Il legislatore si è preoccupato di disciplinare le diverse vicende che possono interferire con il decorso prescrizionale, e a tal fine assumono rilevanza le ipotesi in cui il titolare del diritto è inerte per ragioni previste dalla legge e pertanto si trova nell'impossibilità o in grave difficoltà, materiale o morale di esercitarlo. Il termine prescrizionale subisce dunque un arresto per cause che sopraggiungendo ne impediscono la continuazione o che esistono sin dall'inizio e pertanto lo bloccano fin dal primo momento. La sospensione è ipotesi eccezionale che si verifica solo nei casi espressamente previsti negli artt. 2941 e 2942. Le circostanze, specificate dal legislatore, che giustificano l'inerzia del titolare perché capaci di ostacolare o rendere difficile l'esercizio del diritto, si distinguono anche a seconda che possano essere fatte valere reciprocamente ed indistintamente da entrambe le parti del rapporto, ovvero siano poste a vantaggio esclusivo del soggetto che si trova nella particolare condizione prevista dalla legge. L'art. 2941 contempla, salvo che ai nn. 7 ed 8, cause del primo tipo, che sono quindi cause bilaterali di sospensione; l'2942 (nonché i nn. 7 ed 8 della norma precedente) comprendono cause del secondo tipo, che sono quindi cause unilaterali.

Sospensione della prescrizione: artt. 2941-2942 c.c.

PARRINELLO, Concetta
2009-01-01

Abstract

Il legislatore si è preoccupato di disciplinare le diverse vicende che possono interferire con il decorso prescrizionale, e a tal fine assumono rilevanza le ipotesi in cui il titolare del diritto è inerte per ragioni previste dalla legge e pertanto si trova nell'impossibilità o in grave difficoltà, materiale o morale di esercitarlo. Il termine prescrizionale subisce dunque un arresto per cause che sopraggiungendo ne impediscono la continuazione o che esistono sin dall'inizio e pertanto lo bloccano fin dal primo momento. La sospensione è ipotesi eccezionale che si verifica solo nei casi espressamente previsti negli artt. 2941 e 2942. Le circostanze, specificate dal legislatore, che giustificano l'inerzia del titolare perché capaci di ostacolare o rendere difficile l'esercizio del diritto, si distinguono anche a seconda che possano essere fatte valere reciprocamente ed indistintamente da entrambe le parti del rapporto, ovvero siano poste a vantaggio esclusivo del soggetto che si trova nella particolare condizione prevista dalla legge. L'art. 2941 contempla, salvo che ai nn. 7 ed 8, cause del primo tipo, che sono quindi cause bilaterali di sospensione; l'2942 (nonché i nn. 7 ed 8 della norma precedente) comprendono cause del secondo tipo, che sono quindi cause unilaterali.
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