Il principio di sussidiarietà si basa sul presupposto che l’esercizio del potere amministrativo sia più adeguato a conseguire i risultati programmati quando non sia necessariamente pubblico (nel caso di sussidiarietà orizzontale) ovvero quando, pur essendo pubblico, sia il più possibile vicino alla persona e alla comunità degli amministrati (nel caso di sussidiarietà verticale). Esso consente l’integrazione delle competenze tra diversi strati di governo del territorio, insieme alla concentrazione delle stesse tra una pluralità di livelli (viciniore, medio, alto), in quanto si è ritenuto che la maggiore vicinanza dell’interesse pubblico alla collettività di grado inferiore consenta a quest’ultima la possibilità di vedere maggiormente soddisfatti i propri bisogni. Nei rapporti tra Stato, Regioni, ed autonomie locali, tale principio non opera prioritariamente per assegnare una competenza, ma per condizionare le modalità di esercizio della funzione, sia essa amministrativa o normativa. Se volgiamo lo sguardo verso l’assetto delle competenze amministrative e legislative tra Stato e autonomie nell’ordinamento italiano, si può constatare come, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la Corte costituzionale abbia collegato al principio di sussidiarietà ora quello di leale collaborazione, ora quello del buon andamento piuttosto che di ragionevolezza e che abbia imposto, eccezion fatta per situazioni davvero residuali, la modalità della contrattazione, del parere, dell’intesa debole o forte, dell’accordo tra i livelli di governo nell’esercizio delle rispettive funzioni, conducendo, di fatto, ad un mutamento strutturale del funzionamento della sussidiarietà. La distribuzione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost. non solo è associata al principio di sussidiarietà, ma anche ai corollari di adeguatezza e di differenziazione, nonché al concetto dell’esercizio unitario. L’art. 120 Cost. collega la sussidiarietà al principio di leale collaborazione, avuto riguardo, in particolare, ai poteri sostitutivi del Governo e della Regione rispetto agli enti inferiori, così come indicato dalla Consulta nella sent. n. 43 del 2004. Il medesimo iter argomentativo vale per l’attività normativa, la cui assegnazione costituzionale, ex art. 117 Cost., viene assoggettata ad un processo di integrazione e condivisione tra i legislatori della Repubblica attraverso forme procedurali che danno concretezza al principio di leale collaborazione, sia per l’esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo, sia per lo stesso esercizio della funzione legislativa parlamentare e regionale. Conferma di ciò si ricava anche dalle leggi attuative n. 131 del 2003 e n. 11 del 2005, avuto riguardo alla formazione e all’attuazione del diritto comunitario, nelle quali il principio di sussidiarietà ben si coniuga con la partecipazione delle autonomie locali alla definizione del contenuto delle disposizioni normative. La stessa sussidiarietà legislativa, che trae origine dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nell’operare uno slittamento della titolarità della competenza amministrativa e, perciò, regolamentare e legislativa, si sofferma decisamente sulla necessità di prevedere forme di raccordo tra i livelli di governo (per il tramite di pareri, accordi e intese), e realizza un sistema di limiti costituzionali, quali quelli della ragionevolezza e della proporzionalità, all’accentramento delle funzioni. L’art. 118 Cost., quando si riferisce alla sussidiarietà orizzontale, recita che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, che, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, permette all’ente locale di svolgere l’esercizio diretto di una determinata azione amministrativa piuttosto che proiettarla all’esterno, a tutto vantaggio di soggetti terzi solo mediatamente controllati dal soggetto pubblico (sent. n. 439 del 2008).

Ha curato la trattazione, in seno all'Agenda dei Comuni - Guida Normativa 2011, Editrice Caparrini – Gaspari, degli argomenti: ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE; L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA DEGLI ENTI LOCALI.

BATTISTA, FABIO MARTINO
2011-01-01

Abstract

Il principio di sussidiarietà si basa sul presupposto che l’esercizio del potere amministrativo sia più adeguato a conseguire i risultati programmati quando non sia necessariamente pubblico (nel caso di sussidiarietà orizzontale) ovvero quando, pur essendo pubblico, sia il più possibile vicino alla persona e alla comunità degli amministrati (nel caso di sussidiarietà verticale). Esso consente l’integrazione delle competenze tra diversi strati di governo del territorio, insieme alla concentrazione delle stesse tra una pluralità di livelli (viciniore, medio, alto), in quanto si è ritenuto che la maggiore vicinanza dell’interesse pubblico alla collettività di grado inferiore consenta a quest’ultima la possibilità di vedere maggiormente soddisfatti i propri bisogni. Nei rapporti tra Stato, Regioni, ed autonomie locali, tale principio non opera prioritariamente per assegnare una competenza, ma per condizionare le modalità di esercizio della funzione, sia essa amministrativa o normativa. Se volgiamo lo sguardo verso l’assetto delle competenze amministrative e legislative tra Stato e autonomie nell’ordinamento italiano, si può constatare come, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la Corte costituzionale abbia collegato al principio di sussidiarietà ora quello di leale collaborazione, ora quello del buon andamento piuttosto che di ragionevolezza e che abbia imposto, eccezion fatta per situazioni davvero residuali, la modalità della contrattazione, del parere, dell’intesa debole o forte, dell’accordo tra i livelli di governo nell’esercizio delle rispettive funzioni, conducendo, di fatto, ad un mutamento strutturale del funzionamento della sussidiarietà. La distribuzione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost. non solo è associata al principio di sussidiarietà, ma anche ai corollari di adeguatezza e di differenziazione, nonché al concetto dell’esercizio unitario. L’art. 120 Cost. collega la sussidiarietà al principio di leale collaborazione, avuto riguardo, in particolare, ai poteri sostitutivi del Governo e della Regione rispetto agli enti inferiori, così come indicato dalla Consulta nella sent. n. 43 del 2004. Il medesimo iter argomentativo vale per l’attività normativa, la cui assegnazione costituzionale, ex art. 117 Cost., viene assoggettata ad un processo di integrazione e condivisione tra i legislatori della Repubblica attraverso forme procedurali che danno concretezza al principio di leale collaborazione, sia per l’esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo, sia per lo stesso esercizio della funzione legislativa parlamentare e regionale. Conferma di ciò si ricava anche dalle leggi attuative n. 131 del 2003 e n. 11 del 2005, avuto riguardo alla formazione e all’attuazione del diritto comunitario, nelle quali il principio di sussidiarietà ben si coniuga con la partecipazione delle autonomie locali alla definizione del contenuto delle disposizioni normative. La stessa sussidiarietà legislativa, che trae origine dalla sent. n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, nell’operare uno slittamento della titolarità della competenza amministrativa e, perciò, regolamentare e legislativa, si sofferma decisamente sulla necessità di prevedere forme di raccordo tra i livelli di governo (per il tramite di pareri, accordi e intese), e realizza un sistema di limiti costituzionali, quali quelli della ragionevolezza e della proporzionalità, all’accentramento delle funzioni. L’art. 118 Cost., quando si riferisce alla sussidiarietà orizzontale, recita che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, che, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, permette all’ente locale di svolgere l’esercizio diretto di una determinata azione amministrativa piuttosto che proiettarla all’esterno, a tutto vantaggio di soggetti terzi solo mediatamente controllati dal soggetto pubblico (sent. n. 439 del 2008).
2011
X330600000
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1945091
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