La rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha inciso profondamente, trasformandola, sulla società contemporanea, ormai comunemente definita società dell’informazione e della conoscenza, priva di confini territoriali, il cui baricentro è costituito dalla diffusione, gestione ed aggregazione di flussi di informazioni con inevitabili incidenze sul piano giuridico. L’interdipendenza delle tecnologie informatiche, elettroniche e delle reti di telecomunicazione, ha reso possibile la realizzazione di nuovi servizi rientranti nella multimedialità interattiva, che si sostanziano nella raccolta, ricerca e comunicazione delle informazioni, come avviene nelle banche dati, con una diretta incidenza sullo sviluppo culturale della società. L’elaborazione e la diffusione di dati e notizie, fa sì che l’informazione automatizzata e veicolata attraverso reti telematiche si autonomizzi rispetto alla sua fonte, divenendo nella sua dinamicità risorsa suscettibile di fornire utilità socialmente e giuridicamente meritevoli, nonché idonea a costituire oggetto di negoziazione. Con la manipolazione tecnologica di dati e notizie l’informazione automatizzata assurge, allora, a bene, immateriale dotato di duplice rilevanza: sotto il profilo economico, essendo tale bene idoneo a soddisfare bisogni umani, quello di conoscenza in particolare, suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, avuto riguardo ai costi di produzione e trasmissione, e quindi in ragione del valore aggiunto conseguente ai processi di elaborazione e comunicazione, e sotto quello giuridico, stante l’idoneità del nuovo bene telematico a costituire oggetto di una situazione soggettiva, contenuto di un programma negoziale sussumibile sotto diversi tipi contrattuali In ogni caso, in questa prospettiva di giuridificazione dell’informazione automatizzata, ma il riferimento può essere esteso ad ogni tipologia di informazione, occorre distinguere due livelli di indagine del fenomeno: quello del contenente, documento e/o supporto, che rappresenta il vettore dell’informazione, di per sé idoneo nella sua materialità a soddisfare un bisogno dell’uomo; e quello del contenuto della informazione, entità distinte ed entrambe rilevanti per il diritto in quanto possibili oggetti di situazioni giuridiche. Tuttavia, anche l’informazione in sé, nella sua qualità originaria, in quanto punto di riferimento di interessi socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, è idonea a divenire oggetto di una situazione soggettiva, di rapporti contrattuali, e quindi a costituire un bene giuridico Né può considerarsi ostativa alla configurabilità dell’informazione quale bene giuridico la mancanza, nella specie, della esclusività del godimento, e quindi l’impossibilità di impedire la circolazione dell’informazione o comunque di controllarla, in ragione di ostacoli sia di ordine fattuale che giuridico. Infatti l’art. 810 c.c., nel fissare i requisiti di rilevanza giuridica del bene, non individua un collegamento necessario tra bene e situazioni soggettive reali, caratterizzate dallo ius excludendi; viceversa, subordina la nozione di bene alla sua idoneità a divenire oggetto di situazioni giuridiche soggettive attive, senza alcuna ulteriore specificazione, non identificando la teoria dei beni con quella della proprietà e dei diritti reali in genere. In quanto bene immateriale, l’informazione, anche se nota e divulgata, è suscettibile di un godimento plurimo, essendo astrattamente idonea a soddisfare contemporaneamente l’interesse di una pluralità di soggetti Peraltro, l’esclusività non è un dato connotativo di ogni situazione giuridica, e neppure di tutte le situazioni proprietarie; mentre la tutela che assiste il bene giuridico non è sempre orientata verso la situazione giuridica del diritto soggettivo, potendo la rilevanza del bene derivare anche dalla imposizione di obblighi posti nell’interesse generale. L’informazione assume, allora, specifica rilevanza per il diritto soltanto in presenza di un interesse meritevole riferibile ad un soggetto determinato, a terzi o alla collettività, all’esito di un giudizio formulabile non ex ante, ma storicamente condizionato dal suo contenuto oltre che dal rapporto negoziale nel quale l’informazione viene dedotta. Nell’ambito dei servizi che consentono l’elaborazione e la fruizione a distanza di dati e notizie è possibile operare (sia pur per grandi linee, in quanto una distinzione particolareggiata sarebbe comunque