Lo scritto prende le mosse dall’analisi testuale dell’articolo e si sofferma sul valore della monogamia nell’ordinamento italiano. Dall’analisi dell’articolo in commento in combinato disposto con gli artt. 86 e117 c.c., emerge con chiarezza che la violazione dell’obbligo di monogamia determina la nullità dell’atto di matrimonio, poiché in contrasto con interessi generali della collettività. L’azione di invalidità del matrimonio, contratto in stato di bigamia, può essere esercitata in qualsiasi tempo, con il solo limite della nullità e lo scioglimento del precedente matrimonio per morte o per altra causa prevista dalla legge. Presupposto per l’esercizio dell’azione di invalidità è l’esistenza di un precedente vincolo coniugale persistente al momento in cui è stato celebrato il secondo matrimonio. È svolto il confronto con le sentenze dei tribunali ecclesiastici, in tema di impedimentum legaminis di uno dei coniugi. Viene posto l’accento sulla legittimazione ad agire per l’annullamento matrimonio contratto in stato di bigamia, elencando i soggetti legittimati all’azione. Si prende altresì in esame l' azione del Pubblico Ministero nei casi di nullità del matrimonio. Lo scritto muovendo da una disamina testuale si concentra sui poteri del PM, affermando che l’azione di quest’ultimo è diretta a far valere l’invalidità del matrimonio per vizio di nullità, in quanto volta ad accertare l’assoluta inidoneità del matrimonio a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima.L’azione del PM, pertanto, può essere esercitata in qualunque tempo, con il solo limite dello scioglimento per morte di uno dei coniugi, tesi quest’ultima supportata da un arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, risalente all’ormai lontano 1975.
Artt. 124-125 c.c. - Vincolo di precedente matrimonio. Azione del pubblico ministero
TOMMASINI, Raffaele
2010-01-01
Abstract
Lo scritto prende le mosse dall’analisi testuale dell’articolo e si sofferma sul valore della monogamia nell’ordinamento italiano. Dall’analisi dell’articolo in commento in combinato disposto con gli artt. 86 e117 c.c., emerge con chiarezza che la violazione dell’obbligo di monogamia determina la nullità dell’atto di matrimonio, poiché in contrasto con interessi generali della collettività. L’azione di invalidità del matrimonio, contratto in stato di bigamia, può essere esercitata in qualsiasi tempo, con il solo limite della nullità e lo scioglimento del precedente matrimonio per morte o per altra causa prevista dalla legge. Presupposto per l’esercizio dell’azione di invalidità è l’esistenza di un precedente vincolo coniugale persistente al momento in cui è stato celebrato il secondo matrimonio. È svolto il confronto con le sentenze dei tribunali ecclesiastici, in tema di impedimentum legaminis di uno dei coniugi. Viene posto l’accento sulla legittimazione ad agire per l’annullamento matrimonio contratto in stato di bigamia, elencando i soggetti legittimati all’azione. Si prende altresì in esame l' azione del Pubblico Ministero nei casi di nullità del matrimonio. Lo scritto muovendo da una disamina testuale si concentra sui poteri del PM, affermando che l’azione di quest’ultimo è diretta a far valere l’invalidità del matrimonio per vizio di nullità, in quanto volta ad accertare l’assoluta inidoneità del matrimonio a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima.L’azione del PM, pertanto, può essere esercitata in qualunque tempo, con il solo limite dello scioglimento per morte di uno dei coniugi, tesi quest’ultima supportata da un arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, risalente all’ormai lontano 1975.Pubblicazioni consigliate
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