Il contributo si polarizza dapprima sull’analisi della fattispecie del matrimonio contratto da persona interdetta; indaga, successivamente, ex art. 120 c.c. la rilevanza dell’incapacità di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio. Riguardo alla prima fattispecie, l’autore si sofferma sui rilievi critici sollevati dalla dottrina al divieto per l’infermo di contrarre matrimonio, prospettando una rimeditazione della disciplina in questione che tenga conto, per un verso, dell’esigenza di intendere l’infermità mentale alla stregua delle altre malattie; per altro verso, della necessità di accertare l’esistenza di quella consapevolezza e volontà residue indispensabili per contrarre matrimonio; per altro verso ancora, della pretesa violazione di un diritto fondamentale della persona. Il percorso argomentativo contempla successivamente la ricostruzione di plurimi esiti interpretativi circa l’individuazione dei soggetti legittimati all’impugnazione del matrimonio contratto dall’infermo, ritenendo, in conclusione, in senso difforme dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la fattispecie in esame possa ricondursi nel quadro dell’annullabilità assoluta. L’analisi dell’art. 120 pone, poi, l’accento sulla invalidità del matrimonio contratto da persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere. Precisato che lo stato di incapacità deve essere tale da non permettere di comprendere il significato etico-sociale e le conseguenze giuridiche dell’impegno matrimoniale, e, addirittura, di stimare i motivi che porterebbero scelte opposte, il contributo di sofferma sui fondamentali aspetti della prova dell’incapacità e dei caratteri dell’azione d’invalidità. In ordine al profilo probatorio, l’autore sottolinea che l’ammissione e la valutazione delle prove debba ancorarsi a parametri e criteri alquanto rigorosi. Con riferimento, da ultimo, all’azione di invalidità, il contributo indaga essenzialmente il profilo della legittimazione ad agire. Rileva l’autore come, sia in dottrina, che in giurisprudenza, si ritenga che la norma di cui all’art. 120 c.c. sia emanazione generale del principio generale, adottato dal nostro legislatore, secondo il quale la legittimazione all’annullamento degli atti o dei contratti per incapacità legale o naturale spetta a quella sola delle parti che al momento di compimento degli stessi si trovava in stato d’incapacità.

Artt. 119-120 c.c. - Interdizione. Incapacità di intendere o di volere.

TOMMASINI, Raffaele
2010-01-01

Abstract

Il contributo si polarizza dapprima sull’analisi della fattispecie del matrimonio contratto da persona interdetta; indaga, successivamente, ex art. 120 c.c. la rilevanza dell’incapacità di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio. Riguardo alla prima fattispecie, l’autore si sofferma sui rilievi critici sollevati dalla dottrina al divieto per l’infermo di contrarre matrimonio, prospettando una rimeditazione della disciplina in questione che tenga conto, per un verso, dell’esigenza di intendere l’infermità mentale alla stregua delle altre malattie; per altro verso, della necessità di accertare l’esistenza di quella consapevolezza e volontà residue indispensabili per contrarre matrimonio; per altro verso ancora, della pretesa violazione di un diritto fondamentale della persona. Il percorso argomentativo contempla successivamente la ricostruzione di plurimi esiti interpretativi circa l’individuazione dei soggetti legittimati all’impugnazione del matrimonio contratto dall’infermo, ritenendo, in conclusione, in senso difforme dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la fattispecie in esame possa ricondursi nel quadro dell’annullabilità assoluta. L’analisi dell’art. 120 pone, poi, l’accento sulla invalidità del matrimonio contratto da persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e di volere. Precisato che lo stato di incapacità deve essere tale da non permettere di comprendere il significato etico-sociale e le conseguenze giuridiche dell’impegno matrimoniale, e, addirittura, di stimare i motivi che porterebbero scelte opposte, il contributo di sofferma sui fondamentali aspetti della prova dell’incapacità e dei caratteri dell’azione d’invalidità. In ordine al profilo probatorio, l’autore sottolinea che l’ammissione e la valutazione delle prove debba ancorarsi a parametri e criteri alquanto rigorosi. Con riferimento, da ultimo, all’azione di invalidità, il contributo indaga essenzialmente il profilo della legittimazione ad agire. Rileva l’autore come, sia in dottrina, che in giurisprudenza, si ritenga che la norma di cui all’art. 120 c.c. sia emanazione generale del principio generale, adottato dal nostro legislatore, secondo il quale la legittimazione all’annullamento degli atti o dei contratti per incapacità legale o naturale spetta a quella sola delle parti che al momento di compimento degli stessi si trovava in stato d’incapacità.
2010
9788859804826
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