incompleta in ragione della rapida evoluzione delle caratteristiche tecniche dei vari servizi) classificazioni sia di natura funzionale che contenutistica. Sotto il primo profilo si distinguono servizi di mera trasmissione, che distribuiscono agli utenti informazioni i cui dati provengono dagli stessi utilizzatori, e servizi di informazione che, con l’intervento di un produttore, elaborano ed organizzano i dati. Anche questa seconda categoria di servizi è, al suo interno, diversificata a seconda che il fornitore di servizi telematici produca ed elabori egli stesso i dati oppure distribuisca agli utenti on line pacchetti di dati elaborati da altri. Quanto al contenuto si distinguono, invece, informazioni accessibili a tutti, e servizi telematici in cui le informazioni sono riservate a determinati soggetti. Nella prospettiva tecnico-economica si opera, invece, una summa divisio tra servizi di base, che trasmettono l’informazione senza intervenire in alcun modo sulla stessa, modificandola, e servizi a valore aggiunto, che non si limitano a trasmettere l’informazione, ma operano altresì un trattamento dei dati, accrescendone l’utilità ed il valore commerciale. In termini più espliciti esiste una vasta tipologia di servizi telematici che i fornitori possono offrire agli utenti: la fornitura del semplice accesso alla rete ed ai servizi, la mera ospitalità sulla rete, o anche la fornitura di specifiche informazioni richieste. Nel quadro dei servizi telematici è emersa di recente una nuova tipologia destinata a soddisfare assetti di interesse sempre più articolati, quale quello consistente nel monitoraggio delle esigenze informative. Le parti del rapporto di fornitura, nell’esercizio della loro autonomia, possono affidare la realizzazione delle loro esigenze, piuttosto che ad una singola informazione e/o notizia, ad un costante monitoraggio di dati e notizie, che implica un’attività continuativa di ricerca. In particolare, un settore nel quale di recente è frequente il ricorso al servizio di monitoraggio è quello delle informazioni ipocatastali e della loro elaborazione e commercializzazione.

Contratto per il servizio di ricerca continuativa in via telematica

ASTONE, ANTONINO
2011-01-01

Abstract

La rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha inciso profondamente, trasformandola, sulla società contemporanea, ormai comunemente definita società dell’informazione e della conoscenza, priva di confini territoriali, il cui baricentro è costituito dalla diffusione, gestione ed aggregazione di flussi di informazioni con inevitabili incidenze sul piano giuridico. L’interdipendenza delle tecnologie informatiche, elettroniche e delle reti di telecomunicazione, ha reso possibile la realizzazione di nuovi servizi rientranti nella multimedialità interattiva, che si sostanziano nella raccolta, ricerca e comunicazione delle informazioni, come avviene nelle banche dati, con una diretta incidenza sullo sviluppo culturale della società. L’elaborazione e la diffusione di dati e notizie, fa sì che l’informazione automatizzata e veicolata attraverso reti telematiche si autonomizzi rispetto alla sua fonte, divenendo nella sua dinamicità risorsa suscettibile di fornire utilità socialmente e giuridicamente meritevoli, nonché idonea a costituire oggetto di negoziazione. Con la manipolazione tecnologica di dati e notizie l’informazione automatizzata assurge, allora, a bene, immateriale dotato di duplice rilevanza: sotto il profilo economico, essendo tale bene idoneo a soddisfare bisogni umani, quello di conoscenza in particolare, suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, avuto riguardo ai costi di produzione e trasmissione, e quindi in ragione del valore aggiunto conseguente ai processi di elaborazione e comunicazione, e sotto quello giuridico, stante l’idoneità del nuovo bene telematico a costituire oggetto di una situazione soggettiva, contenuto di un programma negoziale sussumibile sotto diversi tipi contrattuali In ogni caso, in questa prospettiva di giuridificazione dell’informazione automatizzata, ma il riferimento può essere esteso ad ogni tipologia di informazione, occorre distinguere due livelli di indagine del fenomeno: quello del contenente, documento e/o supporto, che rappresenta il vettore dell’informazione, di per sé idoneo nella sua materialità a soddisfare un bisogno dell’uomo; e quello del contenuto della informazione, entità distinte ed entrambe rilevanti per il diritto in quanto possibili