tema di controllo sui contratti d'impresa hanno reso necessario un intervento del legislatore comunitario volto ad uniformare le diverse legislazioni. A questo fine è stata emanata la Direttiva n. 13/93 che il legislatore italiano ha recepito con la l. 52 del 1996 dettando la disciplina dei contratti del consumatore e collocandola nella normativa codicistica dei contratti in generale (artt. 1496 bis e ss c.c.). Il presente lavoro è volto ad analizzare l'ambito soggettivo ed oggettivo della normativa, e ad analizzare i profili connessi al problema della vessatorietà delle clausole. Un ultimo riferimento è all'azione inibitoria intesa a rimuovere le clausole abusive dai testi delle condizioni generali di contratto (articolo 1469 sexies c.c.). Questa azione si presenta come un rimedio a carattere collettivo in quanto non tutela il consumatore quale parte di un determinato contratto, ma tutela i destinatari delle condizioni generali di contratto, cioè la generalità dei soggetti i cui rapporti contrattuali sono destinati ad essere regolati dalle condizioni generali predisposte da un professionista. Essa conformemente al suo carattere collettivo è esperibile non dal singolo consumatore ma dalle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti nonché dalle camere di commercio.Pubblicazioni consigliate
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