Il ricorso al giudice si colloca nella fase fisiologica del rapporto, non caratterizzata da fratture insanabili; dunque la richiesta di intervento nasce dalla necessita` di dare sistemazione ad esigenze soggettive contrastanti, attinenti all’indirizzo della vita familiare ed al contemperamento degli interessi di ciascuno dei componenti del nucleo. La dimensione fondamentalmente privatistica del diritto di famiglia non deve indurre a sottovalutare la valenza delle situazioni d’interesse ad esso sottese, che la costituzione annovera tra i rapporti etico-sociali. La tutela giurisdizionale deve, quindi, essere concepita a misura delle situazioni familiari e degli interessi in gioco. Le peculiarita` di tali situazioni prospettano esigenze di tutela diversificate, che devono trovare soddisfazione in regole processuali particolari e sollecitano la costituzione di tribunali specializzati e la predisposizione di un diritto processuale speciale della famiglia. Le controversie familiari designano conflitti di coesistenza che reclamano soluzioni volte a realizzare e tutelare l’interesse del singolo nella comunita` e nei confronti della comunita`: un obiettivo non facile da realizzare, ma che appare piu` facilmente percorribile investendo il giudice del potere di collaborare con i membri del gruppo con strumenti miti di mediazione familiare, di tipo conciliativo. In un quadro di sintesi evidenzia l’ Autore che l’intervento del giudice costituisce una fase nel fluire del rapporto per ripristinare l’accordo e l’intesa sull’indirizzo della vita familiare. Ma il disaccordo puo` anche essere il sintomo di una profonda crisi nel rapporto di coppia. In questa logica si muove la nuova disciplina dell’affidamento condiviso, in virtu` della quale gli accordi tra coniugi continuano ad assumere rilevanza anche nella fase patologica della separazione secondo la espressa previsione dell’art. 155 c.c.

Art. 145 c.c. - Intervento del giudice

TOMMASINI, Raffaele
2010-01-01

Abstract

Il ricorso al giudice si colloca nella fase fisiologica del rapporto, non caratterizzata da fratture insanabili; dunque la richiesta di intervento nasce dalla necessita` di dare sistemazione ad esigenze soggettive contrastanti, attinenti all’indirizzo della vita familiare ed al contemperamento degli interessi di ciascuno dei componenti del nucleo. La dimensione fondamentalmente privatistica del diritto di famiglia non deve indurre a sottovalutare la valenza delle situazioni d’interesse ad esso sottese, che la costituzione annovera tra i rapporti etico-sociali. La tutela giurisdizionale deve, quindi, essere concepita a misura delle situazioni familiari e degli interessi in gioco. Le peculiarita` di tali situazioni prospettano esigenze di tutela diversificate, che devono trovare soddisfazione in regole processuali particolari e sollecitano la costituzione di tribunali specializzati e la predisposizione di un diritto processuale speciale della famiglia. Le controversie familiari designano conflitti di coesistenza che reclamano soluzioni volte a realizzare e tutelare l’interesse del singolo nella comunita` e nei confronti della comunita`: un obiettivo non facile da realizzare, ma che appare piu` facilmente percorribile investendo il giudice del potere di collaborare con i membri del gruppo con strumenti miti di mediazione familiare, di tipo conciliativo. In un quadro di sintesi evidenzia l’ Autore che l’intervento del giudice costituisce una fase nel fluire del rapporto per ripristinare l’accordo e l’intesa sull’indirizzo della vita familiare. Ma il disaccordo puo` anche essere il sintomo di una profonda crisi nel rapporto di coppia. In questa logica si muove la nuova disciplina dell’affidamento condiviso, in virtu` della quale gli accordi tra coniugi continuano ad assumere rilevanza anche nella fase patologica della separazione secondo la espressa previsione dell’art. 155 c.c.
2010
9788859804826
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