L'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (il “Regolamento”), prevede espressamente che «non oltre il 1° giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo». La Commissione ha presentato il suo report nel 2012 e, allo stesso tempo, ha sottoposto al Parlamento una proposta di riforma della disciplina regolamentare, sulla quale è stata aperta una procedura di consultazione pubblica . Il Parlamento Europeo ha approvato con emendamenti il 5 febbraio 2014 la proposta della Commissione e, il 12 marzo dello stesso anno, quest'ultima ha elaborato una Raccomandazione contenente alcuni principi in tema di procedure di ristrutturazione dei debiti (rescue business), che tentano di colmare una delle più vistose lacune della regolazione uniforme. L’approccio adottato dalla Commissione rispetto alla regolazione dell’insolvenza ed alla sua riforma è di natura squisitamente procedurale e formale. Il Regolamento, infatti, non contiene disposizioni finalizzate all’armonizzazione delle discipline nazionali dell’insolvenza, ma si limita piuttosto ad individuare criteri legali di coordinamento delle differenti procedure . In tal senso: esso stabilisce un quadro normativo di rilevanza europea per le procedure di insolvenza transnazionali; si applica ogni qualvolta il debitore sia titolare di beni e abbia assunto debiti in uno qualsiasi degli Stati membri ed a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica; determina quale autorità giudiziaria nazionale abbia giurisdizione per l’apertura della procedura, distinguendo altresì fra procedura principale, con effetti estesi e da aprirsi nel Paese ove il debitore ha stabilito la sede principale dei propri affari (COMI), e secondaria, con effetti più ristretti e da aprirsi invece nel Paese ove il debitore abbia una sede secondaria .

Il "Centro principale degli affari" (COMI) nella riforma del Regolamento n. 1346/2000 sull’insolvenza transfrontaliera.

LATELLA, Dario
2016-01-01

Abstract

L'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (il “Regolamento”), prevede espressamente che «non oltre il 1° giugno 2012 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da proposte di modifica del medesimo». La Commissione ha presentato il suo report nel 2012 e, allo stesso tempo, ha sottoposto al Parlamento una proposta di riforma della disciplina regolamentare, sulla quale è stata aperta una procedura di consultazione pubblica . Il Parlamento Europeo ha approvato con emendamenti il 5 febbraio 2014 la proposta della Commissione e, il 12 marzo dello stesso anno, quest'ultima ha elaborato una Raccomandazione contenente alcuni principi in tema di procedure di ristrutturazione dei debiti (rescue business), che tentano di colmare una delle più vistose lacune della regolazione uniforme. L’approccio adottato dalla Commissione rispetto alla regolazione dell’insolvenza ed alla sua riforma è di natura squisitamente procedurale e formale. Il Regolamento, infatti, non contiene disposizioni finalizzate all’armonizzazione delle discipline nazionali dell’insolvenza, ma si limita piuttosto ad individuare criteri legali di coordinamento delle differenti procedure . In tal senso: esso stabilisce un quadro normativo di rilevanza europea per le procedure di insolvenza transnazionali; si applica ogni qualvolta il debitore sia titolare di beni e abbia assunto debiti in uno qualsiasi degli Stati membri ed a prescindere dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica; determina quale autorità giudiziaria nazionale abbia giurisdizione per l’apertura della procedura, distinguendo altresì fra procedura principale, con effetti estesi e da aprirsi nel Paese ove il debitore ha stabilito la sede principale dei propri affari (COMI), e secondaria, con effetti più ristretti e da aprirsi invece nel Paese ove il debitore abbia una sede secondaria .
2016
978-88-921-0116-6
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