L’art. 51 c.p., ai sensi del quale «l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità», è la disposizione che maggiormente incarna l’essenza delle cause di giustificazione, segnalando all’interprete la presenza di un’antinomia normativa della cui soluzione si fa carico lo stesso legislatore: l’interesse sotteso alla norma extrapenale, attributiva del diritto o impositiva del dovere, è in via di principio ritenuto prevalente sull’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Si tratta di una disposizione che assolve una funzione sistemica di non poco conto: la ratio dell’art. 51 c.p., infatti, deve con ogni probabilità rinvenirsi nell’esigenza di garantire la prevalenza alle norme attributive del diritto o impositive del dovere aventi natura sublegislativa, che, per il tramite della previsione codicistica, assumono la medesima ‘forza’ delle norme con esse confliggenti. Invero l’art. 51 c.p. non può dirsi del tutto superfluo neanche rispetto alle stesse norme permissive o impositive di fonte pariordinata alle norme incriminatrici: laddove le prime sfuggano al rapporto di specialità con le seconde, l’art. 51 c.p. consente di dare ad esse prevalenza, sempreché la fattispecie incriminatrice non costituisca di per sé ipotesi speciale rispetto alla norma permissiva o impositiva richiamata dall’art. 51 c.p. Oggetto di numerosi studi dottrinali, l’esercizio di un diritto si pone costantemente all’attenzione della prassi, in seno alla quale l’ipotesi applicativa più ricorrente concerne la libertà di manifestazione del pensiero, che, in ragione della poliedricità che la caratterizza, impegna di frequente i giudici a tracciarne i confini; tuttavia è possibile rinvenire un consolidato orientamento interpretativo, sia pure suscettibile di alcune variabili a seconda della concrete modalità attraverso le quali il pensiero trova manifestazione, sussumibili nelle fondamentali figure del diritto di cronaca, di critica e di satira. Di particolare interesse risultano anche le pronunce concernenti altri profili quali il diritto di sciopero, lo jus defendendi e lo jus corrigendi. Ulteriori campi di evidenza della scriminante in parola sono costituiti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica e dell’attività sportiva, rispetto alle quali maggiore è la distanza dell’interpretazione dottrinale da quella giurisprudenziale. L’obiettivo del contributo è dunque quello di indagare la prassi sviluppatasi in materia di esercizio di un diritto al fine di precisarne meglio i presupposti ed i limiti operativi.

L'esercizio di un diritto

PANEBIANCO, Giuseppina
2010-01-01

Abstract

L’art. 51 c.p., ai sensi del quale «l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità», è la disposizione che maggiormente incarna l’essenza delle cause di giustificazione, segnalando all’interprete la presenza di un’antinomia normativa della cui soluzione si fa carico lo stesso legislatore: l’interesse sotteso alla norma extrapenale, attributiva del diritto o impositiva del dovere, è in via di principio ritenuto prevalente sull’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Si tratta di una disposizione che assolve una funzione sistemica di non poco conto: la ratio dell’art. 51 c.p., infatti, deve con ogni probabilità rinvenirsi nell’esigenza di garantire la prevalenza alle norme attributive del diritto o impositive del dovere aventi natura sublegislativa, che, per il tramite della previsione codicistica, assumono la medesima ‘forza’ delle norme con esse confliggenti. Invero l’art. 51 c.p. non può dirsi del tutto superfluo neanche rispetto alle stesse norme permissive o impositive di fonte pariordinata alle norme incriminatrici: laddove le prime sfuggano al rapporto di specialità con le seconde, l’art. 51 c.p. consente di dare ad esse prevalenza, sempreché la fattispecie incriminatrice non costituisca di per sé ipotesi speciale rispetto alla norma permissiva o impositiva richiamata dall’art. 51 c.p. Oggetto di numerosi studi dottrinali, l’esercizio di un diritto si pone costantemente all’attenzione della prassi, in seno alla quale l’ipotesi applicativa più ricorrente concerne la libertà di manifestazione del pensiero, che, in ragione della poliedricità che la caratterizza, impegna di frequente i giudici a tracciarne i confini; tuttavia è possibile rinvenire un consolidato orientamento interpretativo, sia pure suscettibile di alcune variabili a seconda della concrete modalità attraverso le quali il pensiero trova manifestazione, sussumibili nelle fondamentali figure del diritto di cronaca, di critica e di satira. Di particolare interesse risultano anche le pronunce concernenti altri profili quali il diritto di sciopero, lo jus defendendi e lo jus corrigendi. Ulteriori campi di evidenza della scriminante in parola sono costituiti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica e dell’attività sportiva, rispetto alle quali maggiore è la distanza dell’interpretazione dottrinale da quella giurisprudenziale. L’obiettivo del contributo è dunque quello di indagare la prassi sviluppatasi in materia di esercizio di un diritto al fine di precisarne meglio i presupposti ed i limiti operativi.
2010
9788834809266
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1904158
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