La probabile analogia tra lo sviluppo degli aspetti linguistici del testamento e quello del fedecommesso, che, sia pure in tempi diversi, sembrano essere stati dettati da analoghe esigenze, mi ha indotto ad una attenta riconsiderazione di alcune problematiche delle norme imperiali che, a partire dal III sec. d.C., determinarono per il testamento l’abbandono delle antiche formalità e, conseguentemente, l’ammissione dell’uso del greco. Si tratta di norme sulla cui interpretazione non sembra che ancora oggi gli studiosi abbiano raggiunto una valutazione concorde. Ne sono derivati: una più precisa determinazione della motivazione della costituzione di Alessandro Severo con cui sarebbe stato consentito l’uso della lingua greca nei testamenti romani, almeno in Egitto; l’attribuzione a Costantino (cfr. soprattutto C. 6.23.15 e C. 6.37.21) del riconoscimento della volontà manifestata dal testatore senza alcun vincolo formale, ad eccezione dei testimoni; la considerazione di Nov. Theod. 16.8 come il testo che contiene il primo esplicito riferimento alla possibilità di usare il greco nell’istituzione di erede, nei legati, nella manomissione testamentaria e nella tutorisdatio
Libertà di forma nei negozi mortis causa: fondamento per il riconoscimento normativo dell'uso del greco
SCARCELLA, Agatina Stefania
2013-01-01
Abstract
La probabile analogia tra lo sviluppo degli aspetti linguistici del testamento e quello del fedecommesso, che, sia pure in tempi diversi, sembrano essere stati dettati da analoghe esigenze, mi ha indotto ad una attenta riconsiderazione di alcune problematiche delle norme imperiali che, a partire dal III sec. d.C., determinarono per il testamento l’abbandono delle antiche formalità e, conseguentemente, l’ammissione dell’uso del greco. Si tratta di norme sulla cui interpretazione non sembra che ancora oggi gli studiosi abbiano raggiunto una valutazione concorde. Ne sono derivati: una più precisa determinazione della motivazione della costituzione di Alessandro Severo con cui sarebbe stato consentito l’uso della lingua greca nei testamenti romani, almeno in Egitto; l’attribuzione a Costantino (cfr. soprattutto C. 6.23.15 e C. 6.37.21) del riconoscimento della volontà manifestata dal testatore senza alcun vincolo formale, ad eccezione dei testimoni; la considerazione di Nov. Theod. 16.8 come il testo che contiene il primo esplicito riferimento alla possibilità di usare il greco nell’istituzione di erede, nei legati, nella manomissione testamentaria e nella tutorisdatioPubblicazioni consigliate
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