Il commissario liquidatore viene nominato con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo. Si tratta normalmente di un organo monocratico, ma può accadere che «l’importanza dell’impresa» consigli che vengano nominati tre commissari liquidatori (art. 198, 2° co.). In tal caso i commissari costituiscono un organo collegiale, deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. ammetta deroghe, sia sotto il profilo attivo che passivo, e sia sul piano sostanziale che processuale. La giurisprudenza assume invece una posizione più permissiva, ritenendo ammissibile, ad esempio, che la notifica di un atto processuale possa essere effettuata nei confronti di uno soltanto dei liquidatori. La nomina a commissario liquidatore dovrebbe essere preclusa dalle incapacità legali o naturali e dai rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con il titolare dell’impresa; dubbi sono invece sorti sulla possibilità che il creditore possa rivestire la qualità di commissario. Un ampio dibattito è sorto poi in ordine alla natura giuridica dell’attività commissariale, discutendosi se essa rappresenti esercizio privato delle pubbliche funzioni o se rivesta invece puro carattere pubblicistico5. Gli atti emanati dal commissario che siano contraddistinti da contenuto tipicamente autorizzativo e strumentale per la cura dell’interesse generale, possono esse impugnati dinanzi al T.A.R. D’altra parte, l’impresa sottoposta a l.c.a. può ricorrere all’autorità di vigilanza e, in via giurisdizionale, al giudice amministrativo, considerata la natura di interessi legittimi delle posizioni vantate, in rapporto ad eventuali omissioni o ritardi del liquidatore nella formazione dello stato passivo. Coerentemente con le rispettive discipline di settore, in caso di Liquidazioni bancarie, è previsto che sia la Banca d’Italia a nominare gli organi (art. 84 t.u.b.); mentre l’art. 246, 1° co., c. ass. attribuisce il medesimo potere all’ISVAP. In ordine alla liquidazione di cooperative, l’art. 2545 septiesdecies, 2° co., riproduce fedelmente la regola del previgente art. 2544, 2° co., c.c., facendo riferimento alla nomina di uno o più liquidatori da parte dell’autorità di vigilanza di volta in volta individuata. A differenza di quanto accade con il commissario, il comitato di sorveglianza è sempre un organo collegiale, composto da tre o cinque membri scelti fra persone esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa (se possibile creditori), da nominarsi con il provvedimento che dispone la l.c.a. (art. 198, 1° co., 2ª parte). La ratio del criterio di scelta dettato dal 1° co. dell’art. 198 è stata rinvenuta nell’esigenza che il comitato goda delle competenze necessarie per espletare al meglio l’attività di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri normalmente non vincolanti, se non talora facoltativi. I poteri del comitato sono dunque coordinati allo svolgimento della procedura nell’interesse pubblico e, sebbene le funzioni espletate rivestano carattere consultivo, non mancano casi in cui l’attività di controllo espletata incida sulle posizioni giuridiche dell’impresa debitrice, o di soggetti terzi, tanto che, trattandosi di attività amministrativa, parte della dottrina riconosce ai membri del comitato la qualità di pubblici ufficiali.
ARTT. 198-199 L.FALL.
LATELLA, Dario
2007-01-01
Abstract
Il commissario liquidatore viene nominato con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo. Si tratta normalmente di un organo monocratico, ma può accadere che «l’importanza dell’impresa» consigli che vengano nominati tre commissari liquidatori (art. 198, 2° co.). In tal caso i commissari costituiscono un organo collegiale, deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. ammetta deroghe, sia sotto il profilo attivo che passivo, e sia sul piano sostanziale che processuale. La giurisprudenza assume invece una posizione più permissiva, ritenendo ammissibile, ad esempio, che la notifica di un atto processuale possa essere effettuata nei confronti di uno soltanto dei liquidatori. La nomina a commissario liquidatore dovrebbe essere preclusa dalle incapacità legali o naturali e dai rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con il titolare dell’impresa; dubbi sono invece sorti sulla possibilità che il creditore possa rivestire la qualità di commissario. Un ampio dibattito è sorto poi in ordine alla natura giuridica dell’attività commissariale, discutendosi se essa rappresenti esercizio privato delle pubbliche funzioni o se rivesta invece puro carattere pubblicistico5. Gli atti emanati dal commissario che siano contraddistinti da contenuto tipicamente autorizzativo e strumentale per la cura dell’interesse generale, possono esse impugnati dinanzi al T.A.R. D’altra parte, l’impresa sottoposta a l.c.a. può ricorrere all’autorità di vigilanza e, in via giurisdizionale, al giudice amministrativo, considerata la natura di interessi legittimi delle posizioni vantate, in rapporto ad eventuali omissioni o ritardi del liquidatore nella formazione dello stato passivo. Coerentemente con le rispettive discipline di settore, in caso di Liquidazioni bancarie, è previsto che sia la Banca d’Italia a nominare gli organi (art. 84 t.u.b.); mentre l’art. 246, 1° co., c. ass. attribuisce il medesimo potere all’ISVAP. In ordine alla liquidazione di cooperative, l’art. 2545 septiesdecies, 2° co., riproduce fedelmente la regola del previgente art. 2544, 2° co., c.c., facendo riferimento alla nomina di uno o più liquidatori da parte dell’autorità di vigilanza di volta in volta individuata. A differenza di quanto accade con il commissario, il comitato di sorveglianza è sempre un organo collegiale, composto da tre o cinque membri scelti fra persone esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa (se possibile creditori), da nominarsi con il provvedimento che dispone la l.c.a. (art. 198, 1° co., 2ª parte). La ratio del criterio di scelta dettato dal 1° co. dell’art. 198 è stata rinvenuta nell’esigenza che il comitato goda delle competenze necessarie per espletare al meglio l’attività di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri normalmente non vincolanti, se non talora facoltativi. I poteri del comitato sono dunque coordinati allo svolgimento della procedura nell’interesse pubblico e, sebbene le funzioni espletate rivestano carattere consultivo, non mancano casi in cui l’attività di controllo espletata incida sulle posizioni giuridiche dell’impresa debitrice, o di soggetti terzi, tanto che, trattandosi di attività amministrativa, parte della dottrina riconosce ai membri del comitato la qualità di pubblici ufficiali.Pubblicazioni consigliate
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