Quale rimedio dotato di ampia flessibilità, a carattere dispositivo ed agente direttamente sulla conformazione del rapporto, la nullità di protezione presenta indubbiamente una particolare attitudine funzionale all’assolvimento anche di finalità giustizialiste. A differenza dalla tradizionale nullità, consente, su istanza di parte o d’ufficio (ma nell’interesse della vittima dell’ingiustizia), di conservare determinati effetti e di eliminarne altri oppure di giungere alla loro totale rimozione, quante volte il regolamento contrattuale non dovesse prestarsi a venire recuperato ad una corretta prospettiva di giustizia contrattuale. Siffatta eliminazione totale o parziale di effetti, in quanto inficiati da rilevante ingiustizia sperequativa, può determinare vuoti e incompletezze nell’assetto di interessi tali da non consentire al regolamento contrattuale, in mancanza di mirati interventi normativi a carattere integrativo o sostitutivo, di esplicare la propria funzione di governo e gestione del rapporto. Si prospetta in questi casi la necessità di individuare criteri di adattamento e conformazione a giustizia del regolamento contrattuale. Oltre che secondo criteri di imparzialità, tratti dal concreto assetto di interessi programmato globalmente considerato (in tutte le sue legittime correlazioni ed estensioni), l’adattamento non può che avvenire secondo la logica del reciproco vantaggio, onde evitare risultati regolativi squilibrati o ingiusti alla rovescia.

GIUSTIZIA CONTRATTUALE E RIMEDI: FONDAMENTO E LIMITI DI UN CONTROVERSO PRINCIPIO

SCALISI, Vincenzo
2007-01-01

Abstract

Quale rimedio dotato di ampia flessibilità, a carattere dispositivo ed agente direttamente sulla conformazione del rapporto, la nullità di protezione presenta indubbiamente una particolare attitudine funzionale all’assolvimento anche di finalità giustizialiste. A differenza dalla tradizionale nullità, consente, su istanza di parte o d’ufficio (ma nell’interesse della vittima dell’ingiustizia), di conservare determinati effetti e di eliminarne altri oppure di giungere alla loro totale rimozione, quante volte il regolamento contrattuale non dovesse prestarsi a venire recuperato ad una corretta prospettiva di giustizia contrattuale. Siffatta eliminazione totale o parziale di effetti, in quanto inficiati da rilevante ingiustizia sperequativa, può determinare vuoti e incompletezze nell’assetto di interessi tali da non consentire al regolamento contrattuale, in mancanza di mirati interventi normativi a carattere integrativo o sostitutivo, di esplicare la propria funzione di governo e gestione del rapporto. Si prospetta in questi casi la necessità di individuare criteri di adattamento e conformazione a giustizia del regolamento contrattuale. Oltre che secondo criteri di imparzialità, tratti dal concreto assetto di interessi programmato globalmente considerato (in tutte le sue legittime correlazioni ed estensioni), l’adattamento non può che avvenire secondo la logica del reciproco vantaggio, onde evitare risultati regolativi squilibrati o ingiusti alla rovescia.
2007
9788814141324
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