E’ possibile rilevare che tra le modalità attraverso cui le imprese in Italia attuano processi di ristrutturazione un discorso specifico merita il ricorso effettuato alla fattispecie legale del trasferimento d’azienda, disciplinata dall’art.2112 del codice civile, avendo specifico riguardo, sotto l’angolo visuale giuslavoristico, a due tematiche: quella del consenso del lavoratore al trasferimento al cessionario e quella delle garanzie dei diritti dello stesso. In ordine al primo profilo si può evidenziare che il rilievo del consenso del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda non costituisce un aspetto carente nella riflessione scientifica. Al contrario, il rapporto tra l’art.1406 c.c., da una parte, e gli artt. 2558 e 2112 c.c. dall’altra parte, costituisce uno dei luoghi classici della riflessione teorica sul tema. L’art.2112 c.c. esprime in forma specifica per il contratto di lavoro subordinato la regola della continuazione del rapporto, con una sorta di parallelismo con il 2558 c.c., poiché la mancata previsione della facoltà di recesso attribuita al lavoratore è indicativa della circostanza che il trasferimento d’azienda non costituisca di per sé giusta causa di recesso. Ma se il meccanismo adottato dall’art. 2112 è analogo a quello dell’art.2558 del codice civile, e cioè quello dell’ope legis, il primo esprime anche una diversa esigenza di natura sociale, fondata sul presupposto che il mutamento del titolare dell’azienda sia irrilevante nei confronti della prestazione lavorativa, ritenendo prevalente l’interesse del lavoratore alla permanenza del rapporto rispetto a quello della facoltà di recesso dello stesso. Diverso il discorso per ciò che attiene la tematica delle garanzie contrattuali del lavoratore nel passaggio tra cedente e cessionario. Infatti, l’originaria impostazione della norma in parola, nella sua formulazione originaria prima delle recenti novelle legislative, interveniva solo sugli effetti scaturenti dalle decisioni aziendali, prefigurando gli stessi in funzione di un sistema di garanzie da riconoscere ai lavoratori interessati: il potere imprenditoriale risultava limitato dall’esterno ma senza alcuna incidenza sulla struttura stessa della decisione economica, tutelata dalle garanzie alla libertà d’impresa accordate dalla nostra Carta costituzionale ex art.41. Pertanto, l’Ordinamento italiano del lavoro è apparso silente sull’aspetto più delicato del tema in questione, i rapporti contrattuali tra impresa committente ed impresa appaltatrice, dai quali dipende la garanzia occupazionale e i diritti del personale trasferito ai sensi del 2112 c.c..

Trasferimento d'azienda e ristrutturazioni industriali in Italia: la fattispecie ex art.2112 c.c.

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2006-01-01

Abstract

E’ possibile rilevare che tra le modalità attraverso cui le imprese in Italia attuano processi di ristrutturazione un discorso specifico merita il ricorso effettuato alla fattispecie legale del trasferimento d’azienda, disciplinata dall’art.2112 del codice civile, avendo specifico riguardo, sotto l’angolo visuale giuslavoristico, a due tematiche: quella del consenso del lavoratore al trasferimento al cessionario e quella delle garanzie dei diritti dello stesso. In ordine al primo profilo si può evidenziare che il rilievo del consenso del lavoratore nelle vicende circolatorie dell’azienda non costituisce un aspetto carente nella riflessione scientifica. Al contrario, il rapporto tra l’art.1406 c.c., da una parte, e gli artt. 2558 e 2112 c.c. dall’altra parte, costituisce uno dei luoghi classici della riflessione teorica sul tema. L’art.2112 c.c. esprime in forma specifica per il contratto di lavoro subordinato la regola della continuazione del rapporto, con una sorta di parallelismo con il 2558 c.c., poiché la mancata previsione della facoltà di recesso attribuita al lavoratore è indicativa della circostanza che il trasferimento d’azienda non costituisca di per sé giusta causa di recesso. Ma se il meccanismo adottato dall’art. 2112 è analogo a quello dell’art.2558 del codice civile, e cioè quello dell’ope legis, il primo esprime anche una diversa esigenza di natura sociale, fondata sul presupposto che il mutamento del titolare dell’azienda sia irrilevante nei confronti della prestazione lavorativa, ritenendo prevalente l’interesse del lavoratore alla permanenza del rapporto rispetto a quello della facoltà di recesso dello stesso. Diverso il discorso per ciò che attiene la tematica delle garanzie contrattuali del lavoratore nel passaggio tra cedente e cessionario. Infatti, l’originaria impostazione della norma in parola, nella sua formulazione originaria prima delle recenti novelle legislative, interveniva solo sugli effetti scaturenti dalle decisioni aziendali, prefigurando gli stessi in funzione di un sistema di garanzie da riconoscere ai lavoratori interessati: il potere imprenditoriale risultava limitato dall’esterno ma senza alcuna incidenza sulla struttura stessa della decisione economica, tutelata dalle garanzie alla libertà d’impresa accordate dalla nostra Carta costituzionale ex art.41. Pertanto, l’Ordinamento italiano del lavoro è apparso silente sull’aspetto più delicato del tema in questione, i rapporti contrattuali tra impresa committente ed impresa appaltatrice, dai quali dipende la garanzia occupazionale e i diritti del personale trasferito ai sensi del 2112 c.c..
2006
9788385827955
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