Il processo di armonizzazione di norme e pratiche nazionali in materia di sicurezza in mare, avviatosi nel corso del XX secolo, ha portato nel 1974 alla conclusione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ("International Convention for the Safety of Life at Sea" - SOLAS), il cui testo è stato nel tempo emendato al fine di adeguare tale strumento normativo allo sviluppo tecnologico del settore nautico e prevenire in modo efficace ogni possibile minaccia alla navigazione marittima. La sicurezza della vita umana in mare, oggetto dell’Accordo in esame, viene garantita anzitutto attraverso prescrizioni normative relative alla "safety" marittima, da intendersi quale prevenzione del rischio di incidenti tecnici o eventi di pericolo accidentali. In proposito, oltre a regole inerenti la costruzione della nave, le attrezzature e la navigabilità del mezzo, la Convenzione SOLAS prevede disposizioni specifiche in materia di "safety" nel Capitolo V ("Safety of navigation") e nel Capitolo XI-1 ("Special measures to enhance maritime safety"). Tra le disposizioni del Capitolo V, particolarmente importante è quella che riguarda l'installazione del sistema AIS ("Automatic Identification System"), che consente di identificare la nave trasmettendo ad altre navi, agli aeromobili e alle stazioni di terra alcune informazioni sul mezzo e sulla sua rotta, necessarie per prevenire il rischio di incidenti. Medesimo scopo è da ravvisare nelle regole 31 e 34 del Capitolo V. Queste disposizioni obbligano rispettivamente il comandante ad informare le altre navi e le autorità competenti in ordine a qualunque pericolo incontrato durante la navigazione (ad esempio, banchi di ghiaccio, un relitto, forti venti o una tempesta) nonché a pianificare il viaggio in modo dettagliato sì da prevedere tutti i rischi calcolabili ed evitare azioni pericolose che possano, tra l’altro, danneggiare l’ambiente marino. Per migliorare la "safety" marittima, la regola 4 del Capitolo XI-1 introduce, poi, la procedura "Port State Control", in base alla quale, se una nave che si trova nel porto di uno Stato diverso da quello di bandiera non risulta conforme alle condizioni di sicurezza prescritte, lo Stato di approdo può effettuare i controlli necessari a bordo ed eventualmente impedirne la partenza. Al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle navi, la regola 5 del Capitolo XI-1 prevede inoltre il cosiddetto "Continuous Synopsis Record" (CSR), un registro sinottico rilasciato dallo Stato di bandiera, da tenere a bordo, in cui vengono raccolte tutte le informazioni circa l'identificazione della nave e le operazioni amministrative ad essa relative. Dopo gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, a causa della necessità di proteggere il trasporto marittimo e le infrastrutture portuali da simili atti criminali, la Convenzione SOLAS è stata modificata. In particolare, sono state aggiunte nel testo misure speciali per migliorare la "security" marittima (Capitolo XI-2 "Special measures to enhance maritime security") e, cioè, la protezione delle navi e degli impianti portuali dal rischio di atti di interferenza illecita, anche di stampo terroristico. Inoltre, è stato adottato a livello internazionale il Codice ISPS ("International Ship and Port facility Security Code") che sviluppa e specifica disposizioni della Convenzione SOLAS introducendo procedure operative standard volte a garantire la "security" marittima. Tra le disposizioni volte a migliorare la "security", la regola 3 del Capitolo XI-2 obbliga, in particolare, gli Stati contraenti la Convenzione SOLAS a stabilire i livelli di sicurezza e le conseguenti misure che le navi e i porti nazionali sono tenuti a rispettare. Tali prescrizioni devono inoltre essere osservate anche dalle navi che intendano entrare nel porto di uno Stato contraente. In base alla regola 9 dello stesso capitolo, lo Stato di approdo può altresì controllare la validità della certificazione di sicurezza e il livello di sicurezza applicato dalla nave in questione ed adottare le misure necessarie a garantire la "security" marittima. Allo Stato del porto è inoltre affidato il controllo sulla conformità delle proprie strutture portuali alle prescrizioni del Codice ISPS (regola 10 del Capitolo XI-2). Altra importante disposizione del Capitolo XI-2 è, poi, la regola 6 che introduce un sistema di allarme relativo alla sicurezza della nave ("Ship Security Alert System"), il quale è in grado di trasmettere, da nave a terra, un segnale di avviso che consente di identificare la nave ed il grado di rischio o compromissione della stessa per far fronte al pericolo imminente di atti illeciti o attacchi terroristici contro la nave. Si può dunque affermare che la Convenzione SOLAS, attraverso la previsione di specifiche misure inerenti la "safety" e la "security" marittime volte a garantire la sicurezza globale della navigazione e delle infrastrutture portuali, costituisce attualmente il più importante e completo strumento giuridico internazionale in materia di protezione della vita umana in mare.

