Il lavoro in oggetto muove dalla disamina dei riflessi della problematica ambientale sulla disciplina internazionale in materia di assistenza e salvataggio marittimi, che ne hanno determinato l'obsolescenza, rendendo necessaria l'adozione della Convenzione di Londra del 1989 sul soccorso in acqua, ove l'interesse primario alla salvaguardia dell'ambiente marino è perseguito in forza dell'art. 8.1 lett.b), che pone in capo al soccorritore l'obbligo, inderogabile per volontà delle parti, di agire con ragionevole diligenza al fine di prevenire o limitare i danni all'ambiente. L'obbligo in discorso si configura come un effetto legale relativo ad un valore sovraordinato agli interessi dei soggetti del rapporto di soccorso che costituisce misura del comportamento di entrambe le parti, gravando sia sul debitore che sul creditore della prestazione, quest'ultimo espressamente tenuto a cooperare con il soccorritore per la salvaguardia dell'ambiente. Nondimeno l'ambiente non costituisce in sé e per sé un bene suscettibile di autonomo soccorso, atteso che l'attività espletata al fine di prevenire o limitarne i danni assume rilevanza nel sistema della Convenzione solo se strettamente correlata ad operazioni di soccorso aventi per scopo la salvezza della nave e/o di altri beni. . .
Disciplina del rapporto di soccorso in acqua e tutela dell'ambiente
RIZZO, Maria Piera
2016-01-01
Abstract
Il lavoro in oggetto muove dalla disamina dei riflessi della problematica ambientale sulla disciplina internazionale in materia di assistenza e salvataggio marittimi, che ne hanno determinato l'obsolescenza, rendendo necessaria l'adozione della Convenzione di Londra del 1989 sul soccorso in acqua, ove l'interesse primario alla salvaguardia dell'ambiente marino è perseguito in forza dell'art. 8.1 lett.b), che pone in capo al soccorritore l'obbligo, inderogabile per volontà delle parti, di agire con ragionevole diligenza al fine di prevenire o limitare i danni all'ambiente. L'obbligo in discorso si configura come un effetto legale relativo ad un valore sovraordinato agli interessi dei soggetti del rapporto di soccorso che costituisce misura del comportamento di entrambe le parti, gravando sia sul debitore che sul creditore della prestazione, quest'ultimo espressamente tenuto a cooperare con il soccorritore per la salvaguardia dell'ambiente. Nondimeno l'ambiente non costituisce in sé e per sé un bene suscettibile di autonomo soccorso, atteso che l'attività espletata al fine di prevenire o limitarne i danni assume rilevanza nel sistema della Convenzione solo se strettamente correlata ad operazioni di soccorso aventi per scopo la salvezza della nave e/o di altri beni. . .File | Dimensione | Formato | |
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