Le tematiche delle molestie, in particolari quelle di natura sessuale sul lavoro, e del mobbing hanno ormai assunto, sotto il profilo legale, un’importanza sempre maggiore, anche per ciò che attiene il profilo della tutela giurisdizionale, sia civile che penale, si pensi alla recente individuazione della fattispecie criminosa dello stalking, con la legge n. 38 del 23 febbraio 2009 e l’introduzione dell’art. 612 c.p. bis. La figura del mobbing nel nostro ordinamento è stata ricavata, oltre che dall’elaborazione dottrinale, per via giurisprudenziale, a partire dalla più generale incidenza della clausola generale di buona fede sul rapporto di lavoro subordinato. All'eventuale profilo giuspenalistico del mobbing devono essere ascritte le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico o da colleghi. Si tratta di una piaga terribile all’interno dei luoghi di lavoro, che colpisce essenzialmente le donne, come testimonia negli Stati Uniti lo studio del fenomeno del bullying at work-place, proprio orientato all’approfondimento della condizione del lavoro femminile e sulla tutela dalla molestia di natura sessuale che con maggior facilità può colpire le donne. In Italia, la configurabilità della sussistenza di una condotta mobbizzante ai fini di molestia e violenza sessuale si deve alla giurisprudenza. Il contrasto al fenomeno del mobbing e delle molestie a sfondo sessuale può essere letto nell’ambito delle norme europee del diritto antidiscriminatorio. In questa prospettiva si guardi alle nozioni comunitarie di discriminazione per via diretta e per via indiretta, alle cause giustificatrici e ai meccanismi ripartitori dell’onere di prova, alle azioni positive, ai compiti attribuiti a soggetti collettivi e istituzionali in materia
Molestie sessuali e mobbing: gli strumenti di tutela legale
BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2014-01-01
Abstract
Le tematiche delle molestie, in particolari quelle di natura sessuale sul lavoro, e del mobbing hanno ormai assunto, sotto il profilo legale, un’importanza sempre maggiore, anche per ciò che attiene il profilo della tutela giurisdizionale, sia civile che penale, si pensi alla recente individuazione della fattispecie criminosa dello stalking, con la legge n. 38 del 23 febbraio 2009 e l’introduzione dell’art. 612 c.p. bis. La figura del mobbing nel nostro ordinamento è stata ricavata, oltre che dall’elaborazione dottrinale, per via giurisprudenziale, a partire dalla più generale incidenza della clausola generale di buona fede sul rapporto di lavoro subordinato. All'eventuale profilo giuspenalistico del mobbing devono essere ascritte le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico o da colleghi. Si tratta di una piaga terribile all’interno dei luoghi di lavoro, che colpisce essenzialmente le donne, come testimonia negli Stati Uniti lo studio del fenomeno del bullying at work-place, proprio orientato all’approfondimento della condizione del lavoro femminile e sulla tutela dalla molestia di natura sessuale che con maggior facilità può colpire le donne. In Italia, la configurabilità della sussistenza di una condotta mobbizzante ai fini di molestia e violenza sessuale si deve alla giurisprudenza. Il contrasto al fenomeno del mobbing e delle molestie a sfondo sessuale può essere letto nell’ambito delle norme europee del diritto antidiscriminatorio. In questa prospettiva si guardi alle nozioni comunitarie di discriminazione per via diretta e per via indiretta, alle cause giustificatrici e ai meccanismi ripartitori dell’onere di prova, alle azioni positive, ai compiti attribuiti a soggetti collettivi e istituzionali in materiaPubblicazioni consigliate
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