Attraverso questo contributo è stato affrontato il tema relativo agli aiuti di Stato ed alla fiscalità di sviluppo/vantaggio, tematica intimamente collegata a quella del federalismo fiscale che è rimasta, in questa sede, ai margini della trattazione per essere poi oggetto di un approfondimento successivo. In effetti il federalismo fiscale, la fiscalità di vantaggio/sviluppo, cioè le politiche di sviluppo basate su strumenti agevolativi, sono tematiche che presentano una certa circolarità e sono strategicamente preordinate alla realizzazione di un mercato economico che sostenga le imprese in esso operanti, a maggior ragione se ubicate in territori svantaggiati. E’ stata studiata la fiscalità di vantaggio “strutturale”, consistente cioè in quelle politiche fiscali “collaudate” e stabilmente adottate per una o più attività economiche radicate su un territorio con la finalità di rilanciare l’economia del territorio medesimo; e quella “congiunturale”, che riguarda le misure adottate per un periodo transitorio e finalizzate al perseguimento di un determinato e circoscritto obiettivo, senza finalità stabili e durature di risanamento. Si è evidenziato come solo la fiscalità di vantaggio strutturale possa consentire il sicuro sostegno delle imprese localizzate nei territori depressi e favorirne le nascita di nuove, mentre quella congiunturale ha un margine di operatività ridotto, essendo circoscritta temporalmente e/o settorialmente, sebbene sia compatibile con l’Unione europea, rientrando nei casi di deroga al divieto generale di aiuto di Stato. E’ chiaro che – coniugando le due tematiche della fiscalità di vantaggio e degli aiuti di Stato – i Paesi aderenti alla UE non possono scegliere liberamente quale politica di fiscalità di vantaggio adoperare perché un politica meramente congiunturale potrebbe risultare incompatibile con l’articolo 87 Cost. Il fil rouge dei tre argomenti è riferibile al concetto di autonomia, da qui la circolarità dei tre argomenti: federalismo fiscale, aiuti di Stato, fiscalità di vantaggio. Non v’è dubbio, pertanto, che l’autonomia tributaria costituisca il presupposto per la realizzazione della fiscalità di vantaggio che, inevitabilmente, passa attraverso la prossima attuazione dell’articolo 119 Cost., così come rivisitato dalla riforma del Titolo V.

LA FISCALITA' DI SVILUPPO STRUTTURALE E LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI AIUTI DI STATO

SERRANO', Maria Vittoria
2011-01-01

Abstract

Attraverso questo contributo è stato affrontato il tema relativo agli aiuti di Stato ed alla fiscalità di sviluppo/vantaggio, tematica intimamente collegata a quella del federalismo fiscale che è rimasta, in questa sede, ai margini della trattazione per essere poi oggetto di un approfondimento successivo. In effetti il federalismo fiscale, la fiscalità di vantaggio/sviluppo, cioè le politiche di sviluppo basate su strumenti agevolativi, sono tematiche che presentano una certa circolarità e sono strategicamente preordinate alla realizzazione di un mercato economico che sostenga le imprese in esso operanti, a maggior ragione se ubicate in territori svantaggiati. E’ stata studiata la fiscalità di vantaggio “strutturale”, consistente cioè in quelle politiche fiscali “collaudate” e stabilmente adottate per una o più attività economiche radicate su un territorio con la finalità di rilanciare l’economia del territorio medesimo; e quella “congiunturale”, che riguarda le misure adottate per un periodo transitorio e finalizzate al perseguimento di un determinato e circoscritto obiettivo, senza finalità stabili e durature di risanamento. Si è evidenziato come solo la fiscalità di vantaggio strutturale possa consentire il sicuro sostegno delle imprese localizzate nei territori depressi e favorirne le nascita di nuove, mentre quella congiunturale ha un margine di operatività ridotto, essendo circoscritta temporalmente e/o settorialmente, sebbene sia compatibile con l’Unione europea, rientrando nei casi di deroga al divieto generale di aiuto di Stato. E’ chiaro che – coniugando le due tematiche della fiscalità di vantaggio e degli aiuti di Stato – i Paesi aderenti alla UE non possono scegliere liberamente quale politica di fiscalità di vantaggio adoperare perché un politica meramente congiunturale potrebbe risultare incompatibile con l’articolo 87 Cost. Il fil rouge dei tre argomenti è riferibile al concetto di autonomia, da qui la circolarità dei tre argomenti: federalismo fiscale, aiuti di Stato, fiscalità di vantaggio. Non v’è dubbio, pertanto, che l’autonomia tributaria costituisca il presupposto per la realizzazione della fiscalità di vantaggio che, inevitabilmente, passa attraverso la prossima attuazione dell’articolo 119 Cost., così come rivisitato dalla riforma del Titolo V.
2011
9789583508608
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