In Età Moderna, lo strumento tecnico-giuridico che consente la guerra di corsa è la lettera di marca rilasciata dai governi, ovvero la patente da corsa da cui risulti che il corsaro agisce nell’interesse dello Stato, pur conseguendo un lucro personale. In quest’ambito, ed esclusivamente con tale presupposto, la corsa può considerarsi giuridicamente ammessa, insieme a tutti gli atti ad essa connessi. Ma ben prima che si giunga ad una normazione statuale, una serie di situazioni oggettive e reali devono essere comunque regolate, e provocano la frequente stipula di accordi privati, rogitati da notai giureconsulti, che diano reciproche garanzie alle parti contraenti e, inoltre, risultino conoscibili dai terzi. Per regolare l’attività corsara, collocata in un ampio spazio legale tra il commercio e la milizia, i negozi giuridici divengono imprescindibili e necessari. Attraverso un secolare processo evolutivo l’intervento notarile giungerà alla produzione di una contrattualistica uniforme,volta a garantire la certezza dei contraenti ed a giustificare la causa negoziale sul piano etico, consentendo così di ricomprendere tutte le vicende della guerra da corsa entro quei confini della legalità delimitati dai contratti. La vivace civiltà prodromica all’età moderna vede il fiorire di una serie di pattuizioni complesse, di negozi tra loro collegati, ove la capacità commerciale e d’impresa dei committenti crea tipologie contrattuali che in qualche modo rappresentano, negli Stati di formazione non compiuta con conseguente mancanza di un diritto internazionale comune e condiviso, figure commerciali che, contemperando la ricerca dell’interesse privato all’ordine pubblico, possano persino adempiere a finalità militari, nell’insufficienza di forze statuali. Nel disciplinamento della navigazione , le patenti si configurano come uno speciale genus di autorizzazione amministrativa rilasciata dai sovrani a favore degli armatori privati che devono correre il mare sotto la sua potestà. La concessione reale delle bandiere e delle patenti a coloro che vogliano esercitare la navigazione, in definitiva, costituisce quella condizione giuridica che origina il principio della nazionalità della nave mercantile, parte integrante di uno stato pur se fattispecie semovente in mare. Anche le patenti borboniche, dal punto di vista della natura giuridica,traggono origine e fondamento dalle più generali lettere patenti, che i sovrani nel corso della storia delle istituzioni monarchiche tradizionali hanno la prerogativa di conferire.

PATENTI REGIE E IDENTIFICAZIONE IN MARE. Le ciurme, i legni e la profilassi degli infetti nel secolo XVIII

ALIBRANDI, Rosamaria
2014-01-01

Abstract

In Età Moderna, lo strumento tecnico-giuridico che consente la guerra di corsa è la lettera di marca rilasciata dai governi, ovvero la patente da corsa da cui risulti che il corsaro agisce nell’interesse dello Stato, pur conseguendo un lucro personale. In quest’ambito, ed esclusivamente con tale presupposto, la corsa può considerarsi giuridicamente ammessa, insieme a tutti gli atti ad essa connessi. Ma ben prima che si giunga ad una normazione statuale, una serie di situazioni oggettive e reali devono essere comunque regolate, e provocano la frequente stipula di accordi privati, rogitati da notai giureconsulti, che diano reciproche garanzie alle parti contraenti e, inoltre, risultino conoscibili dai terzi. Per regolare l’attività corsara, collocata in un ampio spazio legale tra il commercio e la milizia, i negozi giuridici divengono imprescindibili e necessari. Attraverso un secolare processo evolutivo l’intervento notarile giungerà alla produzione di una contrattualistica uniforme,volta a garantire la certezza dei contraenti ed a giustificare la causa negoziale sul piano etico, consentendo così di ricomprendere tutte le vicende della guerra da corsa entro quei confini della legalità delimitati dai contratti. La vivace civiltà prodromica all’età moderna vede il fiorire di una serie di pattuizioni complesse, di negozi tra loro collegati, ove la capacità commerciale e d’impresa dei committenti crea tipologie contrattuali che in qualche modo rappresentano, negli Stati di formazione non compiuta con conseguente mancanza di un diritto internazionale comune e condiviso, figure commerciali che, contemperando la ricerca dell’interesse privato all’ordine pubblico, possano persino adempiere a finalità militari, nell’insufficienza di forze statuali. Nel disciplinamento della navigazione , le patenti si configurano come uno speciale genus di autorizzazione amministrativa rilasciata dai sovrani a favore degli armatori privati che devono correre il mare sotto la sua potestà. La concessione reale delle bandiere e delle patenti a coloro che vogliano esercitare la navigazione, in definitiva, costituisce quella condizione giuridica che origina il principio della nazionalità della nave mercantile, parte integrante di uno stato pur se fattispecie semovente in mare. Anche le patenti borboniche, dal punto di vista della natura giuridica,traggono origine e fondamento dalle più generali lettere patenti, che i sovrani nel corso della storia delle istituzioni monarchiche tradizionali hanno la prerogativa di conferire.
2014
9788849842173
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