Le categorie della nullità e dell’annullabilità costituiscono schemi dogmatici moderni. Le formule nullus inutilis non valet effectum non habet del diritto romano erano utilizzate in modo non tecnico per indicare negozi comunque improduttivi di effetti. Solo con l’elaborazione dogmatica del concetto di negozio giuridico nullità e annullabilità assumono significati più precisi e diventano meccanismi tipici della patologia negoziale. Le formule legislative non sempre forniscono indicazioni precise, utilizzando indifferentemente i termini «nullo», «annullamento», «annullare», sicché si rende indispensabile il riferimento alla disciplina complessiva degli interessi sottostanti per poter individuare i dati caratterizzanti l’annullabilità e la nullità. Con riferimento al matrimonio, la terminologia adoperata dal legislatore è quanto mai ambigua e imprecisa, in quanto non distingue tra nullità e annullabilità, anzi usa il termine nullità in senso atecnico, designando ogni causa di invalidità del matrimonio . Così, nella sezione intitolata «delle nullità matrimoniali», l’art. 117 c.c. con la formula «il matrimonio può essere impugnato» accomuna figure tra loro eterogenee, riconducibili ora al fenomeno della nullità, ora a quello dell’annullabilità. Sul piano sostanziale poi le difficoltà aumentano se si considera che i tradizionali meccanismi subiscono incisive alterazioni, sia sotto il profilo della legittimazione ad agire, estesa ad una più ampia cerchia di soggetti, sia per quanto riguarda l’efficacia sanante di determinati atti o fatti ai quali l’ordinamento attribuisce questa efficacia. Le invalidità matrimoniali possono essere classificate in relazione alle modalità di incidenza del vizio; in armonia con le altre cause di invalidità, la simulazione del matrimonio si colloca nel quadro dell’esigenza di valorizzazione del consenso e risponde alla più specifica finalità di realizzare un’effettiva corrispondenza tra realtà dei rapporti coniugali e status giuridici.

L' invalidità del matrimonio

TOMMASINI, Raffaele
2013-01-01

Abstract

Le categorie della nullità e dell’annullabilità costituiscono schemi dogmatici moderni. Le formule nullus inutilis non valet effectum non habet del diritto romano erano utilizzate in modo non tecnico per indicare negozi comunque improduttivi di effetti. Solo con l’elaborazione dogmatica del concetto di negozio giuridico nullità e annullabilità assumono significati più precisi e diventano meccanismi tipici della patologia negoziale. Le formule legislative non sempre forniscono indicazioni precise, utilizzando indifferentemente i termini «nullo», «annullamento», «annullare», sicché si rende indispensabile il riferimento alla disciplina complessiva degli interessi sottostanti per poter individuare i dati caratterizzanti l’annullabilità e la nullità. Con riferimento al matrimonio, la terminologia adoperata dal legislatore è quanto mai ambigua e imprecisa, in quanto non distingue tra nullità e annullabilità, anzi usa il termine nullità in senso atecnico, designando ogni causa di invalidità del matrimonio . Così, nella sezione intitolata «delle nullità matrimoniali», l’art. 117 c.c. con la formula «il matrimonio può essere impugnato» accomuna figure tra loro eterogenee, riconducibili ora al fenomeno della nullità, ora a quello dell’annullabilità. Sul piano sostanziale poi le difficoltà aumentano se si considera che i tradizionali meccanismi subiscono incisive alterazioni, sia sotto il profilo della legittimazione ad agire, estesa ad una più ampia cerchia di soggetti, sia per quanto riguarda l’efficacia sanante di determinati atti o fatti ai quali l’ordinamento attribuisce questa efficacia. Le invalidità matrimoniali possono essere classificate in relazione alle modalità di incidenza del vizio; in armonia con le altre cause di invalidità, la simulazione del matrimonio si colloca nel quadro dell’esigenza di valorizzazione del consenso e risponde alla più specifica finalità di realizzare un’effettiva corrispondenza tra realtà dei rapporti coniugali e status giuridici.
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