La disciplina in esame è a presidio della garanzia di effettività dell’incremento patrimoniale apportato dai soci sottoscrittori mediante i conferimenti non in contanti, tenuto conto dell’inevitabile margine d’incertezza e di discrezionalità valutativa che la loro “traduzione in termini monetari” comporta. Tra i diversi interessi tenuti in considerazione dal legislatore, quello dei terzi (inclusi i futuri sottoscrittori) appare indubbiamente preminente, anche per la loro posizione di tendenziale disparità sul piano della trasparenza, a fronte di una valutazione che in primo luogo promana da un atto negoziale dei soci fondatori (art. 2328, co. 2, n. 6). La preminente considerazione dell’interesse dei terzi trova riscontro soprattutto nell’attestazione giurata di copertura del capitale (e dell’eventuale sopraprezzo), prescritta quale condizione per la costituzione della società (art. 2329, n. 2), oltre che nelle disposizioni sul controllo successivo della relazione di stima da parte degli amministratori e sull’obbligatorietà della riduzione del capitale sociale in caso di minusvalenze oltre il quinto (salvi i diritti potestativi attribuiti al socio conferente dall’ult. co.). Alla protezione dei terzi la dottrina giustappone l’interesse degli altri soci sottoscrittori alla corretta applicazione del criterio di proporzionalità – e della parità di trattamento – nella determinazione delle rispettive quote di partecipazione. Il minor rilievo accordato a tale interesse sembra ora confermato dalla circostanza che l’esperto non è più tenuto ad indicare il valore attribuito a ciascuno dei beni o crediti conferiti, ma soltanto alla loro descrizione ed all’attestazione sintetica di copertura del capitale e dell’eventuale sopraprezzo, il che costituisce un indubbio arretramento sul piano della trasparenza valutativa a salvaguardia del criterio di proporzionalità. Accanto all’esigenza di assicurare la copertura della quota di netto patrimoniale (capitale ed eventuale sopraprezzo) imputabile al conferimento di beni in natura o di crediti, non può però essere trascurata la finalità di non disincentivare l’investimento a capitale di tali apporti con una disciplina eccessivamente penalizzante per il conferente. Un trattamento di favore per gli apporti non in contanti può anzitutto essere colto nella correlazione del co. 1 con il disposto degli artt. 2342, co. 3, II parte e 2346, potendosi considerare il socio liberato dall’impegno di valore, già al momento dell’apporto, sulla base dell’attestazione giurata di stima presentata in sede di costituzione della società; si verifica in tal modo una sorta di traslazione del “rischio”, inerente all’incertezza ed alle difficoltà valutative riguardanti l’apporto in natura, dal conferente alla società conferitaria, e per essa agli amministratori nell’esercizio dei doveri di controllo della relazione di stima. Ulteriori indicazioni favorevoli alla posizione del conferente sono ravvisabili nell’esclusione di una perdurante responsabilità in ordine alla minusvalenza riscontrata successivamente all’attuazione del conferimento, comportante l’obbligazione per il socio di integrare la prestazione di valore (Differenzhaftung); e, ancora, nel carattere potestativo dei rimedi alternativi alla riduzione del capitale accordati al conferente (art. 2343, ult. co.). La considerazione dell’interesse del socio che effettua conferimenti in natura, da un lato, e l’esigenza di salvaguardare l’effettività dell’incremento patrimoniale liberato dall’apporto, dall’altro, trovano un equo bilanciamento soprattutto nelle disposizioni che regolano la fase del controllo successivo sulla relazione di stima. A questo riguardo, il regime dell’inalienabilità e del deposito delle azioni presso la società, fino all’esito finale della fase di verifica della stima da parte degli amministratori (co. 3, II parte), contempera l’esigenza di preservare l’esperibilità della riduzione del capitale sociale con l’interesse del conferente a poter disporre quanto prima possibile, con effetto reale, delle azioni che gli sono state assegnate e di cui egli è già titolare. Nel quadro di un equo bilanciamento di tali interessi, sembrerebbe da ritenere improcrastinabile, salvo acquiescenza dell’azionista, la liberazione delle azioni dal vincolo di inalienabilità e di deposito delle azioni alla scadenza del previsto termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, senza peraltro giungere alla tesi estrema dell’esaurimento delle prerogative che competono agli amministratori, in base al disposto del co. 3 e 4, anche nei casi di mancato esercizio del diritto del socio allo svincolo della partecipazione. Ulteriori esigenze di coordinamento dell’interesse del conferente con quello dei terzi e degli altri soci sono state prospettate, ad esempio, con specifico riguardo all’impugnabilità dell’atto di revisione della stima autonomamente dal gravame avverso la deliberazione assembleare di riduzione del capitale od alle modalità per procedere alla riduzione del capitale nel caso di emissione delle azioni con sopraprezzo.

Commento all'art. 2343 c.c.

