L’attuazione in Italia della c.d. Shareholders Rights Directive (Direttiva 2007/36/CE), avvenuta mediante il D.lgs. n. 27/2010 , ha comportato una corposa riscrittura del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998), determinando un apprezzabile incremento degli strumenti di facilitazione offerti individualmente ai soci per l’acquisizione di notizie e documenti. Le modifiche hanno inoltre inciso sul sistema delle tutele riservate alle minoranze azionarie, inducendo anzitutto una rimeditazione del sottostante assetto di interessi e, in secondo luogo, riversando sulla disciplina della piattaforma digitale della società emittente l'efficienza complessiva del circuito informativo . Nella prima e più ampia prospettiva di sistema, un ruolo centrale è ancora oggi rivestito dall’art. 130 del T.U.F., il quale è rimasto immutato dalla sua introduzione, nonostante nel frattempo siano stati vistosamente modificati l’intero impianto nel quale esso è inserito e la stessa rubrica che intitolava la seconda Sezione della legge (da «Tutela delle minoranze» all’odierna «Diritti dei soci»). La norma stabilisce che i soci possono «prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese»; un disposto tutto sommato debole, che ha probabilmente attenuato l’iniziale entusiasmo creatosi intorno all'apparente riconoscimento di un diritto di informazione del singolo azionista , così peraltro consolidando la protratta disattenzione della dottrina per questo specifico tema .
INFORMAZIONE SOCIETARIA E TUTELA DELLE MINORANZE NELLE SOCIETÀ QUOTATE
LATELLA, Dario
2014-01-01
Abstract
L’attuazione in Italia della c.d. Shareholders Rights Directive (Direttiva 2007/36/CE), avvenuta mediante il D.lgs. n. 27/2010 , ha comportato una corposa riscrittura del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998), determinando un apprezzabile incremento degli strumenti di facilitazione offerti individualmente ai soci per l’acquisizione di notizie e documenti. Le modifiche hanno inoltre inciso sul sistema delle tutele riservate alle minoranze azionarie, inducendo anzitutto una rimeditazione del sottostante assetto di interessi e, in secondo luogo, riversando sulla disciplina della piattaforma digitale della società emittente l'efficienza complessiva del circuito informativo . Nella prima e più ampia prospettiva di sistema, un ruolo centrale è ancora oggi rivestito dall’art. 130 del T.U.F., il quale è rimasto immutato dalla sua introduzione, nonostante nel frattempo siano stati vistosamente modificati l’intero impianto nel quale esso è inserito e la stessa rubrica che intitolava la seconda Sezione della legge (da «Tutela delle minoranze» all’odierna «Diritti dei soci»). La norma stabilisce che i soci possono «prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese»; un disposto tutto sommato debole, che ha probabilmente attenuato l’iniziale entusiasmo creatosi intorno all'apparente riconoscimento di un diritto di informazione del singolo azionista , così peraltro consolidando la protratta disattenzione della dottrina per questo specifico tema .Pubblicazioni consigliate
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