Nel quadro dell’esigenza di tutela preventiva emergono specifiche tecniche di controllo volte ad evitare ingiustificati comportamenti omissivi dei genitori che «non possono o non vogliono compiere uno o piu` atti di interesse del figlio eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il riferimento all’‘‘interesse’’ del minore conferma ulteriormente la strumentalita` dei poteri di rappresentanza al dovere di cura del figlio, il cui inadempimento legittima lo stesso minore, il p.m. e i parenti a richiedere al giudice la nomina del curatore speciale in sostituzione dei genitori. L'Autore evidenzia che la disposizione normativa valorizza il ruolo partecipativo del minore nelle questioni coinvolgenti i suoi interessi, legittimandolo ad adire personalmente l’autorita` giudiziaria, ed esalta l’incisivita` del controllo del giudice sulla potesta` volto a sindacare l’operato dei genitori e ad intervenire quando restino inattivi. Come criterio residuale per ovviare in via successiva agli abusi gia` perpetrati dai soggetti dotati della potesta`, emerge il meccanismo dell’annullabilita` previsto dall’art. 322 c.c. il quale è preordinato alla esclusiva tutela del preminente interesse del minore. In queste logiche si propone una ricostruzione unitaria degli strumenti di controllo della potestà funzionali ad attuare una più adeguata gestione dell'interesse del minore.
Art. 321 c.c. - Nomina di un curatore speciale.
LA ROSA, Elena
2010-01-01
Abstract
Nel quadro dell’esigenza di tutela preventiva emergono specifiche tecniche di controllo volte ad evitare ingiustificati comportamenti omissivi dei genitori che «non possono o non vogliono compiere uno o piu` atti di interesse del figlio eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il riferimento all’‘‘interesse’’ del minore conferma ulteriormente la strumentalita` dei poteri di rappresentanza al dovere di cura del figlio, il cui inadempimento legittima lo stesso minore, il p.m. e i parenti a richiedere al giudice la nomina del curatore speciale in sostituzione dei genitori. L'Autore evidenzia che la disposizione normativa valorizza il ruolo partecipativo del minore nelle questioni coinvolgenti i suoi interessi, legittimandolo ad adire personalmente l’autorita` giudiziaria, ed esalta l’incisivita` del controllo del giudice sulla potesta` volto a sindacare l’operato dei genitori e ad intervenire quando restino inattivi. Come criterio residuale per ovviare in via successiva agli abusi gia` perpetrati dai soggetti dotati della potesta`, emerge il meccanismo dell’annullabilita` previsto dall’art. 322 c.c. il quale è preordinato alla esclusiva tutela del preminente interesse del minore. In queste logiche si propone una ricostruzione unitaria degli strumenti di controllo della potestà funzionali ad attuare una più adeguata gestione dell'interesse del minore.Pubblicazioni consigliate
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