Oggetto del presente lavoro è lo studio dell’art. 40 D.P.R. n.600/73, volto a disciplinare la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche. L’art. 40, pur avendo destinatari diversi, sia sotto il profilo della struttura soggettiva che con riguardo all’imposta alla quale soggiacciono i redditi prodotti, sia, conseguentemente, con riferimento al meccanismo di tassazione, prevede, tuttavia, disposizioni comuni riferibili alle due tipologie di accertamento. In primo luogo viene ribadito il principio della unicità dell’accertamento (in origine rispetto alle due imposte sul reddito), che costituisce un corollario della autonoma imputazione del reddito che caratterizza sia le società e le associazioni indicate nell’art. 5 che, a maggior ragione, i soggetti indicati nell’art. 73 del d.p.r. n. 917/86. Fino alla riforma della tassazione del reddito societario (d.lgs. n. 344/04), istitutiva dell’Ires, il modello attuativo di tassazione delle società di persone e degli altri soggetti indicati nell’art. 5 del t.u.i.r. era nettamente distinto da quello delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Questi ultimi, infatti, oltre a determinare autonomamente il reddito e ad essere obbligati a presentare la dichiarazione, soggiacevano ad una autonoma imposizione quali soggetti passivi delle imposte sul reddito. Le società e le associazioni di cui all’art. 5, invece, pur determinando il reddito autonomamente e pur essendo obbligati alla presentazione unitaria della dichiarazione dei redditi, non avevano soggettività passiva, in quanto, in virtù dell’applicazione del principio di trasparenza, il reddito prodotto veniva attribuito, in modo automatico, ed indipendentemente dalla effettiva percezione, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (art. 5 t.u.i.r). Tale bipartizione, per effetto della riforma della tassazione dei redditi societari, non è più netta, poiché il principio di trasparenza ed il correlato meccanismo impositivo è stato esteso anche alle società, indicate negli artt. 115 e 116 del t.u.i.r., naturalmente assoggettabili all’imposta sui redditi delle società (Ires), pur nei limiti tassativamente previsti dalla legge e solo per espressa e contestuale opzione di tutti soggetti interessati.

RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

DE DOMENICO, Francesco
2011-01-01

Abstract

Oggetto del presente lavoro è lo studio dell’art. 40 D.P.R. n.600/73, volto a disciplinare la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche. L’art. 40, pur avendo destinatari diversi, sia sotto il profilo della struttura soggettiva che con riguardo all’imposta alla quale soggiacciono i redditi prodotti, sia, conseguentemente, con riferimento al meccanismo di tassazione, prevede, tuttavia, disposizioni comuni riferibili alle due tipologie di accertamento. In primo luogo viene ribadito il principio della unicità dell’accertamento (in origine rispetto alle due imposte sul reddito), che costituisce un corollario della autonoma imputazione del reddito che caratterizza sia le società e le associazioni indicate nell’art. 5 che, a maggior ragione, i soggetti indicati nell’art. 73 del d.p.r. n. 917/86. Fino alla riforma della tassazione del reddito societario (d.lgs. n. 344/04), istitutiva dell’Ires, il modello attuativo di tassazione delle società di persone e degli altri soggetti indicati nell’art. 5 del t.u.i.r. era nettamente distinto da quello delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Questi ultimi, infatti, oltre a determinare autonomamente il reddito e ad essere obbligati a presentare la dichiarazione, soggiacevano ad una autonoma imposizione quali soggetti passivi delle imposte sul reddito. Le società e le associazioni di cui all’art. 5, invece, pur determinando il reddito autonomamente e pur essendo obbligati alla presentazione unitaria della dichiarazione dei redditi, non avevano soggettività passiva, in quanto, in virtù dell’applicazione del principio di trasparenza, il reddito prodotto veniva attribuito, in modo automatico, ed indipendentemente dalla effettiva percezione, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili (art. 5 t.u.i.r). Tale bipartizione, per effetto della riforma della tassazione dei redditi societari, non è più netta, poiché il principio di trasparenza ed il correlato meccanismo impositivo è stato esteso anche alle società, indicate negli artt. 115 e 116 del t.u.i.r., naturalmente assoggettabili all’imposta sui redditi delle società (Ires), pur nei limiti tassativamente previsti dalla legge e solo per espressa e contestuale opzione di tutti soggetti interessati.
2011
9788813298852
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