Il saggio si occupa dell’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Protocollo n. 16 CEDU, attuata per venire incontro all’esigenza, fortemente sottolineata nelle High-level Conferences di Izmir e Brighton sul futuro della Corte (rispettivamente del 26-27 aprile 2011 e del 19-20 aprile 2012), di deflazionare i ricorsi individuali, dopo l’impennata seguita alla c.d. estensione ad Est della “grande Europa”. Si prende in considerazione il rischio che lo strumento contraddica il carattere sussidiario della giurisdizione di Strasburgo – sulla scorta dell’obiezione che il parere si trasformi in un’anticipazione del ricorso individuale – e se ne mostra l’inconsistenza. Attraverso una puntuale ricostruzione del nuovo istituto, volta a delimitare l’impiego legittimo e la natura dell’advisory jurisdiction, si mettono in luce i benefici da esso discendenti quanto al rispetto della sussidiarietà, al programmato effetto deflattivo e, infine, al costruttivo e non conflittuale dialogo tra le Corti.
Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali? L’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Prot. 16 CEDU
SORRENTI, Giuseppa
2015-01-01
Abstract
Il saggio si occupa dell’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Protocollo n. 16 CEDU, attuata per venire incontro all’esigenza, fortemente sottolineata nelle High-level Conferences di Izmir e Brighton sul futuro della Corte (rispettivamente del 26-27 aprile 2011 e del 19-20 aprile 2012), di deflazionare i ricorsi individuali, dopo l’impennata seguita alla c.d. estensione ad Est della “grande Europa”. Si prende in considerazione il rischio che lo strumento contraddica il carattere sussidiario della giurisdizione di Strasburgo – sulla scorta dell’obiezione che il parere si trasformi in un’anticipazione del ricorso individuale – e se ne mostra l’inconsistenza. Attraverso una puntuale ricostruzione del nuovo istituto, volta a delimitare l’impiego legittimo e la natura dell’advisory jurisdiction, si mettono in luce i benefici da esso discendenti quanto al rispetto della sussidiarietà, al programmato effetto deflattivo e, infine, al costruttivo e non conflittuale dialogo tra le Corti.File | Dimensione | Formato | |
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39) La richiesta di pareri consultivi.pdf
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