Lo scritto, attraverso osservazioni di carattere generale, delinea il negozio matrimoniale come istituto nel quale è particolarmente valorizzato il volere libero e cosciente degli sposi, con un criterio di opportunità che, sotto il profilo pubblicistico, mira alla conservazione del vincolo, mentre, sotto un profilo privatistico, “si riporta alle linee direttrici della riforma enfatizzanti l’autonomia e spontaneità del consenso”. Il contributo si sofferma sull’analisi della “violenza” quale vizio del consenso che dà luogo all’invalidità del matrimonio; interessante l’accostamento, a tal proposito, con l’art. 1435 c.c., in tema di violenza morale. Ulteriore aspetto analizzato è quello della figura del “timore di eccezionale gravita”, quest’ultima introdotta dal legislatore della riforma. La volontà dei nubendi può ritenersi lesa in caso di “errore”, come “errore sul coniuge” e “errore sulle qualità personali”. Passando all’analisi delle varie tipologie di errore, il contributo pone l’accento in particolare sul vizio dell’impotenza, tanto coeundi quanto generandi, oggi assorbito nell’ambito dell’errore sulle qualità essenziali dei coniugi, non mancando di puntualizzare alcuni significativi arresti giurisprudenziali della Cassazione. La disciplina dei vizi del volere e la patologia del consenso, conclude lo scritto, è informata nel matrimonio a criteri valutativi autonomi e diversi rispetto a quelli tipici dei contratti.
Art. 122 c.c. - Violenza ed errore
TOMMASINI, Raffaele
2010-01-01
Abstract
Lo scritto, attraverso osservazioni di carattere generale, delinea il negozio matrimoniale come istituto nel quale è particolarmente valorizzato il volere libero e cosciente degli sposi, con un criterio di opportunità che, sotto il profilo pubblicistico, mira alla conservazione del vincolo, mentre, sotto un profilo privatistico, “si riporta alle linee direttrici della riforma enfatizzanti l’autonomia e spontaneità del consenso”. Il contributo si sofferma sull’analisi della “violenza” quale vizio del consenso che dà luogo all’invalidità del matrimonio; interessante l’accostamento, a tal proposito, con l’art. 1435 c.c., in tema di violenza morale. Ulteriore aspetto analizzato è quello della figura del “timore di eccezionale gravita”, quest’ultima introdotta dal legislatore della riforma. La volontà dei nubendi può ritenersi lesa in caso di “errore”, come “errore sul coniuge” e “errore sulle qualità personali”. Passando all’analisi delle varie tipologie di errore, il contributo pone l’accento in particolare sul vizio dell’impotenza, tanto coeundi quanto generandi, oggi assorbito nell’ambito dell’errore sulle qualità essenziali dei coniugi, non mancando di puntualizzare alcuni significativi arresti giurisprudenziali della Cassazione. La disciplina dei vizi del volere e la patologia del consenso, conclude lo scritto, è informata nel matrimonio a criteri valutativi autonomi e diversi rispetto a quelli tipici dei contratti.Pubblicazioni consigliate
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