I provvedimenti limitativi della potestà mirano alla concreta gestione degli interessi del minore anche in sostituzione dei genitori. Si tratta di una previsione che assurge a strumento di chiusura del sistema di controllo giudiziale, adottabile ogni qual volta emerga una condotta obiettivamente capace di arrecare pregiudizio alla prole e al suo processo formativo. Presupposto di operativita` dell’intervento giudiziale e` sempre il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio a prescindere dalla colpevolezza del genitore analogamente a quanto previsto dall’art. 330 c.c. Le misure in esame non sono necessariamente collegate a violazioni o abusi della potesta` , ma piu` in generale a condotte dei genitori idonee ad arrecare pregiudizio al minore. In base a questi presupposti l'interprete è chiamato ad una riflessione ricostruttiva che, tracciando il quadro dei possibili interventi giudiziali in ambito sanitario, nei rapporti affettivi con il genitore separato e con i nonni, nelle relazioni sociali, individui i riflessi giuridici di questo meccanismo gestorio della potestà. Il giudice nelle nuove logiche della promozione della personalita` del minore e delle sue capacita` di autodeterminarsi non e` piu` chiamato soltanto a governare e gestire i suoi interessi, ma anche essenzialmente a garantire che il fanciullo capace di discernimento eserciti personalmente i suoi diritti. A questi fini la norma dell’art. 333 c.c. con la sua indeterminatezza e atipicita` sembra potere costituire un utile strumento non solo per valutare l’interesse del minore, ma anche per accertare la sua capacita` di discernimento e consentirgli di operare autonome scelte esistenziali.
Aet. 333 c.c. - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
LA ROSA, Elena
2010-01-01
Abstract
I provvedimenti limitativi della potestà mirano alla concreta gestione degli interessi del minore anche in sostituzione dei genitori. Si tratta di una previsione che assurge a strumento di chiusura del sistema di controllo giudiziale, adottabile ogni qual volta emerga una condotta obiettivamente capace di arrecare pregiudizio alla prole e al suo processo formativo. Presupposto di operativita` dell’intervento giudiziale e` sempre il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio a prescindere dalla colpevolezza del genitore analogamente a quanto previsto dall’art. 330 c.c. Le misure in esame non sono necessariamente collegate a violazioni o abusi della potesta` , ma piu` in generale a condotte dei genitori idonee ad arrecare pregiudizio al minore. In base a questi presupposti l'interprete è chiamato ad una riflessione ricostruttiva che, tracciando il quadro dei possibili interventi giudiziali in ambito sanitario, nei rapporti affettivi con il genitore separato e con i nonni, nelle relazioni sociali, individui i riflessi giuridici di questo meccanismo gestorio della potestà. Il giudice nelle nuove logiche della promozione della personalita` del minore e delle sue capacita` di autodeterminarsi non e` piu` chiamato soltanto a governare e gestire i suoi interessi, ma anche essenzialmente a garantire che il fanciullo capace di discernimento eserciti personalmente i suoi diritti. A questi fini la norma dell’art. 333 c.c. con la sua indeterminatezza e atipicita` sembra potere costituire un utile strumento non solo per valutare l’interesse del minore, ma anche per accertare la sua capacita` di discernimento e consentirgli di operare autonome scelte esistenziali.Pubblicazioni consigliate
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