La disposizione che apre il capo V del libro V del codice civile, nel solco della tradizionale previsione normativa anteriore alla riforma del diritto societario, si occupa del tema della responsabilità nella società per azioni (s.p.a.). La collocazione della disciplina in commento nel primo articolo del capo dedicato alla s.p.a. (e lo stesso vale per l’art. 2291 c.c. per la società in nome collettivo, per l’art. 2313 c.c. per la società in accomandita semplice, l’art. 2452 c.c. per la società in accomandita per azioni e l’art. 2462 c.c. per la società a responsabilità limitata) è un indice della centralità della tematica, rappresentando uno dei principali profili di caratterizzazione delle società. Dall’analisi della littera legis emerge che il primo comma fissa la regola dell’autonomia patrimoniale perfetta e la conseguente attribuzione alla s.p.a. della personalità giuridica: il tipo societario in esame è configurato, infatti, quale soggetto giuridico dotato di un patrimonio autonomo e, dunque, le obbligazioni contratte dalla società sono riferibili esclusivamente alla stessa, quale centro autonomo di imputazione di ogni effetto giuridico attivo e passivo. In questo contesto, integrando sistematicamente gli articoli 2325, primo comma, e 2740, primo comma, c.c. si prospetta che una società per azioni risponderà delle proprie obbligazioni esclusivamente col proprio patrimonio, mentre i soci resteranno sottratti alla responsabilità patrimoniale per le pretese provenienti dai creditori della società. Dal quadro complessivo della regolamentazione codicistica si evince l’intenzione del legislatore di conferire al principio di autonomia patrimoniale perfetta una portata particolarmente ampia, restando indifferente, se non con riguardo al mancato rispetto delle condizioni di cui al secondo comma, la presenza di una compagine sociale unipersonale anziché pluripersonale; si delinea, in breve, un’apertura al riconoscimento di una neutralità della unipersonalità che riguarda sia la fase della costituzione. Deroghe alla disciplina generale sono configurate solo per le ipotesi di inosservanza delle condizioni fissate nel secondo comma dell’art. 2325 c.c., destinate ad incidere sul solo profilo della responsabilità: più precisamente, la disposizione prevede, per il caso di insolvenza della società, l’applicazione di un regime di responsabilità illimitata in capo all’unico socio, per il solo periodo in cui è stato unico titolare di tutte le azioni ed abbia violato la disciplina in tema di conferimenti di cui all’art. 2342 c.c. (che sancisce in capo all’unico socio l’obbligo di effettuare per intero i versamenti in denaro) ovvero quella in tema di pubblicità di cui all’art. 2362 c.c. (che richiede il deposito di una dichiarazione contenente i dati identificativi dell’unico socio per l’iscrizione al registro imprese). Dal raffronto con la disciplina previgente si percepiscono immediatamente le rilevanti novità introdotte, che interessano financo la rubricazione dell’articolo, che viene modificata da “nozione” della società per azioni a “responsabilità”. È evidente che il legislatore delegato abbia inteso superare quello che per parte della dottrina è stato un tentativo di ricostruire la fattispecie in modo strutturalmente limitato, ossia individuando la società per azioni sulla base dei due soli elementi tipologici dati dalla “limitazione della responsabilità” e dalla presenza di “partecipazioni costituite da azioni”; la disposizione riformata, in questa prospettiva, rinunciando apertamente al tentativo di fornire una nozione del tipo societario in esame, lascia alla complessiva disciplina in materia il compito di delinearne i relativi tratti caratterizzanti. È infine da rilevare che dal punto di vista tecnico-formale la riforma dell’art. 2325 c.c. (a differenza di quella dell’art. 2452 c.c. in tema di s.r.l.) ha prodotto l’effetto di riconsiderare complessivamente la struttura normativa contenuta nel testo del 1942: come risulta evidente dal raffronto con la previgente regolamentazione, mentre la disciplina della responsabilità non ha mutato collocazione, il riferimento alla partecipazione azionaria - prima contenuta anch’essa nella disposizione in commento quale secondo elemento descrittivo della nozione di s.p.a. – ha ora trovato sistemazione nella sezione dedicata alle azioni ed agli altri strumenti finanziari partecipativi.

Commento all'art. 2325 c.c.

