Lo studio si propone di indagare gli effetti della generale concessione della cittadinanza ro-mana a tutti i residenti nell’Impero da parte di Antonino Caracalla nel 212 d.C. dal punto di vista linguistico, ed esamina un ambito in cui, già in precedenza, si era manifestato il problema del multi-linguismo, vale a dire il mondo dei commerci. A questo scopo, vengono analizzati alcuni passi, tratti dal commentario di Ulpiano ai libri tres iuris civilis di Sabino, attinenti alla stipulatio e l’attenzione viene focalizzata in modo particolare su D. 45.1.1.6, per metterne in luce le problematiche: la disciplina delle stipulationes bilingui e l’estensione alle lingue diverse da quella greca di tale regolamentazione. Dopo aver posto in correlazione la posizione di Ulpiano a favore delle stipulazioni bilingui con un indirizzo giurisprudenziale dell’età dei Severi, tendente ad assegnare sempre meno importanza ai verba in quanto tali, e con il dibattito in voga presso le scuole filosofiche sulla valenza dei nomi, si approfondisce, nella prospetiva di Ulpiano, la questione del rapporto tra l’ammissione delle lingue straniere nella conceptio verborum della stipulatio ed il requisito della congruentia.
D. 45.1.1.6 (Ulp. 48 ad Sab.): lingue straniere e conceptio verborum della stipulatio nella prospettiva di Ulpiano
CUSMA' PICCIONE, Alessandro
2013-01-01
Abstract
Lo studio si propone di indagare gli effetti della generale concessione della cittadinanza ro-mana a tutti i residenti nell’Impero da parte di Antonino Caracalla nel 212 d.C. dal punto di vista linguistico, ed esamina un ambito in cui, già in precedenza, si era manifestato il problema del multi-linguismo, vale a dire il mondo dei commerci. A questo scopo, vengono analizzati alcuni passi, tratti dal commentario di Ulpiano ai libri tres iuris civilis di Sabino, attinenti alla stipulatio e l’attenzione viene focalizzata in modo particolare su D. 45.1.1.6, per metterne in luce le problematiche: la disciplina delle stipulationes bilingui e l’estensione alle lingue diverse da quella greca di tale regolamentazione. Dopo aver posto in correlazione la posizione di Ulpiano a favore delle stipulazioni bilingui con un indirizzo giurisprudenziale dell’età dei Severi, tendente ad assegnare sempre meno importanza ai verba in quanto tali, e con il dibattito in voga presso le scuole filosofiche sulla valenza dei nomi, si approfondisce, nella prospetiva di Ulpiano, la questione del rapporto tra l’ammissione delle lingue straniere nella conceptio verborum della stipulatio ed il requisito della congruentia.Pubblicazioni consigliate
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