Nella fattispecie delineata dall'art. 123 c.c. il matrimonio è destinato alla realizzazione di un effetto ulteriore e diverso dalla costituzione di una comunione di vita materiale e spirituale, di una comunità stabile e duratura. Le parti, infatti, non vogliono realizzare l'interesse negoziale tipico del matrimonio, ma quegli ulteriori effetti che si riannodano alla fattispecie apparente, pur sempre idonea, malgrado la imperfezione strutturale, a costituire il presupposto di fatto di effetti disposti ex lege: l'acquisto dello status di coniuge. L'accordo di inattuazione degli effetti si traduce nella esclusione della componente di fatto degli effetti derivanti dal matrimonio., quindi nel rifiuto dell'interesse fondamentale perseguito con l'apparente programmazione degli interessi.
La simulazione del matrimonio.
ASTONE, ANTONINO
2015-01-01
Abstract
Nella fattispecie delineata dall'art. 123 c.c. il matrimonio è destinato alla realizzazione di un effetto ulteriore e diverso dalla costituzione di una comunione di vita materiale e spirituale, di una comunità stabile e duratura. Le parti, infatti, non vogliono realizzare l'interesse negoziale tipico del matrimonio, ma quegli ulteriori effetti che si riannodano alla fattispecie apparente, pur sempre idonea, malgrado la imperfezione strutturale, a costituire il presupposto di fatto di effetti disposti ex lege: l'acquisto dello status di coniuge. L'accordo di inattuazione degli effetti si traduce nella esclusione della componente di fatto degli effetti derivanti dal matrimonio., quindi nel rifiuto dell'interesse fondamentale perseguito con l'apparente programmazione degli interessi.Pubblicazioni consigliate
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