Il soccorso in mare, che riveste il carattere dell’obbligatorietà, è regolato dalla Convenzione di Londra del 1989 (resa esecutiva in Italia con l. 12 aprile 1995, n. 29, entrata in vigore il 14 luglio 1996) che ha relegato ad una posizione residuale le norme del codice della navigazione sull’assistenza e salvataggio (artt. 489–500). In presenza di una situazione di pericolo per la spedizione il comandante deve attivarsi e mettere in atto le misure per assicurare la salvezza della nave con tutti i mezzi a sua disposizione, non escluso quello di chiedere assistenza ad altre navi. Tanto la Convenzione di Londra (art. 10) che il codice della navigazione, art. 489 e 490, pongono a carico esclusivo del comandante l’obbligo di “prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di perdersi in mare”, norma inderogabile e della cui osservanza è chiamato personalmente a rispondere il comandante, con norma presidiata da sanzione penale (v. art. 1158 c. nav. “Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo”). Il lavoro si sofferma ad analizzare il comportamento del comandante in una situazione diversa da quella in cui questi adempia alla doverosa assistenza di persone in pericolo di perdersi, per esaminare, poi, compiti e responsabilità dell’equipaggio in circostanze nelle quali solo l’usurpazione del comando (la cui fattispecie incriminatoria è prevista dall’art. 1117 c. nav.) può salvare persone in pericolo.
Il rifiuto di prestare soccorso a persone in pericolo di perdersi in mare: inosservanza del dovere e profili di responsabilità
MARINO, Adele
2014-01-01
Abstract
Il soccorso in mare, che riveste il carattere dell’obbligatorietà, è regolato dalla Convenzione di Londra del 1989 (resa esecutiva in Italia con l. 12 aprile 1995, n. 29, entrata in vigore il 14 luglio 1996) che ha relegato ad una posizione residuale le norme del codice della navigazione sull’assistenza e salvataggio (artt. 489–500). In presenza di una situazione di pericolo per la spedizione il comandante deve attivarsi e mettere in atto le misure per assicurare la salvezza della nave con tutti i mezzi a sua disposizione, non escluso quello di chiedere assistenza ad altre navi. Tanto la Convenzione di Londra (art. 10) che il codice della navigazione, art. 489 e 490, pongono a carico esclusivo del comandante l’obbligo di “prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di perdersi in mare”, norma inderogabile e della cui osservanza è chiamato personalmente a rispondere il comandante, con norma presidiata da sanzione penale (v. art. 1158 c. nav. “Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo”). Il lavoro si sofferma ad analizzare il comportamento del comandante in una situazione diversa da quella in cui questi adempia alla doverosa assistenza di persone in pericolo di perdersi, per esaminare, poi, compiti e responsabilità dell’equipaggio in circostanze nelle quali solo l’usurpazione del comando (la cui fattispecie incriminatoria è prevista dall’art. 1117 c. nav.) può salvare persone in pericolo.Pubblicazioni consigliate
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