LATELLA, Dario
2009-01-01

Abstract

La disposizione che apre il capo V del libro V del codice civile, nel solco della tradizionale previsione normativa anteriore alla riforma del diritto societario, si occupa del tema della responsabilità nella società per azioni (s.p.a.). La collocazione della disciplina in commento nel primo articolo del capo dedicato alla s.p.a. (e lo stesso vale per l’art. 2291 c.c. per la società in nome collettivo, per l’art. 2313 c.c. per la società in accomandita semplice, l’art. 2452 c.c. per la società in accomandita per azioni e l’art. 2462 c.c. per la società a responsabilità limitata) è un indice della centralità della tematica, rappresentando uno dei principali profili di caratterizzazione delle società. Dall’analisi della littera legis emerge che il primo comma fissa la regola dell’autonomia patrimoniale perfetta e la conseguente attribuzione alla s.p.a. della personalità giuridica: il tipo societario in esame è configurato, infatti, quale soggetto giuridico dotato di un patrimonio autonomo e, dunque, le obbligazioni contratte dalla società sono riferibili esclusivamente alla stessa, quale centro autonomo di imputazione di ogni effetto giuridico attivo e passivo. In questo contesto, integrando sistematicamente gli articoli 2325, primo comma, e 2740, primo comma, c.c. si prospetta che una società per azioni risponderà delle proprie obbligazioni esclusivamente col proprio patrimonio, mentre i soci resteranno sottratti alla responsabilità patrimoniale per le pretese provenienti dai creditori della società. Dal quadro complessivo della regolamentazione codicistica si evince l’intenzione del legislatore di conferire al principio di autonomia patrimoniale perfetta una portata particolarmente ampia, restando indifferente, se non con riguardo al mancato rispetto delle condizioni di cui al secondo comma, la presenza di una compagine sociale unipersonale anziché pluripersonale; si delinea, in breve, un’apertura al riconoscimento di una neutralità della unipersonalità che riguarda sia la fase della costituzione. Deroghe alla disciplina generale sono configurate solo per le ipotesi di inosservanza delle condizioni fissate nel secondo comma dell’art. 2325 c.c., destinate ad incidere sul solo profilo della responsabilità: più precisamente, la disposizione prevede, per il caso di insolvenza della società, l’applicazione di un regime di responsabilità illimitata in capo all’unico socio, per il solo periodo in cui è stato unico titolare di tutte le azioni ed abbia violato la disciplina in tema di conferimenti di cui all’art. 2342 c.c. (che sancisce in capo all’unico socio l’obbligo di effettuare per intero i versamenti in denaro) ovvero quella in tema di pubblicità di cui all’art. 2362 c.c. (che richiede il deposito di una dichiarazione contenente i dati identificativi dell’unico socio per l’iscrizione al registro imprese). Dal raffronto con la disciplina previgente si percepiscono immediatamente le rilevanti novità introdotte, che interessano financo la rubricazione dell’articolo, che viene modificata da “nozione” della società per azioni a “responsabilità”. È evidente che il legislatore delegato abbia inteso superare quello che per parte della dottrina è stato un tentativo di ricostruire la fattispecie in modo strutturalmente limitato, ossia individuando la società per azioni sulla base dei due soli elementi tipologici dati dalla “limitazione della responsabilità” e dalla presenza di “partecipazioni costituite da azioni”; la disposizione riformata, in questa prospettiva, rinunciando apertamente al tentativo di fornire una nozione del tipo societario in esame, lascia alla complessiva disciplina in materia il compito di delinearne i relativi tratti caratterizzanti. È infine da rilevare che dal punto di vista tecnico-formale la riforma dell’art. 2325 c.c. (a differenza di quella dell’art. 2452 c.c. in tema di s.r.l.) ha prodotto l’effetto di riconsiderare complessivamente la struttura normativa contenuta nel testo del 1942: come risulta evidente dal raffronto con la previgente regolamentazione, mentre la disciplina della responsabilità non ha mutato collocazione, il riferimento alla partecipazione azionaria - prima contenuta anch’essa nella disposizione in commento quale secondo elemento descrittivo della nozione di s.p.a. – ha ora trovato sistemazione nella sezione dedicata alle azioni ed agli altri strumenti finanziari partecipativi.
2009
8821723755
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