A prescindere da un’epoca più antica in cui la sua influenza fu del tutto irrilevante, lo iussum a commettere un illecito assunse anche nel diritto penale più maturo lo stesso significato che aveva nel settore civilistico, cioè quello di manifestazione dichiarativa di volontà riconosciuta dall’ordinamento giuridico come sufficiente per attribuire al dichiarante le conseguenze giuridiche di un atto. Esso dunque rappresentò per il sottoposto una causa esimente di responsabilità, sulla base del presupposto (esplicitato dai classici e recepito dai Compilatori), che non sembra manifestare una sua volontà chi si sottomette all’ordine del padre o del padrone: velle non creditur, qui obsequitur imperio patris vel domini. Diversamente si dovettero profilare le cose nel settore del diritto criminale, in riferimento al quale, secondo almeno le testimonianze che si hanno a partire dall’epoca tardo-repubblicana, l’ascendente dello iussum sulla impunibilità del reo assunse un sempre minore rilievo. Lo dimostrano i riferimenti all’omicidio e agli altri delitti, come il crimen vis, che subirono un processo di pubblicizzazione: e ciò man mano che si veniva affermando la tendenza dello Stato a punire nelle forme dei iudicia publica ed extraordinaria il colpevole di comportamenti che si riteneva non incidessero nella sola sfera di interessi dell’offeso, ma anche in quella di tutta la comunità. Il progressivo accentuarsi di questo aspetto portò alla riduzione dello iussum come causa di esclusione della pena, che, oltre a riacutizzarsi, era ormai inflitta in un iudicium publicum, ed alla quale quindi doveva essere sottoposto anche e soprattutto l’autore materiale dell’illecito. Accanto alla responsabilizzazione dello schiavo manomesso, per illeciti commessi da sottoposto, si rinvengono pertanto casi di corresponsabilità o di piena responsabilità anche come sottoposto, seppure attenuata da una pena meno dura. Da scriminante, dunque, lo iussum sembra sia passato, in queste ipotesi almeno, ad assumere il ruolo di semplice attenuante. Il consolidarsi del potere dello Stato e il suo sempre maggiore intervento sulla vita privata dei cittadini, il conseguente affievolirsi della potestas dei patres familiarum, sono fenomeni che inevitabilmente finirono per incidere sulla considerazione dello iussum domini vel patris che rimase una causa esimente solo quando veniva dato ad ea quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris. Solo in tal caso, infatti, esso fu inteso dalla giurisprudenza e dalla legislazione come vincolante per il sottoposto, che quindi veniva scusato. Proprio a questi precedenti mostra d’essersi ispirato ancora oggi pure il nostro legislatore che all’art. 51 del c.p. regolamenta i doveri derivanti da un ordine dell’Autorità, intendendo per tale la manifestazione di volontà che il titolare di un potere di supremazia, riconosciuto dal diritto, rivolge al subordinato per esigere un dato comportamento. Certo, nell’epoca attuale vengono in considerazione solo i rapporti che nascono dal diritto pubblico, non potendo quelli che sorgono dal diritto privato (per es., tra figlio e genitore) dar luogo alla scriminante. Ma ciò deriva, com’è ovvio, da una concezione della potestà che è ben lontana da quella romana. Al di là di questa considerazione, comunque, l’ordine impartito, se formalmente e sostanzialmente legittimo, va eseguito, escludendosi qualsiasi pena per chi ad esso obbedisce. Come però avveniva in riferimento a fatti che in se habent atrocitatem facinoris vel sceleris, anche nel nostro ordinamento, essendo gli organi dello Stato sempre subordinati alla legge e non essendo in alcun caso autorizzati a violare le norme penali, l’ordine di commettere un fatto che costituisce reato non è vincolante e, in conseguenza, il subordinato che lo esegue non va esente da responsabilità.