LATELLA, Dario
2009-01-01

Abstract

La disciplina in esame è a presidio della garanzia di effettività dell’incremento patrimoniale apportato dai soci sottoscrittori mediante i conferimenti non in contanti, tenuto conto dell’inevitabile margine d’incertezza e di discrezionalità valutativa che la loro “traduzione in termini monetari” comporta. Tra i diversi interessi tenuti in considerazione dal legislatore, quello dei terzi (inclusi i futuri sottoscrittori) appare indubbiamente preminente, anche per la loro posizione di tendenziale disparità sul piano della trasparenza, a fronte di una valutazione che in primo luogo promana da un atto negoziale dei soci fondatori (art. 2328, co. 2, n. 6). La preminente considerazione dell’interesse dei terzi trova riscontro soprattutto nell’attestazione giurata di copertura del capitale (e dell’eventuale sopraprezzo), prescritta quale condizione per la costituzione della società (art. 2329, n. 2), oltre che nelle disposizioni sul controllo successivo della relazione di stima da parte degli amministratori e sull’obbligatorietà della riduzione del capitale sociale in caso di minusvalenze oltre il quinto (salvi i diritti potestativi attribuiti al socio conferente dall’ult. co.). Alla protezione dei terzi la dottrina giustappone l’interesse degli altri soci sottoscrittori alla corretta applicazione del criterio di proporzionalità – e della parità di trattamento – nella determinazione delle rispettive quote di partecipazione. Il minor rilievo accordato a tale interesse sembra ora confermato dalla circostanza che l’esperto non è più tenuto ad indicare il valore attribuito a ciascuno dei beni o crediti conferiti, ma soltanto alla loro descrizione ed all’attestazione sintetica di copertura del capitale e dell’eventuale sopraprezzo, il che costituisce un indubbio arretramento sul piano della trasparenza valutativa a salvaguardia del criterio di proporzionalità. Accanto all’esigenza di assicurare la copertura della quota di netto patrimoniale (capitale ed eventuale sopraprezzo) imputabile al conferimento di beni in natura o di crediti, non può però essere trascurata la finalità di non disincentivare l’investimento a capitale di tali apporti con una disciplina eccessivamente penalizzante per il conferente. Un trattamento di favore per gli apporti non in contanti può anzitutto essere colto nella correlazione del co. 1 con il disposto degli artt. 2342, co. 3, II parte e 2346, potendosi considerare il socio liberato dall’impegno di valore, già al momento dell’apporto, sulla base dell’attestazione giurata di stima presentata in sede di costituzione della società; si verifica in tal modo una sorta di traslazione del “rischio”, inerente all’incertezza ed alle difficoltà valutative riguardanti l’apporto in natura, dal conferente alla società conferitaria, e per essa agli amministratori nell’esercizio dei doveri di controllo della relazione di stima. Ulteriori indicazioni favorevoli alla posizione del conferente sono ravvisabili nell’esclusione di una perdurante responsabilità in ordine alla minusvalenza riscontrata successivamente all’attuazione del conferimento, comportante l’obbligazione per il socio di integrare la prestazione di valore (Differenzhaftung); e, ancora, nel carattere potestativo dei rimedi alternativi alla riduzione del capitale accordati al conferente (art. 2343, ult. co.). La considerazione dell’interesse del socio che effettua conferimenti in natura, da un lato, e l’esigenza di salvaguardare l’effettività dell’incremento patrimoniale liberato dall’apporto, dall’altro, trovano un equo bilanciamento soprattutto nelle disposizioni che regolano la fase del controllo successivo sulla relazione di stima. A questo riguardo, il regime dell’inalienabilità e del deposito delle azioni presso la società, fino all’esito finale della fase di verifica della stima da parte degli amministratori (co. 3, II parte), contempera l’esigenza di preservare l’esperibilità della riduzione del capitale sociale con l’interesse del conferente a poter disporre quanto prima possibile, con effetto reale, delle azioni che gli sono state assegnate e di cui egli è già titolare. Nel quadro di un equo bilanciamento di tali interessi, sembrerebbe da ritenere improcrastinabile, salvo acquiescenza dell’azionista, la liberazione delle azioni dal vincolo di inalienabilità e di deposito delle azioni alla scadenza del previsto termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, senza peraltro giungere alla tesi estrema dell’esaurimento delle prerogative che competono agli amministratori, in base al disposto del co. 3 e 4, anche nei casi di mancato esercizio del diritto del socio allo svincolo della partecipazione. Ulteriori esigenze di coordinamento dell’interesse del conferente con quello dei terzi e degli altri soci sono state prospettate, ad esempio, con specifico riguardo all’impugnabilità dell’atto di revisione della stima autonomamente dal gravame avverso la deliberazione assembleare di riduzione del capitale od alle modalità per procedere alla riduzione del capitale nel caso di emissione delle azioni con sopraprezzo.
2009
9788821729324
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/2349050
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact