La sicurezza nella pesca è stata oggetto di numerosi regolamenti, emanati in periodi diversi e distanti tra loro, costringendo l'interprete ad una attività di coordinamento delle numerose disposizioni intervenute nel corso del tempo, a causa dei diversi interessi da proteggere. L’IMO (International Maritime Organization) è la prima organizzazione internazionale che si occupa di questioni relative al settore della pesca ed ha adottato, il 2 aprile 1977, la convenzione di Torremolinos in materia di sicurezza delle navi da pesca (fino ad oggi non ancora entrata in vigore) e il Codice Internazionale di gestione della sicurezza che prevede un manuale di procedure di sicurezza per le operazioni di trasporto marittimo. Le decisioni dell'UE, contenute nella convenzione internazionale di Torremolinos e nel suo Protocollo del 2 aprile 1993, assorbita dalla direttiva 2002/35/CE che modifica la direttiva 1999/19/CE e la direttiva 1997/70/CE, sono state istituite per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Oltre alla sicurezza nella pesca, mentre l’obiettivo della direttiva 89/391/CEE è l'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante le ore di lavoro (primo soccorso e valutazione dei rischi), invece l’obiettivo della direttiva 92/29/CEE riguarda, in particolare, l’assistenza medica in mare e quello della direttiva 93/103/CE (applicabile soltanto alle navi di nuova costruzione di lunghezza uguale o superiore a 15 metri e alle imbarcazioni da pesca esistenti di lunghezza uguale o superiore a 18 metri), riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori, contemplando misure di prevenzione e sicurezza che riguardano armatori, lavoratori e attrezzature e indicando gli obblighi in materia di mezzi di salvataggio e sopravvivenza con la previsione anche di attrezzature di protezione individuale. Al fine di prevenire gli incidenti legati alla pesca, il Parlamento europeo, il 12 marzo 2001, ha adottato una risoluzione (2000/2028-INI), chiedendo alla Commissione europea di preparare un quadro comunitario contenente norme e garanzie nell’ambito del campo di applicazione delle direttive 93/103/CEE e 97/70/CE. In ambito interno, le direttive contenenti le disposizioni della convenzione internazionale di Torremolinos sono applicabili soltanto alle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e sono attuate dal decreto legislativo n. 541/1999. A livello nazionale, un quadro dettagliato sulla promozione della sicurezza nel mondo della pesca, è stato istituito dal Decreto Legislativo n. 271/1999 (applicabile a tutte le navi da pesca), le cui disposizioni disciplinano non solo lo standard delle ore di lavoro, ma anche la prevenzione dei rischi dei lavoratori a bordo delle navi, ai quali sono assegnati compiti e responsabilità specifiche. Il Decreto legislativo n. 298/99, tuttavia, specifica, nel dettaglio, il ruolo dei requisiti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs n. 271/99, fornendo quattro allegati tecnici, i quali hanno diverse aree di applicazione. Il Decreto Legislativo n. 18/2002 disciplina le norme di sicurezza per le navi coinvolte nella pesca costiera, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 541/1999 che si applica alle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Infine, il decreto legislativo n. 18/2011, attuativo della direttiva 2009/17/CE, è applicabile soltanto alle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 15 metri e prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione comunitario, nell’ambito del quale è previsto anche un sistema di identificazione automatica (AIS), in grado di monitorare i movimenti della nave, l'itinerario e di ricevere le informazioni relative alla navigazione.

Requisiti di sicurezza delle navi da pesca

2013-01-01

Abstract

La sicurezza nella pesca è stata oggetto di numerosi regolamenti, emanati in periodi diversi e distanti tra loro, costringendo l'interprete ad una attività di coordinamento delle numerose disposizioni intervenute nel corso del tempo, a causa dei diversi interessi da proteggere. L’IMO (International Maritime Organization) è la prima organizzazione internazionale che si occupa di questioni relative al settore della pesca ed ha adottato, il 2 aprile 1977, la convenzione di Torremolinos in materia di sicurezza delle navi da pesca (fino ad oggi non ancora entrata in vigore) e il Codice Internazionale di gestione della sicurezza che prevede un manuale di procedure di sicurezza per le operazioni di trasporto marittimo. Le decisioni dell'UE, contenute nella convenzione internazionale di Torremolinos e nel suo Protocollo del 2 aprile 1993, assorbita dalla direttiva 2002/35/CE che modifica la direttiva 1999/19/CE e la direttiva 1997/70/CE, sono state istituite per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Oltre alla sicurezza nella pesca, mentre l’obiettivo della direttiva 89/391/CEE è l'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante le ore di lavoro (primo soccorso e valutazione dei rischi), invece l’obiettivo della direttiva 92/29/CEE riguarda, in particolare, l’assistenza medica in mare e quello della direttiva 93/103/CE (applicabile soltanto alle navi di nuova costruzione di lunghezza uguale o superiore a 15 metri e alle imbarcazioni da pesca esistenti di lunghezza uguale o superiore a 18 metri), riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori, contemplando misure di prevenzione e sicurezza che riguardano armatori, lavoratori e attrezzature e indicando gli obblighi in materia di mezzi di salvataggio e sopravvivenza con la previsione anche di attrezzature di protezione individuale. Al fine di prevenire gli incidenti legati alla pesca, il Parlamento europeo, il 12 marzo 2001, ha adottato una risoluzione (2000/2028-INI), chiedendo alla Commissione europea di preparare un quadro comunitario contenente norme e garanzie nell’ambito del campo di applicazione delle direttive 93/103/CEE e 97/70/CE. In ambito interno, le direttive contenenti le disposizioni della convenzione internazionale di Torremolinos sono applicabili soltanto alle navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e sono attuate dal decreto legislativo n. 541/1999. A livello nazionale, un quadro dettagliato sulla promozione della sicurezza nel mondo della pesca, è stato istituito dal Decreto Legislativo n. 271/1999 (applicabile a tutte le navi da pesca), le cui disposizioni disciplinano non solo lo standard delle ore di lavoro, ma anche la prevenzione dei rischi dei lavoratori a bordo delle navi, ai quali sono assegnati compiti e responsabilità specifiche. Il Decreto legislativo n. 298/99, tuttavia, specifica, nel dettaglio, il ruolo dei requisiti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs n. 271/99, fornendo quattro allegati tecnici, i quali hanno diverse aree di applicazione. Il Decreto Legislativo n. 18/2002 disciplina le norme di sicurezza per le navi coinvolte nella pesca costiera, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 541/1999 che si applica alle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Infine, il decreto legislativo n. 18/2011, attuativo della direttiva 2009/17/CE, è applicabile soltanto alle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 15 metri e prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione comunitario, nell’ambito del quale è previsto anche un sistema di identificazione automatica (AIS), in grado di monitorare i movimenti della nave, l'itinerario e di ricevere le informazioni relative alla navigazione.
2013
9788849525755
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