Brevi considerazioni sullo iussum domini in materia penale

COPPOLA, Giovanna
2007-01-01

Abstract

A prescindere da un’epoca più antica in cui la sua influenza fu del tutto irrilevante, lo iussum a commettere un illecito assunse anche nel diritto penale più maturo lo stesso significato che aveva nel settore civilistico, cioè quello di manifestazione dichiarativa di volontà riconosciuta dall’ordinamento giuridico come sufficiente per attribuire al dichiarante le conseguenze giuridiche di un atto. Esso dunque rappresentò per il sottoposto una causa esimente di responsabilità, sulla base del presupposto (esplicitato dai classici e recepito dai Compilatori), che non sembra manifestare una sua volontà chi si sottomette all’ordine del padre o del padrone: velle non creditur, qui obsequitur imperio patris vel domini. Diversamente si dovettero profilare le cose nel settore del diritto criminale, in riferimento al quale, secondo almeno le testimonianze che si hanno a partire dall’epoca tardo-repubblicana, l’ascendente dello iussum sulla impunibilità del reo assunse un sempre minore rilievo. Lo dimostrano i riferimenti all’omicidio e agli altri delitti, come il crimen vis, che subirono un processo di pubblicizzazione: e ciò man mano che si veniva affermando la tendenza dello Stato a punire nelle forme dei iudicia publica ed extraordinaria il colpevole di comportamenti che si riteneva non incidessero nella sola sfera di interessi dell’offeso, ma anche in quella di tutta la comunità. Il progressivo accentuarsi di questo aspetto portò alla riduzione dello iussum come causa di esclusione della pena, che, oltre a riacutizzarsi, era ormai inflitta in un iudicium publicum, ed alla quale quindi doveva essere sottoposto anche e soprattutto l’autore materiale dell’illecito. Accanto alla responsabilizzazione dello schiavo manomesso, per illeciti commessi da sottoposto, si rinvengono pertanto casi di corresponsabilità o di piena responsabilità anche come sottoposto, seppure attenuata da una pena meno dura. Da scriminante, dunque, lo iussum sembra sia passato, in queste ipotesi almeno, ad assumere il ruolo di semplice attenuante. Il consolidarsi del potere dello Stato e il suo sempre maggiore intervento sulla vita privata dei cittadini, il conseguente affievolirsi della potestas dei patres familiarum, sono fenomeni che inevitabilmente finirono per incidere sulla considerazione dello iussum domini vel patris che rimase una causa esimente solo quando veniva dato ad ea quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris. Solo in tal caso, infatti, esso fu inteso dalla giurisprudenza e dalla legislazione come vincolante per il sottoposto, che quindi veniva scusato. Proprio a questi precedenti mostra d’essersi ispirato ancora oggi pure il nostro legislatore che all’art. 51 del c.p. regolamenta i doveri derivanti da un ordine dell’Autorità, intendendo per tale la manifestazione di volontà che il titolare di un potere di supremazia, riconosciuto dal diritto, rivolge al subordinato per esigere un dato comportamento. Certo, nell’epoca attuale vengono in considerazione solo i rapporti che nascono dal diritto pubblico, non potendo quelli che sorgono dal diritto privato (per es., tra figlio e genitore) dar luogo alla scriminante. Ma ciò deriva, com’è ovvio, da una concezione della potestà che è ben lontana da quella romana. Al di là di questa considerazione, comunque, l’ordine impartito, se formalmente e sostanzialmente legittimo, va eseguito, escludendosi qualsiasi pena per chi ad esso obbedisce. Come però avveniva in riferimento a fatti che in se habent atrocitatem facinoris vel sceleris, anche nel nostro ordinamento, essendo gli organi dello Stato sempre subordinati alla legge e non essendo in alcun caso autorizzati a violare le norme penali, l’ordine di commettere un fatto che costituisce reato non è vincolante e, in conseguenza, il subordinato che lo esegue non va esente da responsabilità.
2007
9788895152387
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