Sicurezza della vita umana in mare

RIZZO, ALESSANDRA
2013-01-01

Abstract

Il processo di armonizzazione di norme e pratiche nazionali in materia di sicurezza in mare, avviatosi nel corso del XX secolo, ha portato nel 1974 alla conclusione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare ("International Convention for the Safety of Life at Sea" - SOLAS), il cui testo è stato nel tempo emendato al fine di adeguare tale strumento normativo allo sviluppo tecnologico del settore nautico e prevenire in modo efficace ogni possibile minaccia alla navigazione marittima. La sicurezza della vita umana in mare, oggetto dell’Accordo in esame, viene garantita anzitutto attraverso prescrizioni normative relative alla "safety" marittima, da intendersi quale prevenzione del rischio di incidenti tecnici o eventi di pericolo accidentali. In proposito, oltre a regole inerenti la costruzione della nave, le attrezzature e la navigabilità del mezzo, la Convenzione SOLAS prevede disposizioni specifiche in materia di "safety" nel Capitolo V ("Safety of navigation") e nel Capitolo XI-1 ("Special measures to enhance maritime safety"). Tra le disposizioni del Capitolo V, particolarmente importante è quella che riguarda l'installazione del sistema AIS ("Automatic Identification System"), che consente di identificare la nave trasmettendo ad altre navi, agli aeromobili e alle stazioni di terra alcune informazioni sul mezzo e sulla sua rotta, necessarie per prevenire il rischio di incidenti. Medesimo scopo è da ravvisare nelle regole 31 e 34 del Capitolo V. Queste disposizioni obbligano rispettivamente il comandante ad informare le altre navi e le autorità competenti in ordine a qualunque pericolo incontrato durante la navigazione (ad esempio, banchi di ghiaccio, un relitto, forti venti o una tempesta) nonché a pianificare il viaggio in modo dettagliato sì da prevedere tutti i rischi calcolabili ed evitare azioni pericolose che possano, tra l’altro, danneggiare l’ambiente marino. Per migliorare la "safety" marittima, la regola 4 del Capitolo XI-1 introduce, poi, la procedura "Port State Control", in base alla quale, se una nave che si trova nel porto di uno Stato diverso da quello di bandiera non risulta conforme alle condizioni di sicurezza prescritte, lo Stato di approdo può effettuare i controlli necessari a bordo ed eventualmente impedirne la partenza. Al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle navi, la regola 5 del Capitolo XI-1 prevede inoltre il cosiddetto "Continuous Synopsis Record" (CSR), un registro sinottico rilasciato dallo Stato di bandiera, da tenere a bordo, in cui vengono raccolte tutte le informazioni circa l'identificazione della nave e le operazioni amministrative ad essa relative. Dopo gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, a causa della necessità di proteggere il trasporto marittimo e le infrastrutture portuali da simili atti criminali, la Convenzione SOLAS è stata modificata. In particolare, sono state aggiunte nel testo misure speciali per migliorare la "security" marittima (Capitolo XI-2 "Special measures to enhance maritime security") e, cioè, la protezione delle navi e degli impianti portuali dal rischio di atti di interferenza illecita, anche di stampo terroristico. Inoltre, è stato adottato a livello internazionale il Codice ISPS ("International Ship and Port facility Security Code") che sviluppa e specifica disposizioni della Convenzione SOLAS introducendo procedure operative standard volte a garantire la "security" marittima. Tra le disposizioni volte a migliorare la "security", la regola 3 del Capitolo XI-2 obbliga, in particolare, gli Stati contraenti la Convenzione SOLAS a stabilire i livelli di sicurezza e le conseguenti misure che le navi e i porti nazionali sono tenuti a rispettare. Tali prescrizioni devono inoltre essere osservate anche dalle navi che intendano entrare nel porto di uno Stato contraente. In base alla regola 9 dello stesso capitolo, lo Stato di approdo può altresì controllare la validità della certificazione di sicurezza e il livello di sicurezza applicato dalla nave in questione ed adottare le misure necessarie a garantire la "security" marittima. Allo Stato del porto è inoltre affidato il controllo sulla conformità delle proprie strutture portuali alle prescrizioni del Codice ISPS (regola 10 del Capitolo XI-2). Altra importante disposizione del Capitolo XI-2 è, poi, la regola 6 che introduce un sistema di allarme relativo alla sicurezza della nave ("Ship Security Alert System"), il quale è in grado di trasmettere, da nave a terra, un segnale di avviso che consente di identificare la nave ed il grado di rischio o compromissione della stessa per far fronte al pericolo imminente di atti illeciti o attacchi terroristici contro la nave. Si può dunque affermare che la Convenzione SOLAS, attraverso la previsione di specifiche misure inerenti la "safety" e la "security" marittime volte a garantire la sicurezza globale della navigazione e delle infrastrutture portuali, costituisce attualmente il più importante e completo strumento giuridico internazionale in materia di protezione della vita umana in mare.
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