Il mandato, inquadrato dai giuristi classici nell’ambito dei contratti consensuali, era già conosciuto nel IV-III sec. a-Cr., in connessione al graduale incremento dei traffici e dei commerci attuatosi in seguito alla politica espansionistica intrapresa da Roma. Nel nuovo scenario economico apertosi si dovette infatti sentire l’esigenza di avvalersi sempre più spesso di uomini di fiducia, quindi oltre che di sottoposti anche di liberti e di amici, per l’espletamento di affari che il dominus negotii era impossibilitato ad eseguire personalmente. Dal particolare legame esistente tra le parti il rapporto si venne conseguentemente a profilare ab origine come gratuito. Ora, mentre tale gratuità nell’ambito della giurisprudenza alto imperiale (Giavoleno, D. 17.1.36.1), assunse un significato ampio, non riguardando il non ricevere un compenso determinato, bensì piuttosto il non ottenere un qualsivoglia vantaggio nell’espletamento di un affare portato avanti ad esclusivo beneficio del mandante, nella giurisprudenza più evoluta (Gaio, D. 19.5.22; Paolo, D. 17.1.1.4) tale principio acquistò invece un contenuto più circostanziato, relativo alla semplice mancanza di un corrispettivo economico. Detto requisito, inteso in quest’ultimo senso, non venne meno né con l’attribuzione al mandatario di un honor, semplice espressione di una prassi sociale di gratitudine (Ulpiano, D. 17.1.6 pr.), né di un salarium, esigibile extra ordinem, concesso semplicemente per remunerare laborem, quindi non come equivalente del lavoro prestato, ma come compenso per le fatiche sopportate (Papiniano, D. 17.1.7). Incidenza notevole sul consolidarsi della gratuità del mandato, rimasta formalmente salda fino a Giustiniano (I. 3.26.13), ebbero sicuramente le idee portate avanti dall’etica stoica, secondo cui il bene non va fatto per tornaconto, la ricompensa per averlo praticato consistendo, infatti, nell’azione in sé. Ma il tramonto di quest’etica ed il contemporaneo affermarsi di quella cristiana, con la sua valutazione positiva del lavoro, visto come fonte di sussistenza (Agostino, epist. 153.6.23) e quindi sempre da retribuire (S.Ambrogio, epist. 19.3), permette di giustificare la presenza in qualche testo classico, alterato dai Compilatori, di un principio opposto (Paolo, D. 17.1.26.8).

Brevi riflessioni sulla gratuità del mandato

COPPOLA, Giovanna
2009-01-01

Abstract

Il mandato, inquadrato dai giuristi classici nell’ambito dei contratti consensuali, era già conosciuto nel IV-III sec. a-Cr., in connessione al graduale incremento dei traffici e dei commerci attuatosi in seguito alla politica espansionistica intrapresa da Roma. Nel nuovo scenario economico apertosi si dovette infatti sentire l’esigenza di avvalersi sempre più spesso di uomini di fiducia, quindi oltre che di sottoposti anche di liberti e di amici, per l’espletamento di affari che il dominus negotii era impossibilitato ad eseguire personalmente. Dal particolare legame esistente tra le parti il rapporto si venne conseguentemente a profilare ab origine come gratuito. Ora, mentre tale gratuità nell’ambito della giurisprudenza alto imperiale (Giavoleno, D. 17.1.36.1), assunse un significato ampio, non riguardando il non ricevere un compenso determinato, bensì piuttosto il non ottenere un qualsivoglia vantaggio nell’espletamento di un affare portato avanti ad esclusivo beneficio del mandante, nella giurisprudenza più evoluta (Gaio, D. 19.5.22; Paolo, D. 17.1.1.4) tale principio acquistò invece un contenuto più circostanziato, relativo alla semplice mancanza di un corrispettivo economico. Detto requisito, inteso in quest’ultimo senso, non venne meno né con l’attribuzione al mandatario di un honor, semplice espressione di una prassi sociale di gratitudine (Ulpiano, D. 17.1.6 pr.), né di un salarium, esigibile extra ordinem, concesso semplicemente per remunerare laborem, quindi non come equivalente del lavoro prestato, ma come compenso per le fatiche sopportate (Papiniano, D. 17.1.7). Incidenza notevole sul consolidarsi della gratuità del mandato, rimasta formalmente salda fino a Giustiniano (I. 3.26.13), ebbero sicuramente le idee portate avanti dall’etica stoica, secondo cui il bene non va fatto per tornaconto, la ricompensa per averlo praticato consistendo, infatti, nell’azione in sé. Ma il tramonto di quest’etica ed il contemporaneo affermarsi di quella cristiana, con la sua valutazione positiva del lavoro, visto come fonte di sussistenza (Agostino, epist. 153.6.23) e quindi sempre da retribuire (S.Ambrogio, epist. 19.3), permette di giustificare la presenza in qualche testo classico, alterato dai Compilatori, di un principio opposto (Paolo, D. 17.1.26.8).
2009
9788814152511
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