oggetti di situazioni giuridiche. Tuttavia, anche l’informazione in sé, nella sua qualità originaria, in quanto punto di riferimento di interessi socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, è idonea a divenire oggetto di una situazione soggettiva, di rapporti contrattuali, e quindi a costituire un bene giuridico Né può considerarsi ostativa alla configurabilità dell’informazione quale bene giuridico la mancanza, nella specie, della esclusività del godimento, e quindi l’impossibilità di impedire la circolazione dell’informazione o comunque di controllarla, in ragione di ostacoli sia di ordine fattuale che giuridico. Infatti l’art. 810 c.c., nel fissare i requisiti di rilevanza giuridica del bene, non individua un collegamento necessario tra bene e situazioni soggettive reali, caratterizzate dallo ius excludendi; viceversa, subordina la nozione di bene alla sua idoneità a divenire oggetto di situazioni giuridiche soggettive attive, senza alcuna ulteriore specificazione, non identificando la teoria dei beni con quella della proprietà e dei diritti reali in genere. In quanto bene immateriale, l’informazione, anche se nota e divulgata, è suscettibile di un godimento plurimo, essendo astrattamente idonea a soddisfare contemporaneamente l’interesse di una pluralità di soggetti Peraltro, l’esclusività non è un dato connotativo di ogni situazione giuridica, e neppure di tutte le situazioni proprietarie; mentre la tutela che assiste il bene giuridico non è sempre orientata verso la situazione giuridica del diritto soggettivo, potendo la rilevanza del bene derivare anche dalla imposizione di obblighi posti nell’interesse generale. L’informazione assume, allora, specifica rilevanza per il diritto soltanto in presenza di un interesse meritevole riferibile ad un soggetto determinato, a terzi o alla collettività, all’esito di un giudizio formulabile non ex ante, ma storicamente condizionato dal suo contenuto oltre che dal rapporto negoziale nel quale l’informazione viene dedotta. Nell’ambito dei servizi che consentono l’elaborazione e la fruizione a distanza di dati e notizie è possibile operare (sia pur per grandi linee, in quanto una distinzione particolareggiata sarebbe comunque incompleta in ragione della rapida evoluzione delle caratteristiche tecniche dei vari servizi) classificazioni sia di natura funzionale che contenutistica. Sotto il primo profilo si distinguono servizi di mera trasmissione, che distribuiscono agli utenti informazioni i cui dati provengono dagli stessi utilizzatori, e servizi di informazione che, con l’intervento di un produttore, elaborano ed organizzano i dati. Anche questa seconda categoria di servizi è, al suo interno, diversificata a seconda che il fornitore di servizi telematici produca ed elabori egli stesso i dati oppure distribuisca agli utenti on line pacchetti di dati elaborati da altri. Quanto al contenuto si distinguono, invece, informazioni accessibili a tutti, e servizi telematici in cui le informazioni sono riservate a determinati soggetti. Nella prospettiva tecnico-economica si opera, invece, una summa divisio tra servizi di base, che trasmettono l’informazione senza intervenire in alcun modo sulla stessa, modificandola, e servizi a valore aggiunto, che non si limitano a trasmettere l’informazione, ma operano altresì un trattamento dei dati, accrescendone l’utilità ed il valore commerciale. In termini più espliciti esiste una vasta tipologia di servizi telematici che i fornitori possono offrire agli utenti: la fornitura del semplice accesso alla rete ed ai servizi, la mera ospitalità sulla rete, o anche la fornitura di specifiche informazioni richieste. Nel quadro dei servizi telematici è emersa di recente una nuova tipologia destinata a soddisfare assetti di interesse sempre più articolati, quale quello consistente nel monitoraggio delle esigenze informative. Le parti del rapporto di fornitura, nell’esercizio della loro autonomia, possono affidare la realizzazione delle loro esigenze, piuttosto che ad una singola informazione e/o notizia, ad un costante monitoraggio di dati e notizie, che implica un’attività continuativa di ricerca. In particolare, un settore nel quale di recente è frequente il ricorso al servizio di monitoraggio è quello delle informazioni ipocatastali e della loro elaborazione e commercializzazione.
2011
9788859806073
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1915203
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact