Il figlio naturale ha già lo stato e la titolarità di tutti i diritti e doveri inerenti alla filiazione. La legittimazione, quindi, comporta unicamente l’acquisto di una diversa qualificazione dello status di figlio e dunque ha una rilevanza giuridica quasi unicamente nominale (la legittimazione, ex art. 280 c.c., attribuisce al figlio naturale la qualità di figlio legittimo).Si ritiene, infatti, che la caratterizzazione dell’istituto della legittimazione rispetto al riconoscimento della filiazione naturale, può rinvenirsi soltanto con la circostanza che con il primo, e non con il secondo, si instaura un rapporto di parentela con tutti i membri della famiglia del genitore. Posto che condizione fondamentale per la legittimazione è il riconoscimento del figlio naturale, i figli non riconoscibili non possono essere legittimati in alcuna forma. L’art. 281 c.c., come modificato dalla legge di riforma, pur riproducendo sostanzialmente il testo originario, ha una diversa portata rispetto alla corrispondente norma del codice del 1942. Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge di riforma il divieto di legittimazione valeva sia per i figli incestuosi che per i figli adulterini. Oggi, invece, poiché l’art. 250 c.c. ammette il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore unito in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, il divieto cade nei confronti dei figli adulterini, in quanto essi, dal momento che sono riconoscibili, possono, altresì, essere legittimati. La legittimazione può avvenire per susseguente matrimonio ovvero per provvedimento del giudice. La legittimazione per susseguente matrimonio non è uno specifico atto giuridico, non richiede neppure una corrispondente intenzione da parte dei genitori; essa si attua ope legis per il solo fatto che concorrano due elementi: il matrimonio ed il riconoscimento effettuato da entrambi i coniugi. Il matrimonio deve essere celebrato dopo la nascita del figlio. Se, infatti, il matrimonio precede la nascita del figlio, quest’ultimo è considerato dall’ordinamento figlio legittimo, ancorché la nascita avvenga prima del centottantesimo giorno dalla celebrazione delle nozze (ex art. 223 c.c.). Non è necessario che il matrimonio celebrato sia anche valido (art. 128 c.c.). La legittimazione per decretum iudicis sostituisce il vecchio procedimento di concessione della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica (già del Re) rimasto in vigore fino alla legge di riforma del diritto di famiglia. Condizioni perché si possa procedere alla legittimazione per provvedimento del giudice è che essa sia domandata da entrambi i genitori o anche da uno solo di essi, non può, invece, essere richiesta dal figlio. Essa può essere concessa se per il genitore che voglia legittimare il figlio sussista «l’impossibilità o un gravissimo ostacolo» a legittimarlo per susseguente matrimonio.

Commento agli artt. 280-285 c.c.

TOMMASINI, Maria
2011-01-01

Abstract

Il figlio naturale ha già lo stato e la titolarità di tutti i diritti e doveri inerenti alla filiazione. La legittimazione, quindi, comporta unicamente l’acquisto di una diversa qualificazione dello status di figlio e dunque ha una rilevanza giuridica quasi unicamente nominale (la legittimazione, ex art. 280 c.c., attribuisce al figlio naturale la qualità di figlio legittimo).Si ritiene, infatti, che la caratterizzazione dell’istituto della legittimazione rispetto al riconoscimento della filiazione naturale, può rinvenirsi soltanto con la circostanza che con il primo, e non con il secondo, si instaura un rapporto di parentela con tutti i membri della famiglia del genitore. Posto che condizione fondamentale per la legittimazione è il riconoscimento del figlio naturale, i figli non riconoscibili non possono essere legittimati in alcuna forma. L’art. 281 c.c., come modificato dalla legge di riforma, pur riproducendo sostanzialmente il testo originario, ha una diversa portata rispetto alla corrispondente norma del codice del 1942. Infatti, prima dell’entrata in vigore della legge di riforma il divieto di legittimazione valeva sia per i figli incestuosi che per i figli adulterini. Oggi, invece, poiché l’art. 250 c.c. ammette il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore unito in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, il divieto cade nei confronti dei figli adulterini, in quanto essi, dal momento che sono riconoscibili, possono, altresì, essere legittimati. La legittimazione può avvenire per susseguente matrimonio ovvero per provvedimento del giudice. La legittimazione per susseguente matrimonio non è uno specifico atto giuridico, non richiede neppure una corrispondente intenzione da parte dei genitori; essa si attua ope legis per il solo fatto che concorrano due elementi: il matrimonio ed il riconoscimento effettuato da entrambi i coniugi. Il matrimonio deve essere celebrato dopo la nascita del figlio. Se, infatti, il matrimonio precede la nascita del figlio, quest’ultimo è considerato dall’ordinamento figlio legittimo, ancorché la nascita avvenga prima del centottantesimo giorno dalla celebrazione delle nozze (ex art. 223 c.c.). Non è necessario che il matrimonio celebrato sia anche valido (art. 128 c.c.). La legittimazione per decretum iudicis sostituisce il vecchio procedimento di concessione della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica (già del Re) rimasto in vigore fino alla legge di riforma del diritto di famiglia. Condizioni perché si possa procedere alla legittimazione per provvedimento del giudice è che essa sia domandata da entrambi i genitori o anche da uno solo di essi, non può, invece, essere richiesta dal figlio. Essa può essere concessa se per il genitore che voglia legittimare il figlio sussista «l’impossibilità o un gravissimo ostacolo» a legittimarlo per susseguente matrimonio.
2011
9788813307295
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1914447
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