L’indagine prende le mosse dal mutato equilibrio tra interesse della famiglia ed interesse individuale, che ha comportato l’abbandono delle cause tassative di separazione giudiziale, e la previsione di una clausola generale che consenta la separazione in presenza di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Il superamento della visione formalistica della famiglia a vantaggio di una prospettiva incentrata sui valori della persona dei coniugi e sullo svolgimento del rapporto matrimoniale determina il ricorso alla clausola generale di intollerabilità della convivenza che impone all’interprete di valutare il rapporto coniugale nel suo svolgimento, utilizzando come parametro di giudizio il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli sposi e quindi l’impossibilità di prosecuzione della convivenza a prescindere dalla violazione dei doveri coniugali. Mutato il modello di vita matrimoniale incentrato ormai sugli accordi e sulle intese dei coniugi che non sono immutabili nel tempo ma vanno conformati alle mutate circostanze familiari, economiche, sociali e agli eventi che caratterizzano il rapporto coniugale nel suo svolgimento, pur sussistendo l’obbligo in capo ai coniugi di adempiere ai doveri nascenti dal matrimonio, la condotta esigibile da ciascun coniuge va rapportata agli accordi via via raggiunti alla luce della realtà in cui i coniugi stessi vivono. Si determina, pertanto, il passaggio dalle cause tipiche che giustificano la rottura del menage a fattispecie caratterizzate da una causa atipica il cui fondamento si rinviene in molteplici e articolate disposizioni, sicché si può verificare una violazione che può dar luogo ad una pronuncia con addebito di responsabilità a causa di quei comportamenti che, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, siano imputabili a uno, oppure a entrambi i coniugi, se ed in quanto violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, o piuttosto si ravvisano comportamenti non imputabili a volontà, che consentono di ottenere comunque la separazione. Nella prospettiva della centralità che riveste il coniuge come persona, l’addebito viene visto non in funzione sanzionatoria, ma in funzione riparatoria del pregiudizio subito dall’altro coniuge. Ed in questa direzione si pone anche la ricostruzione secondo la quale l’illecito civile trova spazio anche nei rapporti coniugali e si pone come rimedio ulteriore e distinto dall’eventuale addebito della separazione.
Art. 151 c.c. separazione giudiziale
PARRINELLO, Concetta
2010-01-01
Abstract
L’indagine prende le mosse dal mutato equilibrio tra interesse della famiglia ed interesse individuale, che ha comportato l’abbandono delle cause tassative di separazione giudiziale, e la previsione di una clausola generale che consenta la separazione in presenza di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Il superamento della visione formalistica della famiglia a vantaggio di una prospettiva incentrata sui valori della persona dei coniugi e sullo svolgimento del rapporto matrimoniale determina il ricorso alla clausola generale di intollerabilità della convivenza che impone all’interprete di valutare il rapporto coniugale nel suo svolgimento, utilizzando come parametro di giudizio il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli sposi e quindi l’impossibilità di prosecuzione della convivenza a prescindere dalla violazione dei doveri coniugali. Mutato il modello di vita matrimoniale incentrato ormai sugli accordi e sulle intese dei coniugi che non sono immutabili nel tempo ma vanno conformati alle mutate circostanze familiari, economiche, sociali e agli eventi che caratterizzano il rapporto coniugale nel suo svolgimento, pur sussistendo l’obbligo in capo ai coniugi di adempiere ai doveri nascenti dal matrimonio, la condotta esigibile da ciascun coniuge va rapportata agli accordi via via raggiunti alla luce della realtà in cui i coniugi stessi vivono. Si determina, pertanto, il passaggio dalle cause tipiche che giustificano la rottura del menage a fattispecie caratterizzate da una causa atipica il cui fondamento si rinviene in molteplici e articolate disposizioni, sicché si può verificare una violazione che può dar luogo ad una pronuncia con addebito di responsabilità a causa di quei comportamenti che, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, siano imputabili a uno, oppure a entrambi i coniugi, se ed in quanto violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, o piuttosto si ravvisano comportamenti non imputabili a volontà, che consentono di ottenere comunque la separazione. Nella prospettiva della centralità che riveste il coniuge come persona, l’addebito viene visto non in funzione sanzionatoria, ma in funzione riparatoria del pregiudizio subito dall’altro coniuge. Ed in questa direzione si pone anche la ricostruzione secondo la quale l’illecito civile trova spazio anche nei rapporti coniugali e si pone come rimedio ulteriore e distinto dall’eventuale addebito della separazione.Pubblicazioni consigliate
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