Presupposto della prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché qualora intervenga un fatto umano, sia da parte del titolare sia da colui che trae vantaggio dal compimento della prescrizione, viene meno anche l'efficacia del periodo già decorso e si produce l'inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorre dal compimento dell'atto. Al pari delle cause sospensive anche quelle interruttive sono tipiche e come tali non suscettibili di applicazione analogica, essendo tassativamente fissate per legge. L'interruzione si verifica a seguito di un atto posto in essere dal titolare del diritto o a seguito di un comportamento di colui che è interessato al compimento della prescrizione. La giurisprudenza, relativamente alla prima ipotesi, ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora, o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte. Anche l'inerzia del titolare del diritto ed il riconoscimento da parte del prescrivente costituisce un segno di vitalità del diritto tale da comportare l'interruzione della prescrizione, con la precisazione che, secondo parte della dottrina, deve sussistere in capo al debitore la consapevolezza che la dichiarazione effettuata abbia valore di impegno. Il riconoscimento può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto, e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto. Tutte le volte in cui avviene un atto di esercizio o un riconoscimento del diritto perde rilievo il tempo in cui il titolare è rimasto inerte ed incomincia un nuovo periodo valutabile ai fini della prescrizione. L'inizio del nuovo periodo prescrizionale coincide con la cessazione delle singole cause interruttive che si possono distinguere a seconda che abbiano effetto istantaneo, conseguente al riconoscimento del debito o alla messa in mora, o permanente, conseguente alla domanda giudiziale.Ci si interroga in relazione agli effetti soggettivi dell'interruzione, e si ritiene che questi sono circoscritti ai soggetti dell'atto interruttivo senza alcuna incidenza nella sfera giuridica di terzi estranei. Il principio enunciato trova deroghe nell'ipotesi di obbligazioni indivisibili e relativamente alle obbligazioni solidali rispetto alle quali l'interruzione contro uno dei debitori in solido e da parte di uno dei creditori solidali ha effetto rispettivamente nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori. Inoltre, ai sensi dell'art. 1309, il riconoscimento fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido giova a tutti gli altri. Sotto il profilo della limitazione oggettiva dell'atto interruttivo, gli effetti dell'interruzione operano solo con riferimento al diritto fatto valere in giudizio, anche se il principio non si applica quando un diritto sia funzionalmente e strutturalmente collegato ad un altro, purchè sussista stretto nesso di causalità giuridica senza che occorra che il titolare proponga specifica domanda diretta a far valere il diritto collegato.

Interruzione della prescrizione: artt. 2943-2945 c.c.

PARRINELLO, Concetta
2009-01-01

Abstract

Presupposto della prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché qualora intervenga un fatto umano, sia da parte del titolare sia da colui che trae vantaggio dal compimento della prescrizione, viene meno anche l'efficacia del periodo già decorso e si produce l'inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorre dal compimento dell'atto. Al pari delle cause sospensive anche quelle interruttive sono tipiche e come tali non suscettibili di applicazione analogica, essendo tassativamente fissate per legge. L'interruzione si verifica a seguito di un atto posto in essere dal titolare del diritto o a seguito di un comportamento di colui che è interessato al compimento della prescrizione. La giurisprudenza, relativamente alla prima ipotesi, ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice la inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora, o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte. Anche l'inerzia del titolare del diritto ed il riconoscimento da parte del prescrivente costituisce un segno di vitalità del diritto tale da comportare l'interruzione della prescrizione, con la precisazione che, secondo parte della dottrina, deve sussistere in capo al debitore la consapevolezza che la dichiarazione effettuata abbia valore di impegno. Il riconoscimento può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del diritto, e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto. Tutte le volte in cui avviene un atto di esercizio o un riconoscimento del diritto perde rilievo il tempo in cui il titolare è rimasto inerte ed incomincia un nuovo periodo valutabile ai fini della prescrizione. L'inizio del nuovo periodo prescrizionale coincide con la cessazione delle singole cause interruttive che si possono distinguere a seconda che abbiano effetto istantaneo, conseguente al riconoscimento del debito o alla messa in mora, o permanente, conseguente alla domanda giudiziale.Ci si interroga in relazione agli effetti soggettivi dell'interruzione, e si ritiene che questi sono circoscritti ai soggetti dell'atto interruttivo senza alcuna incidenza nella sfera giuridica di terzi estranei. Il principio enunciato trova deroghe nell'ipotesi di obbligazioni indivisibili e relativamente alle obbligazioni solidali rispetto alle quali l'interruzione contro uno dei debitori in solido e da parte di uno dei creditori solidali ha effetto rispettivamente nei confronti degli altri debitori o degli altri creditori. Inoltre, ai sensi dell'art. 1309, il riconoscimento fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido giova a tutti gli altri. Sotto il profilo della limitazione oggettiva dell'atto interruttivo, gli effetti dell'interruzione operano solo con riferimento al diritto fatto valere in giudizio, anche se il principio non si applica quando un diritto sia funzionalmente e strutturalmente collegato ad un altro, purchè sussista stretto nesso di causalità giuridica senza che occorra che il titolare proponga specifica domanda diretta a far valere il diritto collegato.
2009
9788859804475
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