L'introduzione dell'art. 130 t.u.f. ha colmato una notevole lacuna nel nostro ordinamento, prevedendo espressamente, per la prima volta, l'esistenza di un diritto di informazione in capo all'azionista, seppur di società quotata. Ma si vedrà come tale disposizione si coordini con molte previsioni di deposito e consultazione di documenti sociali previste pure dalla legislazione generale. E, soprattutto, a seguito delle ultime riforme, si intersechi con l'obbligo di pubblicare determinati documenti sul sito Internet della società, di cui all'art. 125-quater t.u.f. Chi conosce il testo unico sulla finanza potrebbe ritenere che, però, la portata dell'art. 130 non sia stata innovativa ed epocale, come la sua ambiziosa rubrica pareva suggerire. L’art. 130 T.U.F. può tuttavia considerarsi una “norma manifesto”, che afferma l'esistenza di un generale principio di libero accesso al materiale preparatorio delle assemblee, riconosciuto ai soci per la formazione di una vera e propria “coscienza del voto” e la realizzazione di una più intensa partecipazione al dibattito assembleare. L'istituto potrebbe inoltre legittimare una forte attenuazione delle disarmonie che, sul tema dei flussi informativi endosocietari, ancora oggi si registrano fra società azionarie aperte e chiuse.
Commento all'art. 130 TUF
LATELLA, Dario
2016-01-01
Abstract
L'introduzione dell'art. 130 t.u.f. ha colmato una notevole lacuna nel nostro ordinamento, prevedendo espressamente, per la prima volta, l'esistenza di un diritto di informazione in capo all'azionista, seppur di società quotata. Ma si vedrà come tale disposizione si coordini con molte previsioni di deposito e consultazione di documenti sociali previste pure dalla legislazione generale. E, soprattutto, a seguito delle ultime riforme, si intersechi con l'obbligo di pubblicare determinati documenti sul sito Internet della società, di cui all'art. 125-quater t.u.f. Chi conosce il testo unico sulla finanza potrebbe ritenere che, però, la portata dell'art. 130 non sia stata innovativa ed epocale, come la sua ambiziosa rubrica pareva suggerire. L’art. 130 T.U.F. può tuttavia considerarsi una “norma manifesto”, che afferma l'esistenza di un generale principio di libero accesso al materiale preparatorio delle assemblee, riconosciuto ai soci per la formazione di una vera e propria “coscienza del voto” e la realizzazione di una più intensa partecipazione al dibattito assembleare. L'istituto potrebbe inoltre legittimare una forte attenuazione delle disarmonie che, sul tema dei flussi informativi endosocietari, ancora oggi si registrano fra società azionarie aperte e chiuse.File | Dimensione | Formato | |
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