Il contributo analizza la disciplina degli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, annoverata dal legislatore tra le cause estintive del reato. Il probation ha come primo effetto quello della sospensione del corso della prescrizione del reato e in caso di esito positivo determina appunto l'estinzione dello stesso per l'imputato ammesso alla prova, lasciando tuttavia impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; mentre l'esito negativo della prova, pur determinando la ripresa del corso del procedimento, lascia residuare effetti sul piano sanzionatorio, poiché il pubblico ministero è tenuto a determinare la pena da eseguire detraendo un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.
Articolo 168 ter - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.
PANEBIANCO, Giuseppina
2014-01-01
Abstract
Il contributo analizza la disciplina degli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, annoverata dal legislatore tra le cause estintive del reato. Il probation ha come primo effetto quello della sospensione del corso della prescrizione del reato e in caso di esito positivo determina appunto l'estinzione dello stesso per l'imputato ammesso alla prova, lasciando tuttavia impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; mentre l'esito negativo della prova, pur determinando la ripresa del corso del procedimento, lascia residuare effetti sul piano sanzionatorio, poiché il pubblico ministero è tenuto a determinare la pena da eseguire detraendo un periodo corrispondente a quello della prova eseguita.Pubblicazioni consigliate
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