Nella struttura sistematica del codice Rocco, talune figure concernenti il rapporto reo-reato sono state dal legislatore ‘isolate’ ed accuratamente disciplinate. Un apposito capo del Titolo IV (Libro I) è, infatti, dedicato a quegli istituti di delinquenza qualificata, nei quali si esprimerebbe la maggiore pericolosità dell’autore del fatto criminoso e dai quali dipende uno speciale e differenziato trattamento sanzionatorio in termini di aggravio di pena o di sottoposizione a misure di sicurezza. Delineati i contorni della recidiva, vengono altresì individuate le condizioni di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere, manifestamente ed univocamente contrassegnate da un’istanza special-preventiva. Una simile scelta legislativa, tuttavia, oltre che anacronistica, appare non del tutto coerente con l’impianto costituzionale, posto che in essa si riflette un interesse decisamente orientato verso il soggetto delinquente piuttosto che verso il fatto di reato in sé considerato. Pertanto, la ragione della permanenza dei “tipi legali d’autore” all’interno del codice penale risulta priva di plausibile giustificazione. In più, l’aver accomunato i diversi tipi legali non sembra coerente con l’intrinseca natura di ciascuno degli istituti contemplati. Se la recidiva, infatti, continua ad esprimere un qualche collegamento con la colpevolezza del fatto, le altre figure convogliano l’attenzione dell’ordinamento in direzione esclusiva dell’autore del comportamento criminoso. Verranno, dunque, esaminati gli istituti della recidiva, della professionalita ed abitualità nel reato, così come la tendenza a delinquere.
Il reo pericoloso
TRAVAGLIA CICIRELLO, Teresa
2010-01-01
Abstract
Nella struttura sistematica del codice Rocco, talune figure concernenti il rapporto reo-reato sono state dal legislatore ‘isolate’ ed accuratamente disciplinate. Un apposito capo del Titolo IV (Libro I) è, infatti, dedicato a quegli istituti di delinquenza qualificata, nei quali si esprimerebbe la maggiore pericolosità dell’autore del fatto criminoso e dai quali dipende uno speciale e differenziato trattamento sanzionatorio in termini di aggravio di pena o di sottoposizione a misure di sicurezza. Delineati i contorni della recidiva, vengono altresì individuate le condizioni di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere, manifestamente ed univocamente contrassegnate da un’istanza special-preventiva. Una simile scelta legislativa, tuttavia, oltre che anacronistica, appare non del tutto coerente con l’impianto costituzionale, posto che in essa si riflette un interesse decisamente orientato verso il soggetto delinquente piuttosto che verso il fatto di reato in sé considerato. Pertanto, la ragione della permanenza dei “tipi legali d’autore” all’interno del codice penale risulta priva di plausibile giustificazione. In più, l’aver accomunato i diversi tipi legali non sembra coerente con l’intrinseca natura di ciascuno degli istituti contemplati. Se la recidiva, infatti, continua ad esprimere un qualche collegamento con la colpevolezza del fatto, le altre figure convogliano l’attenzione dell’ordinamento in direzione esclusiva dell’autore del comportamento criminoso. Verranno, dunque, esaminati gli istituti della recidiva, della professionalita ed abitualità nel reato, così come la tendenza a delinquere.Pubblicazioni consigliate
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